Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Codice 24
D.D. 17 ottobre 2002, n. 428

Comune di Borgaro Torinese - Ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell’acquedotto comunale denominati P2 e P3. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei due pozzi denominati P2 e P3, gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino, sono ridefinite come risulta sulla tavola 2, in scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 5 l/s per il pozzo 2, e 50 l/s per il pozzo 3.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Borgaro Torinese e di Caselle Torinese dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5 dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Borgaro Torinese, il programma delle attività agrarie che intende attuare.

Il Comune di Borgaro Torinese, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino, con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di pervenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione e protezione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica ed alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata del pozzo 2, ed alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale, o l’allontanamento dalle aree di salvaguardia;

- verificare che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi, anche in relazione alla presenza dei centri di rischio esistenti sul fronte d’alimentazione.

Il Comune di Caselle Torinese, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà procedere alla verifica ed alla messa in sicurezza dei serbatoi interrati di carburante e degli allevamenti zootecnici esistenti sul proprio territorio, a monte delle aree di salvaguardia dei pozzi 2 e 3.

I Comuni di Borgaro Torinese e di Caselle Torinese, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione degli strumenti urbanistici, dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, il Comune di Borgaro Torinese è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Biella per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio