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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003
Codice 24
D.D. 17 ottobre 2002, n. 427
Ridefinizione dellarea di salvaguardia del pozzo del Consorzio di Gestione dei Servizi Ecologici nellarea dellOvest Ticino, che alimenta lacquedotto comunale di Sozzago (NO). Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo del Consorzio di Gestione dei Servizi Ecologici nellarea dellOvest Ticino, ubicato nel territorio del Comune di Sozzago, è ridefinita come risulta sulla tavola 5, in scala 1:1500, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzata per il calcolo delle isocrone, pari a 11,6 l/s.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Sozzago dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti, al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica dattuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5 dellart. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Sozzago il programma delle attività agrarie che intende attuare.
Il Consorzio di Gestione dei Servizi Ecologici nellarea dellOvest Ticino, dintesa con il Comune di Sozzago, il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captare dal pozzo dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, realizzando unidonea rete di scolo delle acque meteoriche nonchè gli interventi di messa in sicurezza nei confronti di eventuali esondazioni della Roggia Mora;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia, ed alle aree non raggiunte da pubblica fognatura, alla verifica ed alla messa in sicurezza degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo ai cascinali esistenti a monte del pozzo e agli scarichi che recapitano nella Roggia Mora che attraversa la zona di tutela assoluta e le zone di rispetto ristretta ed allargata;
- verificare che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;
- realizzare il monitoraggio della qualità delle acque in arrivo allopera di captazione mediante pozzi di osservazione, anche preesistenti, oppure di nuovi piezometri, purchè ubicati in posizione adeguata sul fronte di alimentazione e lateralmente, in corrispondenza delle attività industriali a rischio citate in precedenza.
Il Comune di Sozzago, in attesa delladeguamento della normativa tecnica dattuazione dello strumento urbanistico, è tenuto ad emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, il Comune di Sozzago è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio