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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2002, n. 65-8111

Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d’azione. Primi adempimenti relativi alle aziende zootecniche esistenti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare, per i motivi di cui in premessa, le seguenti disposizioni di prima attuazione del Regolamento 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d’azione:

1) Attività di approfondimento conoscitivo e di monitoraggio

Le imprese zootecniche esistenti alla data del 1.1.2003, al fine di verificare la propria situazione, entro il 30 giugno 2003:

* inseriscono nel sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte i dati relativi alla propria azienda;

* procedono alla stampa di una scheda aziendale che trasmettono alla Regione Piemonte ed alla Provincia territorialmente competente.

Le aziende avranno così modo di verificare preliminarmente la propria situazione rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento.

I dati comunicati dalle aziende in via informatica permetteranno alla Regione ed alle Province di effettuare il monitoraggio della situazione in atto e le relative valutazioni.

2) Piano di adeguamento delle strutture

Le aziende che in sede di monitoraggio informatizzato avranno verificato di non essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento 9/R, presenteranno, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 ottobre 2003, alle Province competenti per territorio un piano di adeguamento strutturale finalizzato al raggiungimento dei requisiti minimi; tale piano può comprendere anche l’utilizzo di eventuali tecnologie di abbattimento del contenuto azotato degli effluenti zootecnici.

Il piano di cui sopra dovrà essere redatto secondo lo schema stabilito dalla Regione sentite le Province e dovrà contenere, tra l’altro, la tipologia delle strutture da realizzare ed il relativo costo presunto.

Sulla base delle risultanze dei piani di adeguamento acquisite presso le Province la Regione potrà definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, eventuali misure di aiuti finalizzate a favorire il rientro nei limiti previsti dal Regolamento.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale verrà stabilito il temine ultimo per la realizzazione dei programmi di adeguamento, diversificato in relazione alla tipologia di intervento.

Il piano di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento e la relativa tempistica di realizzazione si applicano anche alle aziende soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 e della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (articolo 10).

Pertanto il piano di adeguamento approvato dalla Provincia integra e, ove necessario, supera le prescrizioni delle autorizzazioni di cui sopra.

3) Piano di Utilizzazione Agronomica

Le Province definiscono le tempistiche di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, in forma completa o semplificata, da parte delle aziende esistenti a ciò obbligate, prevedendo quale termine ultimo il 31 ottobre 2003.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica dovrà essere redatto utilizzando un sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte e trasmesso alla Provincia anche in forma cartacea.

Nel caso di aziende che superino i limiti di apporto azotato al terreno previsti dal Regolamento, il Piano conterrà inoltre indicazioni riguardanti il programma che le stesse metteranno in atto al fine di rientrare nei limiti previsti.

Il programma di adeguamento ai limiti di apporto azotato potrà riguardare, tra l’altro:

* l’aumento della superficie di spandimento;

* l’utilizzo di eventuali tecnologie di abbattimento del contenuto azotato degli effluenti zootecnici;

* la delocalizzazione degli allevamenti o degli effluenti zootecnici.

Potrà inoltre essere segnalata l’eventuale esistenza dei requisiti previsti per l’adozione della deroga di cui all’Allegato 7 parte AIV del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152.

Sulla base delle informazioni emergenti dai Piani di utilizzazione agronomica e dei programmi di adeguamento trasmessi la Regione potrà definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, eventuali misure di aiuti finalizzate a favorire il rientro nei limiti previsti dal Regolamento, nonché avanzare istanza al Ministero dell’Ambiente per la concessione in sede comunitaria della deroga di cui all’Allegato 7 parte AIV del d.lgs. 152/1999.

Con successivo atto della Giunta regionale verrà definito il termine ultimo per la realizzazione del programma di adeguamenti diversificato in relazione alla tipologia di intervento.

Il programma di adeguamento ai limiti di apporto azotato e la relativa tempistica di realizzazione si applicano anche alle aziende soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 e della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (articolo 10).

Pertanto il programma di adeguamento approvato dalla Provincia supera le prescrizioni delle autorizzazioni di cui sopra.

4) Comitato tecnico

Ai fini dell’adozione dei successivi adempimenti di attuazione del Regolamento 9/R di cui alla presente deliberazione, è istituito un Comitato tecnico formato da rappresentanti delle Direzioni Regionali Pianificazione delle Risorse Idriche e Sviluppo dell’Agricoltura, delle Province interessate (Assessorati Agricoltura e Ambiente) e delle organizzazioni professionali agricole.

Il Comitato tecnico, anche avvalendosi di esperti, valuta:

* i risultati delle attività di approfondimento conoscitivo e di monitoraggio;

* le risultanze dei piani di adeguamento strutturale presentati;

* le risultanze dei Piani di Utilizzazione Agronomica pervenuti;

* le risultanze dei programmi di adeguamento ai limiti di apporto azotato;

e propone:

* le possibili soluzioni alle problematiche emerse nella fase conoscitiva e di monitoraggio nonché di acquisizione dei piani e programmi di adeguamento, con particolare riguardo a quelle di tipo interaziendale e territoriale;

* la tempistica per l’attuazione degli interventi strutturali e tecnologici nonché dei programmi di adeguamento ai limiti di apporto azotato.

5) Attività di divulgazione

Le Province attiveranno, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, azioni di divulgazione delle norme previste dal Regolamento 9/R e degli adempimenti previsti dalla presente deliberazione, oltre che delle pratiche agronomiche finalizzate alla riduzione dell’impatto dei fertilizzanti azotati sulle acque, avvalendosi delle risorse finanziarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 70-7451 del 21 ottobre 2002 e successiva determinazione dirigenziale n. 263 del 29 novembre 2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)