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Bollettino Ufficiale n. 06 del 6 / 02 / 2003

Codice 24
D.D. 17 ottobre 2002, n. 426

Comune di Sandigliano (BI) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia dei tre pozzi dell’acquedotto comunale denominati P1, P2 e P3. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei tre pozzi dell’acquedotto comunale di Sandigliano, denominati P1, P2 e P3, gestiti dal Consorzio Ovest Sesia Baraggia, sono ridefinite come risulta sulla tavola 3agg, in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 5 l/s per il pozzo P1, 5,8 l/s per il pozzo P2 e 5,3 per il pozzo P3.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Sandigliano e Ponderano dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e d’adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5 dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Sandigliano, il programma delle attività agrarie che intende attuare.

Il Comune di Sandigliano, d’intesa con il Consorzio Ovest Sesia Baraggia, con il Comune di Ponderano, con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di pervenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione e protezione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei pozzi P1 e P2, nei confronti d’eventuali fenomeni d’esondazione e filtrazione delle acque della locale roggia irrigua;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia, ed alle aree non raggiunte da pubblica fognatura, alla verifica di tenuta dei tracciati fognari esistenti nonchè degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 25 marzo 1990 n. 13, con particolare riguardo alla messa in sicurezza degli scarichi che recapitano a monte dei pozzi P1 e P2, nella roggia che attraversa la zona di tutela assoluta e le zone di rispetto ristretta ed allargata dei medesimi;

- provvedere affinchè le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma d’utilizzazione agricola; la manutenzione del manto erboso del capo sportivo esistente all’interno della zona di tutela assoluta e ristretta del pozzo P3, deve essere effettuata senza ricorrere all’utilizzo di prodotti fitosanitari e diserbanti;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi, concordando con l’Azienda Sanitaria Regionale e con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti, il numero e l’ubicazione dei pozzi d’osservazione o dei piezometri di controllo, nonchè i tempi di monitoraggio.

I Comuni di Sandigliano e di Ponderano, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione degli strumenti urbanistici, dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Sandigliano è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Biella per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio