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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Codice 24
D.D. 17 ottobre 2002, n. 427

Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo del Consorzio di Gestione dei Servizi Ecologici nell’area dell’Ovest Ticino, che alimenta l’acquedotto comunale di Sozzago (NO). Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo del Consorzio di Gestione dei Servizi Ecologici nell’area dell’Ovest Ticino, ubicato nel territorio del Comune di Sozzago, è ridefinita come risulta sulla tavola 5, in scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzata per il calcolo delle isocrone, pari a 11,6 l/s.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Sozzago dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti, al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5 dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Sozzago il programma delle attività agrarie che intende attuare.

Il Consorzio di Gestione dei Servizi Ecologici nell’area dell’Ovest Ticino, d’intesa con il Comune di Sozzago, il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captare dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, realizzando un’idonea rete di scolo delle acque meteoriche nonchè gli interventi di messa in sicurezza nei confronti di eventuali esondazioni della Roggia Mora;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia, ed alle aree non raggiunte da pubblica fognatura, alla verifica ed alla messa in sicurezza degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo ai cascinali esistenti a monte del pozzo e agli scarichi che recapitano nella Roggia Mora che attraversa la zona di tutela assoluta e le zone di rispetto ristretta ed allargata;

- verificare che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- realizzare il monitoraggio della qualità delle acque in arrivo all’opera di captazione mediante pozzi di osservazione, anche preesistenti, oppure di nuovi piezometri, purchè ubicati in posizione adeguata sul fronte di alimentazione e lateralmente, in corrispondenza delle attività industriali a rischio citate in precedenza.

Il Comune di Sozzago, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, è tenuto ad emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, il Comune di Sozzago è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio