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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 2/FEM

Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici” e successive modifiche ed integrazioni -Vigilanza e Sanzioni - Sub delega ai comuni

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte

Ai Presidenti delle Province
della Regione Piemonte

Alla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per
il Paesaggio del Piemonte

Loro Sedi

Alcune Amministrazioni comunali hanno sollevato dubbi sull’interpretazione dei poteri loro attribuiti per l’applicazione di sanzioni in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Testo Unico dei beni ambientali, che ha sostituito la legge 29 giugno 1939, n. 1497.

I dubbi riguardano l’estensione della delega: alcune amministrazioni infatti ritengono che tocchi alla Regione decidere, in presenza di violazione paesistica, se far demolire le opere realizzate o applicare solo l’indennità pecuniaria; altre che competa alla Regione determinare l’importo dell’indennità.

In merito si precisa quanto segue.

La Regione Piemonte, con l’articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, ha sub delegato ai Comuni le funzioni in materia di vigilanza e di sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, oggi abrogato e sostituito dall’articolo 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”.

Nulla è innovato nella legge regionale e nell’estensione della sub delega in seguito alla compilazione del Testo Unico operata con il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Dal combinato disposto dei primi sei commi dell’articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, e dell’articolo 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (che riproduce l’abrogato articolo 15 della legge 1497 del 1939) emerge quindi che i poteri di vigilanza in materia paesaggistica ambientale, in Piemonte, sono totalmente sub delegati ai comuni, e riguardano non solo gli interventi per i quali è stata sub delegata la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica ma anche quelli per i quali la competenza è rimasta in capo alla Regione.

I poteri sub delegati includono l’effettuazione dell’accertamento, la scelta del tipo di sanzione (rimessa in pristino o sanzione pecuniaria), l’emissione delle ordinanze di demolizione, l’applicazione delle sanzioni in genere e, in caso di sanzione pecuniaria, sua quantificazione, irrogazione, riscossione ed introito nelle casse comunali. A tal fine si ricorda che l’articolo 16, comma 2, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, dispone che i comuni predispongano gli strumenti finanziari per la riscossione delle sanzioni con la tesoreria comunale, destinando le somme al risanamento delle zone e dei beni tutelati.

La decisione su quale delle due sanzioni sia più opportuna è quindi assunta discrezionalmente dal comune, in funzione della gravità delle violazioni e delle esigenze di salvaguardia ritenute prioritarie.

I criteri di calcolo della sanzione pecuniaria sono contenuti al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, per gli interventi delegati ed elencati all’articolo 13, mentre per gli interventi non delegati si fa riferimento al criterio di calcolo di cui al comma 5 dell’articolo 16.

L’applicazione della sanzione prescelta deve avvenire entro trenta giorni dall’accertamento della realizzazione di opere non autorizzate o in difformità dall’autorizzazione paesaggistico ambientale (comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20; articolo 15 della legge n.1497/1939, ora articolo 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

Con l’occasione si chiarisce che i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, disciplinano altri procedimenti, promuovibili solo dalla Regione, in casi eccezionali, quando sussista un interesse pubblico concreto e attuale da ripristinare.

Il comma 7 disciplina un particolare intervento per mezzo del quale la Regione, oltre alle sanzioni irrogate dal comune, può disporre in via eccezionale, con Decreto del Presidente, il ripristino dei luoghi anche dettando, motivatamente, particolari prescrizioni.

I commi 8 e 9 fanno salvi i poteri sostitutivi della Regione: potere di ripristino il primo, di sospensione cautelativa delle opere e degli interventi senza, o in difformità, dall’autorizzazione paesaggistico ambientale il secondo. L’uso di tali poteri è discrezionale, ed è esercitato, con le modalità descritte nelle norme in esame, accertata l’inosservanza comunale agli obblighi di vigilanza, in presenza di un concreto ed attuale interesse pubblico, che deve essere rigorosamente motivato, alla loro assunzione.

Enzo Ghigo

Visto l’Assessore
Roberto Vaglio