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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003
Codice 24
D.D. 17 ottobre 2002, n. 428
Comune di Borgaro Torinese - Ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi dellacquedotto comunale denominati P2 e P3. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia dei due pozzi denominati P2 e P3, gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino, sono ridefinite come risulta sulla tavola 2, in scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 5 l/s per il pozzo 2, e 50 l/s per il pozzo 3.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno delle aree di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Borgaro Torinese e di Caselle Torinese dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica dattuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica dattuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5 dellart. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Borgaro Torinese, il programma delle attività agrarie che intende attuare.
Il Comune di Borgaro Torinese, dintesa con la Società Metropolitana Acque Torino, con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di pervenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione e protezione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica ed alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata del pozzo 2, ed alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima legge regionale, o lallontanamento dalle aree di salvaguardia;
- verificare che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi, anche in relazione alla presenza dei centri di rischio esistenti sul fronte dalimentazione.
Il Comune di Caselle Torinese, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà procedere alla verifica ed alla messa in sicurezza dei serbatoi interrati di carburante e degli allevamenti zootecnici esistenti sul proprio territorio, a monte delle aree di salvaguardia dei pozzi 2 e 3.
I Comuni di Borgaro Torinese e di Caselle Torinese, in attesa delladeguamento della normativa tecnica dattuazione degli strumenti urbanistici, dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, il Comune di Borgaro Torinese è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Biella per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio