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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 8-8128

Concessione dell’esercizio ferroviario della Ferrovia del Canavese. Proroga alla Satti S.P.A., attuale concessionaria , alle condizioni vigenti, fino al 31/12/2003

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Premesso che:

- con D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 sono state conferite alla Regione Piemonte funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge n. 59/1997;

- il conferimento delle funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale alle Regioni, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 400/99, secondo il combinato disposto dell’art. 8, commi 3 e 4, dell’art. 12 commi 1 e 2 e dell’art. 20 del D.Lgs. 422/97, viene attuato solo a seguito dei conferimenti e all’attribuzione delle relative risorse con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo Accordo di Programma da stipularsi con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

- con Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), sottoscritto il 20 dicembre 1999 si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro della Regione Piemonte nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all’art. 8 del D. Lgs.422/97;

- il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 ha individuato e trasferito alla Regione Piemonte le risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti con l’art. 8 e 12 del D. Lgs. 422/97 stabilendo che, all’art. 1 comma 2, gli Accordi di Programma stipulati tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le Regioni interessate trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001;

- con Decreto del Direttore dell’Unità di Gestione T.I.F. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. n. 4931 datato 11/09/2000, registrato alla Corte dei Conti in data 11/10/2000 - reg. 02 fog. n. 107- è stata prorogata fino al 31/12/2000 la concessione dell’esercizio della Ferrovia del Canavese alla SATTI S.p.A.;

- con Decreto del Direttore dell’Unità di Gestione T.I.F. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. n. 7447 datato 22/12/2000, registrato alla Corte dei Conti in data 30/01/2001 - reg. 1 fog. n. 47 è stata prorogata fino al 31/12/2001 la concessione dell’esercizio della Ferrovia del Canavese alla SATTI S.p.A.;

- l’art. 3 comma 3 della L. n. 385 del 15 dicembre 1990 stabilisce che per le ferrovie in regime di concessione che abbiano acceso mutui ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 910 del 22 dicembre 1986, la scadenza delle relative concessioni è prorogata fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse;

- sono ancora in corso lavori di ammodernamento di detta ferrovia, finanziati dalla L. 910/86;

- l’art. 18 comma 3 bis del D.Lgs. N. 422/97, come modificato dal D.Lgs. del 20 settembre 1999 n. 400, prevede che le Regioni abbiano “la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari”, comunque non oltre il 31/12/2003;

- la SATTI S.p.A. con nota prot. n. BA/pd 4457 BA/1336 del 10/12/2002, ha richiesto la proroga della concessione per l’esercizio della Ferrovia del Canavese, per poter ultimare i lavori e gli interventi finanziati ex L. 910/86 ed i danni provocati dall’alluvione dell’ottobre 2000.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto Legislativo n. 422 del 18/11/1997 n. 422;

visto il D.P.C.M. del 16 novembre 2000;

visto il Decreto Legislativo n. 400 del 20/09/1999;

visto l’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte in data 20/12/1999;

visto il Decreto del Direttore dell’Unità di Gestione T.I.F. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. n. 4931 datato 11/09/2000;

visto il Decreto del Direttore dell’Unità di Gestione T.I.F. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. n. 7447 datato 22/12/2000;

vista la nota della Satti S.p.A. prot. n. BA/pd 4457 BA/1336 del 10/12/2002, depositata agli atti;

tutto ciò premesso e valutato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di concedere la proroga della concessione dell’esercizio ferroviario della Ferrovia del Canavese alla Satti S.p.A., alle condizioni vigenti, fino al 31/12/2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)