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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2003, n. 8

Profilassi della influenza aviare. Misure straordinarie

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;

- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

- vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata con legge 7 marzo 1985, n. 98;

- vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- vista la L.R. 26 ottobre 1982, n. 30;

- vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

- visto il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche;

- visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656;

- visto l’articolo 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- visto il D.M. 28 settembre 2000;

- vista la nota ministeriale prot. n. 600.8/IA/862 del 9 dicembre 2002, inerente il “Piano di vaccinazione d’emergenza per influenza aviaria nelle Regioni Lombardia e Veneto”;

- vista la Decisione della Commissione 2002/795/CE del  12 dicembre 2002, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti;

- considerato che l’epidemia di influenza aviare  da stipiti a bassa patogenicità si è rapidamente diffusa in ampie aree della Lombardia e del Veneto  con oltre 200 focolai di malattie e che ha di recente interessato con un focolaio anche l’Emilia Romagna;

- considerato  che in Lombardia ed in Veneto si è reso necessario il ricorso ad un programma di vaccinazione straordinario che comporta limitazioni alla commercializzazione degli avicoli e dei loro prodotti provenienti dalle aree di vaccinazione;

- considerato che l’allegato XII al “Piano di vaccinazione per l’influenza aviaria nelle Regioni Lombardia e Veneto” prevede, in una zona di restrizione di almeno 3 km. di raggio attorno ai focolai, il sequestro in allevamento di tutti i volatili presenti;

- visti i provvedimenti adottati dalle Regioni Lombardia (Decreto n. 657 del 13 gennaio 2003 e successive modifiche), Veneto (Decreto n. 0004 del 13 gennaio 2003 e successive modifiche) ed Emilia Romagna (Ordinanza n. 363 del 18 dicembre 2002 e successive modifiche);

- constatato che a tutt’oggi la Regione Piemonte è territorio indenne da influenza aviare e che la favorevole situazione epidemiologica è confermata dagli esiti del piano di monitoraggio sierologico attualmente in corso,  in osservanza alla nota ministeriale prot. n. 600.VI/IA/3710 del 23 settembre 2002;

- considerata l’esigenza di adottare misure cautelative integrative per impedire la diffusione della malattia nel territorio piemontese,

decreta

Articolo 1 - Negli allevamenti e negli incubatoi della Regione Piemonte è vietata l’introduzione di avicoli vivi e uova da cova provenienti dalle zone di protezione per stipiti a bassa patogenicità di influenza aviare, situate nel territorio di altre Regioni.

Articolo 2 - L’introduzione negli allevamenti e negli incubatoi situati nel territorio piemontese di avicoli vivi e uova da cova provenienti dalle zone di attenzione per stipiti a bassa patogenicità di influenza aviare, situate nel territorio di altre Regioni,  è consentita previo parere favorevole, vincolante, del Servizio Veterinario della ASL di destinazione.

Articolo 3 - I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di legge.

Enzo Ghigo