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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2002, n. 2-8049

Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 1/2000. Approvazione dei fac-simile di tessera di libera circolazione

A relazione del Vicepresidente Casoni:

La L.R. 4 gennaio 2000 n. 1 art. 12 comma 3 prevede che gli Enti locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità con oneri a carico dei propri bilanci.

Il comma 4 prevede che la Regione provveda per le proprie finalità a quanto previsto nel comma 3 sopra richiamato mediante apposita deliberazione della Giunta Regionale definendo criteri, modalità e risorse.

Con le DD.G.R. n. 58-8267 del 14/10/1986, n. 38-2800 del 28/4/1987, n. 107-12324 del 14/9/1992 e n. 1-1824 del 21/12/2000 sono state definite sia le categorie degli aventi diritto che le linee di trasporto dove le suddette agevolazioni tariffarie vengano utilizzate.

Tale manifestazione di volontà della Giunta Regionale è stata già inserita, all’interno delle DD.G.R. n. 37-924 del 25/9/2000 e n. 2 - 1825 del 21/12/2000 relativa all’approvazione delle Bozze degli Accordi di Programma per il trasporto pubblico locale tra Regione Piemonte ed Enti soggetti di delega ai sensi dell’art. 9 L.R. 1/2000.

Con le successive DD.G.R. n. 46 - 4280 del 29/10/2001 e n. 11 - 4381 del 12/11/2001 la validità delle stesse tessere è stata estesa, con la firma di appositi Protocolli con Trenitalia e Satti, anche ai servizi ferroviari attribuiti alla Regione Piemonte.

Gli Accordi di Programma stipulati con gli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000 hanno come scadenza il 31/12/2002, corrispondente alla fine del periodo transitorio previsto dalla stessa L.R. 1/2000; con nota prot. n. 14289/5/Pres. del 2/12/2002 il Presidente della Giunta Regionale ha trasmesso al Presidente del Consiglio il disegno di legge di modifica alla legge regionale n. 1/2000 per i successivi adempimenti di competenza. Il D.D.L. prevede tra l’altro la proroga a tutto il 2003 degli Accordi di Programma stipulati ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. 1/2000 tra la Regione Piemonte e gli EE.LL. per il periodo 2001 - 2002, ad esclusione degli impegni riguardanti il programma degli interventi strumentali ed infrastrutturali alle medesime condizioni previste per l’anno 2002.

Per quanto sopra, al fine di coprire i mancati introiti derivanti da tali agevolazioni si riconosce agli Enti soggetti di delega un ammontare di risorse, a carico del Bilancio regionale, pari ad Euro 3.098.741,00; per l’assegnazione delle quote ai rispettivi Enti soggetti di delega occorre fare riferimento agli Accordi di Programma sopra menzionati.

Tenuto conto delle estensione della validità delle tessere relative alle agevolazioni tariffarie si rende necessario definire un nuovo modello di tessera che tenga conto delle variazioni innanzi dette; il fac-simile delle tessere è riportato nell’Allegato alla presente che ne costituisce parte integrante, la validità delle predette tessere ha inizio il 01/01/2003.

In considerazione delle ristrettezze dei tempi a disposizione e al fine di non creare situazioni disagevoli ai soggetti titolari di tessere di libera circolazione si ritiene opportuno prorogare la validità delle tessere già rilasciate sino al 31/12/2003.

Gli Enti soggetti di delega devono provvedere alla sostituzione delle vecchie tessere rilasciate sino al 31/12/2002 ai sensi della D.G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000.

Per il rinnovo dell’estensione della validità delle tessere ai servizi ferroviari attribuiti alla Regione Piemonte si farà fronte con successivi provvedimenti deliberativi.

Per quanto sopra;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di riconfermare le categorie di utenti ai fini delle agevolazioni di libera circolazione di cui alla D.G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000;

- di confermare l’estensione della validità delle tessere a tutti i servizi di trasporto pubblico extraurbani e urbani finanziati dalla Regione Piemonte così come previsto dalla D.G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000;

- di prorogare, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione e al fine di non creare situazioni disagevoli ai soggetti titolari di tessera di libera circolazione, la validità delle tessere già rilasciate sino al 31/12/2002 ai sensi della D.G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000;

- di approvare i fac-simile di tessera di libera circolazione, di cui all’Allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con inizio validità il 01/01/2003;

- di provvedere con successivo provvedimento ad accantonare le risorse per la copertura dei minori introiti alle aziende, da erogarsi ai Comuni e alle Province nella stessa misura delle somme erogate per tale finalità nel corso dell’anno 2002;

- di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione di appositi Protocolli per l’estensione della validità delle stesse tessere ai servizi ferroviari attribuiti alla Regione Piemonte.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato