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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 22-8142
Aiuti di stato/Italia n. 309/2001 - Programma interregionale di assistenza tecnica in zootecnia: approvazione delle nuove istruzioni per lapplicazione del Piano regionale di assistenza tecnica in zootecnia PRATZ in vigore dal 01.01.2003
A relazione dellAssessore Cavallera:
Il programma interregionale di assistenza tecnica in zootecnia, aiuti di stato/Italia n. 309/2001, rappresenta la prosecuzione delle attività del Piano dei servizi integrati interregionali di assistenza e/o consulenza tecnica specialistica in zootecnia predisposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali approvato il 9 aprile 1997.
Il suddetto piano è stato approvato dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 14 - 22184 del 27 ottobre 1997, rimandando a successivi provvedimenti lapprovazione delle istruzioni e di tutti gli adempimenti operativi per lapplicazione del Piano regionale, nonché gli impegni di spesa necessari.
Considerato che le istruzioni per la realizzazione del Piano regionale di assistenza tecnica in zootecnia (PRATZ) per gli allevamenti della specie bovina sono state approvate con la D.G.R. n. 1 - 24927 del 30 giugno 1998 e le istruzioni per lassistenza tecnica agli allevamenti della specie suina, ovina, caprina, equina sono state approvate con D.G.R. n. 2 - 26131 del 27 novembre 1998 e rimaste valide fino al 31 dicembre 2002.
Accertata la necessità di adattare gli strumenti operativi del Piano Regionale di Assistenza Tecnica in Zootecnia alle nuove esigenze della zootecnia piemontese intervenute per la produzione di carne, in seguito alla crisi per la encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.) e per la produzione di latte per il miglioramento della qualità del prodotto.
Considerato che in seguito allapprovazione della L.R. n. 17 dell8 luglio 1999 - riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca - ed in particolare dellart. 2 comma 1 punto c, ed allapprovazione della D.G.R. n. 30 - 28905 del 13 dicembre 1999 relativa ai provvedimenti per lattuazione della suddetta legge, sono stati trasferiti alle Province i compiti di controllo e vigilanza sul buon andamento dellattività del Piano regionale.
La Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di approvare le istruzioni per lapplicazione del Piano Regionale di Assistenza Tecnica in Zootecnia (PRATZ) per lassistenza tecnica agli allevamenti della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina ed avicunicoli, predisposte in coerenza con il Programma interregionale di assistenza tecnica in zootecnia, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di incaricare la Direzione Sviluppo dellagricoltura ad emanare le opportune disposizioni per la corretta applicazione delliniziativa e per il recepimento e la divulgazione di ogni eventuale variazione del programma nazionale;
- di dare alle presenti disposizioni validità immediata dallapprovazione della deliberazione.
Questa deliberazione annulla e sostituisce le D.G.R. n. 14 - 22184 del 27 ottobre 1997, n. 1 - 24927 del 30 giugno 1998 e n. 2 - 26131 del 27 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA IN ZOOTECNIA
INDICE
1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.1 GENERALITÀ
1.2 CONDIZIONI ECONOMICHE
2. ACCREDITAMENTO ENTI EROGATORI
3. ISCRIZIONE IMPRENDITORI AGRICOLI
4. PREVENTIVO ANNUALE
5. SVOLGIMENTO ATTIVITA
6. RENDICONTAZIONE RICORRENTE
7. EROGAZIONE ACCONTI
8. CONTROLLI
9. RENDICONTAZIONE ANNUALE
10. EROGAZIONE SALDI
11. ALTRO
12. ELENCO FILE
13. ELENCO MODULISTICA
- 1 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.1. GENERALITA
Il Piano PRATZ
- previsto dalla legge del 23 dicembre 1999 n. 499,
- ritenuto compatibile con il mercato comune, ai sensi dellart. 87, paragrafo 3, del trattato CE, catalogato dalla commissione UE come aiuto di stato n.309/2001, e approvato con lettera C(2002)3252 del 09 settembre 2002 e proseguimento dellaiuto di stato n. 112/97 approvato dalla Commissione con lettera protocollo n. SG(99)D/6493 del 9 agosto 1999
- ridefinito nei suoi obiettivi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come da nota n. 21610 del 4 maggio 2001.
Il Piano PRATZ ha decorrenza annuale, ovvero coincide con lanno solare 01 gennaio, 31 dicembre, tutte le attività devono essere ricondotte a tale arco temporale.
Il Piano prevede ladesione dellallevatore, titolare dellimpresa agricola di allevamento, ad un Modulo Base Unico PRATZ + Servizi Integrativi .
Modulo Base Unico PRATZ, valido per tutte le tipologie di allevamento e per le eventuali attività di trasformazione, prevede:
- n.3 interventi tecnici specialistici (I.T.S)/Anno, da svolgersi tassativamente nellanno di competenza;
- non saranno liquidabili attività non coincidenti con il minimo previsto ;
- nello svolgimento dellattività si dovranno prevedere sia interventi di agronomi-zootecnici che di veterinari.
+ Servizi Integrativi , che coincidono con:
- la possibilità di richiedere ulteriori interventi tecnici specialistici;
- la possibilità di richiedere servizi accessori (es. servizio controllo mungitura, ecc);
- la possibilità di richiedere servizi di analisi.
Qualora lallevatore, nellesercizio dellattività, segua più indirizzi produttivi, assistiti da associazioni diverse, potrà beneficiare di più iscrizioni, nei limiti stabiliti dalle condizioni economiche di cui al punto 1.2.
1.2. -CONDIZIONI ECONOMICHE
Spesa massima ammessa per un intervento tecnico Euro 70 Iva ed altri oneri fiscali compresi.
Spesa massima ammessa per imprenditore di Euro 840 Iva ed altri oneri fiscali compresi.
Spesa minima ammessa per imprenditore di Euro210 Iva ed altri oneri fiscali compresi.
Contributo Regionale 85%
Quota a carico allevatore 15%
Spese generali riconosciute forfetariamente 7% sul totale spesa ammessa.
Spese coordinamento da rendicontare 4% sul totale spesa ammessa.
TOTALE SPESA AMMESSA Euro 932,40 (840+7%+4%)
Flessibilità degli interventi come segue:
1. MODULO BASE UNICO PRATZ
Un compenso lordo per singolo I.T.S. (Euro 70 x 3 I.T.S./Anno) Euro 210,00
Spese
generali forfetarie 7% Euro 14,70
Coordinamento da rendicontare 4% Euro 8,40
TOTALE
SPESA AMMESSA PER MODULO BASE UNICO PRATZ Euro 233,10
Arrotondamento a Euro
233
Di cui:
QUOTA ALLEVATORE 15% Euro 34,96
Arrotondamento a Euro 35
CONTRIBUTO
DA EROGARE MODULO BASE UNICO PRATZ Euro 198,14
Arrotondamento a Euro 198
1. SERVIZI INTEGRATIVI
- I.T.S. fino ad un massimo di n. 9, Euro 630 (840-210) raggiungendo il tetto massimo della spesa ammessa, al netto dei 3 I.T.S di base;
- ANALISI con un tetto massimo del 50% di Euro 630 = Euro 315. della spesa ammessa, al netto dei 3 I.T.S di base;
- SERVIZI AGGIUNTIVI con un tetto massimo del 50% di Euro 630 = Euro 315, al netto dei 3 I.T.S di base;
Le Analisi e i Servizi aggiuntivi devono essere richiesti al momento della visita, motivati dai tecnici, e concordati con lallevatore.
Le Analisi e i Servizi aggiuntivi saranno oggetto di finanziamento entro il tetto massimo stabilito e dovranno essere documentati con fattura dalla quale sia possibile desumere :
- tipo di attività svolta e periodo di riferimento;
- luogo di svolgimento, qualora il servizio sia reso presso lallevatore.
Al fine di rendere omogenea e meno dispendiosa possibile lattività di analisi e di servizi aggiuntivi, gli Enti erogatori, per ogni anno di attività, avranno cura di:
- effettuare una ricognizione preventiva dei soggetti in grado di rendere i servizi e garantirne laffidabilità tecnica in quanto in possesso di idonee certificazioni;
- elaborare, sulla base dei preventivi richiesti e valutati, un elenco di prestazioni e di relativi prezzi che dovranno ritenersi validi per lannualità di riferimento;
- inviare detto elenco entro il primo trimestre di ogni anno alla Regione e al Settore Agricoltura della Provincia competente, sottoscritto da tutti gli Enti erogatori.
- 2 - ACCREDITAMENTO ENTI EROGATORI
Sono considerati Enti erogatori del servizio, le associazioni e i consorzi di produttori riconosciuti e qualificati ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Detti Enti devono disporre di organizzazione tecnico-amministrativa in grado di garantire:
- i tempi e le modalità amministrative previste dal piano;
- lerogazione del servizio agli allevatori secondo gli standard di qualità previsti.
LEnte Erogatore deve disporre delle seguenti strutture:
- una organizzazione tecnico-amministrativa in grado di gestire lattività secondo le indicazioni del presente regolamento;
- un coordinatore - referente (agronomo-perito agrario, veterinario), il cui nominativo e recapito andrà comunicato sia allAmministrazione Regionale che al Settore Agricoltura della Provincia competente;
- mezzi e strumenti informatici (hardware e software) standard compatibili , tali da permettere il recepimento e lelaborazione dei dati inerenti lattività, la trasmissioni degli stessi sia in via telematica che su supporto magnetico, sia allEnte Regione che al Settore Agricoltura della Provincia competente;
- indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato sia allEnte Regione che al Settore Agricoltura della Provincia competente.
LEnte Erogatore si impegna a rispettare i tempi e le modalità di applicazione previste; qualora nellarco di una annualità non sia in condizioni di rendere il servizio minimo agli utenti aderenti, di rendicontare e trasmettere i dati secondo le modalità stabilite verrà depennato dufficio, previa comunicazione scritta e in accordo con il Settore Agricoltura della Provincia competente.
3 - ISCRIZIONE IMPRENDITORI AGRICOLI
Gli allevatori, titolari di azienda agricola di allevamento, che intendono aderire al Piano dovranno presentare, al momento della prima iscrizione, domanda tramite la compilazione di apposita modulistica.
Liscrizione avviene a cura degli Enti Erogatori del servizio (di cui al punto n.2.) è volontaria e prevede la partecipazione finanziaria dellallevatore nella misura prestabilita. E previsto un primo versamento ad inizio anno, pari alla quota allevatore per il modulo base unico (di Euro 34,96, arrotondato ad Euro35.) ed il pagamento del saldo alla fine dellanno, proporzionalmente ai servizi integrativi ricevuti.
Liscrizione è per lanno solare, in caso di duplice iscrizione, ovvero iscrizione tramite più enti erogatori, sarà valida la prima in ordine di tempo.
Qualora lallevatore, nellesercizio dellattività, segua più indirizzi produttivi, assistiti da associazioni diverse, potrà beneficiare di più iscrizioni, nei limiti stabiliti dalle condizioni economiche di cui al punto 1.2.
Le iscrizioni non hanno un limite numerico per Ente erogatore e per anno, il limite è costituito dai fondi disponibili, che, se interamente utilizzati, non saranno incrementabili per quellanno.
Nel caso di esubero di domande rispetto ai fondi sarà considerata la data di presentazione dei preventivi quale preferenza ai fini di uneventuale graduatoria.
Le iscrizioni formalizzate dagli imprenditori per un determinato anno si intendono tacitamente rinnovate per gli anni successivi.
La disdetta allattività del Piano deve essere formulata per iscritto dallallevatore e deve essere trasmessa allEnte Erogatore e al Settore Agricoltura della Provincia competente.
Saranno riconosciute allEnte Erogatore le spese inerenti i servizi resi fino alla data della disdetta da parte dellallevatore.
Le iscrizioni potranno essere accettate fino al 30 settembre di ogni anno per lanno in corso di svolgimento.
La documentazione inerente le iscrizioni redatta in triplice copia dovrà essere:
- conservata e resa disponibile in caso di controllo presso lallevatore;
- conservata rielaborata e resa disponibile in caso di controllo dallEnte Erogatore;
- inviata ai settori provinciali agricoltura competenti per territorio;
4 - PREVENTIVO ANNUALE
Gli Enti Gestori, come definiti al punto n.2., entro il 31 gennaio di ogni anno (per il 2003 entro il 28.02) inviano al Settore Regionale Sviluppo delle produzioni animali il preventivo per lattività dellanno e al Settore Agricoltura della Provincia.
A detto preventivo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- relazione su modo e finalità di svolgimento dellattività;
- elenco anagrafico aziende iscritte;
- elenco tecnici che saranno impegnati nellattività, distinguendo secondo:
o il tipo di professionalità;
o personale legato da rapporto di lavoro dipendente allassociazione stessa;
o liberi professionisti, per i quali dovrà essere stipulata e allegata convenzione-contratto;
o solo per lanno 2003: collaboratori non iscritti ad albi professionali, per i quali dovrà essere stipulata e allegata convenzione-contratto;
- tabella n. capi oggetto di intervento, suddivisi per razza e modalità di allevamento;
- coordinate bancarie relative al Conto Corrente, destinato esclusivamente alle transazioni finanziarie riguardanti il PRATZ sul quale saranno accreditati i fondi inerenti allattività.
Dal 01.01.2004 tutti i professionisti e i collaboratori impegnati nellattività dovranno essere iscritti allalbo, come previsto dalle normative nazionali e regionali.
Ogni professionista impegnato nellassistenza tecnica, dovrà assistere almeno 10 allevamenti o un numero qualsiasi di aziende con un totale di capi non inferiore a n. 300, da raggiungere entro sei mesi dallinizio dellattività (detto parametro è riferito ai bovini).
Il tetto massimo di fatturato per ogni tecnico e per ogni anno è stabilito in Euro 30.000. + Iva 20% = Euro 36.000. comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo.
Dal 2003 i tecnici per poter operare nellambito del piano dovranno partecipare agli specifici corsi di aggiornamento organizzati dai rispettivi ordini professionali in accordo con il Settore sviluppo delle produzioni animali della Regione e al Settore Agricoltura della Provincia.
Le eventuali variazioni delle aziende aderenti (nuove adesioni, rinunce) o dei tecnici convenzionati con gli Enti erogatori che interverranno nellanno, dovranno essere comunicate tempestivamente.
Dette informazioni sono trasmesse sia in cartaceo, sia per posta elettronica, sono dati riservati e saranno trattati seguendo i principi stabiliti dalla legge 675 del 31.12.96 e delle circolari della Regione Piemonte emanate in attuazione di detta legge.
In ogni caso, si procede a rielaborazione e produzione di tabelle riassuntive, utilizzabili nel processo amministrativo e pubblicabili su notiziari e pubblicazioni regionali.
I funzionari, nel rispetto della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e conseguente legge regionale n.27 del 25 luglio 1994 e successive modifiche ed integrazioni che hanno avuto un epilogo con il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa del 28 dicembre 2000 n. 445, su esplicite richieste degli Enti erogatori, rendono possibile per ogni fase dellistruttoria:
- linformazione scritta e verbale sullistruttoria;
- la partecipazione ad ogni fase del procedimento amministrativo;
- laccesso ai documenti amministrativi.
Il procedimento amministrativo prevede:
- la verifica della consistenza della documentazione;
- la verifica delle indicazioni date e la valutazione della correttezza del servizio proposto;
- lindividuazione della disponibilità delle risorse necessarie per finanziare lattività;
- la conclusione dellistruttoria entro il mese di marzo di ogni anno;
- lerogazione di acconti nella misura massima dell80 % di quanto richiesto per lattività dellanno in corso di svolgimento.
I funzionari competenti procedono allistruttoria dei preventivi annuali, qualora rilevino mancanze e incongruenze, richiederanno integrazioni.
Gli Enti Gestori sono invitati con nota scritta a presentare adeguate integrazioni entro data stabilita.
In ogni caso, il non rispetto dei termini dati, ha come immediata conseguenza, linterruzione del meccanismo di erogazione degli acconti.
In ogni fase del procedimento i funzionari sono disponibili su appuntamento a dare spiegazioni e delucidazioni, nel rispetto dei principi della trasparenza e della collaborazione ai fini del buon andamento dellattività.
5. SVOLGIMENTO DELLATTIVITA
La responsabilità del buon andamento dellattività di assistenza tecnica compete agli Enti Erogatori.
LEnte erogatore si impegna, iscrivendo lallevatore, allo svolgimento dellattività minima prevista.
Presso ogni allevamento iscritto al servizio e per ogni anno, dovrà essere istituita a cura dellEnte Erogatore una cartellina che dovrà funzionare quale raccoglitore di tutta la documentazione inerente allattività di quellanno, alla fine dellanno la suddetta documentazione dovrà essere archiviata e conservata nei termini di legge a cura dellallevatore.
5.1. DOCUMENTAZIONE
1 - scheda di audit specifica, da compilarsi ogni dodici mesi, coincidente con lanalisi della situazione produttiva dellazienda. La scheda sarà predisposta in carta chimica e in quadruplice copia con numerazione progressiva prestampata. La compilazione avverrà presso la sede di attività dellallevatore, e le copie saranno così destinate:
- originale per il Settore Agricoltura della Provincia competente,
- una copia da conservare in apposita cartella dallallevatore,
- una copia per lente erogatore,
- una copia per il tecnico;
1. - registro degli interventi composto da schede mobili di lavoro in carta chimica, predisposte in quadruplice copia con numerazione progressiva prestampata. La compilazione avverrà presso la sede di attività dellimprenditore, le copie saranno così destinate:
- originale per il Settore Agricoltura della Provincia competente,
- una copia da conservare in apposita cartella dallallevatore,
- una copia per lEnte Erogatore,
- una copia per il tecnico;
3 - documentazione servizi integrativi: questi interventi devono essere previsti dai tecnici e indicati espressamente nelle schede di intervento.
6. RENDICONTAZIONE RICORRENTE
Azioni da mettere in atto per lerogazione di acconti ricorrenti proporzionati alleffettivo andamento dellattività:
1. ogni Ente Erogatore dovrà, entro il 10 del mese successivo ad ogni bimestre (10 marzo per gennaio-febbraio), avere a disposizione tutte le schede di intervento compilate dai tecnici nei due mesi precedenti;
2. entro il 20 del mese successivo ad ogni bimestre, lEnte erogatore dopo una prima verifica, provvederà a trasmettere ai Settori Agricoltura delle Province competenti per lattività di controllo ai sensi della legge regionale n. 17 del 8 luglio 1999 art. 2 1 comm. Punto c), le stesse schede di cui al punto precedente;
3. i Settori Agricoltura delle Province a loro volta dovranno far pervenire le incongruenze riscontate entro 40 giorni dal ricevimento dei dati (quindi 30 aprile per il bimestre gennaio - febbraio), in mancanza di segnalazioni si darà per scontato il buon andamento dellattività seguendo il principio amministrativo del silenzio-assenso previsto dalla legge n. 241/90, art.2 e art.20;
4. entro il 20 del mese successivo ad ogni quadrimestre gli Enti Erogatori dovranno predisporre il rendiconto al fine di ottenere lerogazione di acconti commisurati al reale andamento dellattività;
* detto rendiconto dovrà essere redatto in forma tabellare con le seguenti colonne:
a. numerazione progressiva aziende trattate, totale generale;
b. anagrafica aziende trattate,
c. P. IVA,
d. cod. attribuito dalla ASL ,
e. tipo di intervento e data,
f. nominativo tecnico,
g. numero interventi effettuati, totale generale;
h. valore prestazioni (analisi, controlli), totale generale;
* al termine del tabulato totali inerenti a tutte le colonne e prospetto riepilogativo;
* documentazione giustificativa allegata (fattura, parcella, ricevuta, e giustificativi del pagamento);
* annotazione dei controlli del Settore Agricoltura della Provincia competente;
5. il rendiconto redatto in forma tabellare (predisposto in un unico formato-tracciato, che tutti gli Enti si impegnano ad utilizzare) sarà:
1 - trasmesso in via telematica ai Settori Agricoltura delle Province competenti;
2 - inviato sia in cartaceo con allegata la documentazione giustificativa sia in forma telematica al Settore Regionale competente per lerogazione degli acconti.
La verifica sullunicità delliscrizione dellallevatore verrà effettuata dai Settori Agricoltura delle Province competenti, a tal fine per ogni azienda sarà indicato il cod. allevamento assegnato dalla A.S.L.
6 lEnte Erogatore dovrà produrre anche una scheda - tabella intestata ad ogni tecnico impegnato nellattività dalla quale sia possibile desumere:
i. elenco allevamenti assistiti;
j. n. interventi per allevamento;
k. analisi prescritte per allevamento;
detta scheda da inviare sia al Settore Agricoltura della Provincia competente che allAssessorato Regionale al fine di rendere immediatamente efficace lesito del controllo provinciale.
7. EROGAZIONE ACCONTI
Gli acconti saranno erogati in modo ricorrente:
- a seguito della valutazione del preventivo 1° Acconto;
- trascorso e documentato il primo quadrimestre di attività 2° Acconto;
- trascorso e documentato il secondo quadrimestre di attività 3° Acconto.
Lerogazione degli acconti è subordinata:
1. al rispetto delle disposizioni inerenti la presentazione della documentazione
2. allesito dei controlli effettuati dai Settori Agricoltura delle Province competenti
3. allesito dei controlli che lAssessorato Regionale allAgricoltura si riserva di effettuare;
4. alleffettivo pagamento dei tecnici e degli eventuali fornitori;
5. alla disponibilità delle risorse necessarie;
6. la liquidazione e accreditamento è subordinata alla liquidità disponibile presso la tesoreria Regionale
8. ATTIVITA DI CONTROLLO
LEnte erogatore del servizio trasmette in via telematica il tabulato e la scheda tabella nella forma prevista dal precedente punto n. 6. ai Settori Agricoltura delle Province competenti in considerazione dellubicazione delle sedi degli utenti aderenti al Piano.
Lattività di controllo è competenza dei Settori Agricoltura delle Province (Legge regionale n. 17 del 8 luglio 1999 art.2, 1° comma, punto c) e sarà attuata :
- trasmettendo e ricevendo i dati tramite internet;
- verificando almeno il 5% degli allevatori aderenti al Piano presenti sul territorio di propria competenza, con la redazione di apposito verbale in triplice copia (una per lazienda, una per il Settore Provinciale, una per lEnte erogatore);
- effettuando il controllo formale di almeno il 50% delle schede pervenute;
- verificando almeno il 5% delle attività di analisi, al fine di attivare un monitoraggio sulla validità dellattività svolta, con la redazione di apposito verbale in triplice copia (una per lazienda, una per il Settore Provinciale, una per lEnte erogatore);
- oggetto di verifica saranno le attività riferite allanno in corso di svolgimento e tale attività dovrà concludersi entro il 20 febbraio di ogni anno in riferimento allanno precedente.
I Settori Agricoltura delle Province competenti procedono a stabilire le aziende non liquidabili, in quanto nellanno non è stato reso il servizio minimo previsto.
Conclusi i controlli i Settori Agricoltura delle Province competenti trasmettono in via telematica al Settore Regionale produzione animali il risultato dellattività.
LAssessorato Regionale, tramite il competente Settore, potrà effettuare controlli ogni qual volta ne ravvisi la necessità.
9. RENDICONTAZIONE ANNUALE
Entro il 31 di marzo di ogni anno, gli Enti erogatori devono presentare rendicontazione definitiva per lattività svolta nellanno precedente.
Il rendiconto definitivo dellanno dovrà essere predisposto secondo le seguenti indicazioni.
- Prospetto riepilogativo spese tecnici professionisti:
1 - nominativi dei tecnici in ordine alfabetico;
2 - elenco parcelle in ordine progressivo per ogni tecnico dalle quali sia possibile desumere lanno di riferimento e il numero delle visite effettuate;
3 - parcelle originali e fotocopie, riscontri bancari inerenti i pagamenti avvenuti, modelli F24 riguardanti il versamento delle ritenute di acconto Irpef e versamenti agli Enti previdenziali.
- Prospetto riepilogativo spese tecnici dipendenti e collaboratori:
1. - nominativi tecnici in ordine alfabetico;
2. - elenco spese in ordine progressivo per ogni tecnico dalle quali sia possibile desumere lanno di riferimento e il numero delle visite effettuate;
3. - allegati originali fogli paga e fotocopie, riscontri bancari inerenti i pagamento avvenuti, modelli F24 riguardanti il versamento delle ritenute Irpef e versamenti agli Enti previdenziali.
- Prospetto riepilogativo spese Servizi integrativi :
1. elenco aziende in ordine alfabetico;
2. elenco fatture delle spese in ordine progressivo per ogni azienda erogatrice di servizi dalle quali sia possibile desumere lanno di riferimento il numero e il tipo di servizio effettuato;
3. originali fatture e fotocopie, riscontri bancari inerenti i pagamenti avvenuti.
- Prospetto riepilogativo finale:
1. - elenco Totali spese per tipo;
2. - conteggio contributo erogabile;
3. - spese generali nella percentuale prevista (7 %) conteggiato sul totale spesa ammessa;
4. coordinamento nella misura prevista conteggiato (4 %) sul totale spesa ammessa;
5. acconti erogati nellanno di riferimento;
6. saldo da liquidare.
10. EROGAZIONE SALDI
Lerogazione dei saldi si concluderà entro il 30 giugno di ogni anno per lattività dellanno precedente.
Lattività di controllo svolta dai settori provinciali agricoltura dovrà concludersi entro il 20 febbraio di ogni anno per lanno precedente.
Ogni ente erogatore ammesso allattività dovrà rispettare rigorosamente le indicazioni date nei punti precedenti.
11. ALTRO
Interventi particolari, emergenze, costituzione commissione regionale tecnico-scientifica e gestione banca dati saranno regolamentati con successivi atti amministrativi specifici.
12. ELENCO DEI FILE
Da inviare entro il 31 gennaio di ogni anno:
* Anagrafica delle aziende
* Anagrafica dei tecnici
Da inviare entro il 20 del mese successivo ad ogni bimestre:
* Scheda audit
* Scheda visita
* Aggiornamenti dei file contenenti lanagrafica delle aziende e dei tecnici
13. ELENCO MODULISTICA
1. Scheda iscrizione
2. Scheda audit
3. Scheda di lavoro tecnici
4. Tabella riepilogativa bimestrale
5. Tabella riepilogativa annuale