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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2003, n. 34-8208

Programma di interventi in materia di economia montana e foreste. Interventi anno 2003. Accantonamento a favore della Direzione Economia Montana e Foreste. Importo globale di Euro 29.049.472,00. Bilancio di previsione per l’anno 2003 (Capitoli vari)

A relazione dell’Assessore Vaglio:

Vista la legge regionale 24 dicembre 2002 n. 33, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2003" che autorizza la Giunta Regionale ad esercitare provvisoriamente, fino all’entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 2003, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, contenuti nel Disegno di legge n. 469 ”Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005" presentato al Consiglio Regionale in data 27 novembre 2002;

vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30/09/97, come modificata con D.C.R. n. 480-8708 del 15/7/98, con la quale si stabilisce che compete alla Direzione Regionale - 14- Economia Montana e Foreste, tra l’altro, l’attuazione degli interventi in materia di tutela, incremento e miglioramento del patrimonio boschivo - interventi in materia forestale e vivaistica - ricerca e sperimentazione in campo forestale - contrattualistica e gestione degli addetti forestali - sviluppo e conservazione del patrimonio tartufigeno - sviluppo dell’economia montana - finanziamento e coordinamento delle comunità montane - gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali regionali - coordinamento attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi - rapporti con il Corpo Forestale dello Stato;

vista la legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ed in particolare gli articoli 23 e 25 nei quali si stabilisce che, allo scopo di valorizzare la funzione economica ed ambientale del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate od irrazionalmente coltivate e per attuare urgentemente interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazioni del bosco del cotico erboso e delle aree verdi nelle zone urbane, la Regione è autorizzata all’istruzione ed alla propaganda forestale, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l’organizzazione della festa della montagna e della festa degli alberi ed altre manifestazioni, all’organizzazione della lotta fitosanitaria in campo forestale, a studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali, ad attività dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica, direttamente, oppure avvalendosi di Enti ed Associazioni, alla compilazione dei piani economici di assestamento, all’erogazione di contributi a Comunità Montane, a Comuni ed a Consorzi di Comuni, per la compilazione dei piani economici di assestamento e per la gestione e la custodia dei beni silvo-pastorali, alla gestione dei vivai forestali, compresi l’estrazione ed il confezionamento delle piantine da distribuire gratuitamente;

preso atto che parte degli interventi sopra elencati sono svolti anche direttamente da operai ed impiegati forestali alla dipendenza dei Settori della Direzione regionale Economia Montana e Foreste;

rilevato che la gestione degli addetti forestali e la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali comporta la necessità di effettuare, sin dai primi giorni dell’anno, spese, in particolare, per il pagamento dei salari agli operai ed impiegati a tempo indeterminato e per l’acquisto, la manutenzione, l’integrazione, la revisione ed il funzionamento di attrezzature e macchinari necessari per l’esecuzione in economia ed amministrazione diretta degli interventi;

rilevato che occorre consentire la sollecita predisposizione dei programmi di ricerca e sperimentazione in campo forestale;

ritenuto opportuno, in attuazione di quanto disposto agli artt. 52 e 53 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 16, provvedere al trasferimento dei fondi destinati alle comunità montane quale contributo per le spese di funzionamento e per l’attuazione dei programmi operativi annuali;

visto l’ordine del giorno del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1058, approvato nell’adunanza del 9/9/1999, con il quale si impegna la Giunta Regionale a prevedere uno specifico finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna da destinare all’art. 29 della L.R. 16/99, riservandone la dotazione finanziaria alle comunità montane, in tutto o in parte escluse dalla zonizzazione obiettivo 2, nella cui area venga riscontrata la conformità ai parametri che determinino l’eligibilità all’obiettivo 2;

ritenuto di provvedere all’assegnazione delle risorse per il finanziamento dei progetti presentati conformemente a quanto indicato con il citato ordine del giorno del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1058;

preso atto che con legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 sono state delegate alle comunità montane alcune funzioni in materia di agricoltura e, in particolare, l’assistenza tecnica alle aziende agricole e ritenuto opportuno provvedere ad un sollecito trasferimento delle risorse destinate all’attuazione di tali interventi;

vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 67- Interventi per il turismo alpino e speleologico - con la quale si stabilisce che la Giunta Regionale, sentito il parere degli Enti Locali interessati, assegna annualmente, sulla base di un programma di interventi, contributi per la realizzazione del programma stesso al Comitato Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e al Gruppo Speleologico Piemontese Soccorso Alpino;

rilevata la necessità e l’urgenza di assegnare le risorse necessarie per approvare il piano degli interventi favore del soccorso per il turismo alpino e speleologico e garantire il finanziamento delle attività previste;

vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 con la quale si stabilisce che la Regione Piemonte nell’ambito della politica di difesa del suolo e dell’ambiente naturale, attraverso l’attuazione del Piano Regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, sentiti gli Enti locali, assicura la protezione del patrimonio boschivo, provvede a compiere le azioni atte a ridurre il rischio di incendio, promuove azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione soprattutto nella scuola dell’obbligo d’intesa con le Autorità scolastiche competenti, favorisce studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta, promuove corsi di formazione, di base ed avanzati, d’intesa con il Corpo Forestale dello Stato e le organizzazioni di volontariato impiegate nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, provvede agli interventi di ricostituzione dei beni boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;

rilevata la necessità e l’urgenza di garantire il finanziamento degli interventi mirati all’estinzione ed alla prevenzione degli incendi boschivi sopra descritti, anche attraverso il finanziamento dei volontari A.I.B.;

preso atto della necessità di garantire la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Forestale dello Stato;

ritenuto opportuno, in attuazione di quanto disposto con legge regionale 12 marzo 2002, n. 10, provvedere all’assegnazione delle risorse necessarie per l’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la conservazione del patrimonio tartufigeno, per la concessione di contributi ad associazioni per l’attuazione di programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte e per la concessione di contributi a favore di province per il pagamento di indennità per la conservazione e l’incremento del patrimonio tartufigeno;

preso atto degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli del bilancio regionale sulla base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003, contenuti nel Disegno di legge n.469 presentato al Consiglio Regionale in data 27 novembre 2002;

ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.17 lettera c della L.r. 51/97, accantonare a favore della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, per l’attuazione degli interventi sopra descritti, la somma complessiva di Euro 29.049.472,00 iscritta nei capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2003 come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di disporre, tenuto conto di quanto in premessa considerato, l’accantonamento a favore della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste della somma complessiva di Euro 29.049.472,00 iscritta nei capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2003 come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)