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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2003, n. 8
Profilassi della influenza aviare. Misure straordinarie
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata con legge 7 marzo 1985, n. 98;
- vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- vista la L.R. 26 ottobre 1982, n. 30;
- vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- visto il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche;
- visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656;
- visto larticolo 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- visto il D.M. 28 settembre 2000;
- vista la nota ministeriale prot. n. 600.8/IA/862 del 9 dicembre 2002, inerente il Piano di vaccinazione demergenza per influenza aviaria nelle Regioni Lombardia e Veneto;
- vista la Decisione della Commissione 2002/795/CE del 12 dicembre 2002, relativa allintroduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dellinfluenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti;
- considerato che lepidemia di influenza aviare da stipiti a bassa patogenicità si è rapidamente diffusa in ampie aree della Lombardia e del Veneto con oltre 200 focolai di malattie e che ha di recente interessato con un focolaio anche lEmilia Romagna;
- considerato che in Lombardia ed in Veneto si è reso necessario il ricorso ad un programma di vaccinazione straordinario che comporta limitazioni alla commercializzazione degli avicoli e dei loro prodotti provenienti dalle aree di vaccinazione;
- considerato che lallegato XII al Piano di vaccinazione per linfluenza aviaria nelle Regioni Lombardia e Veneto prevede, in una zona di restrizione di almeno 3 km. di raggio attorno ai focolai, il sequestro in allevamento di tutti i volatili presenti;
- visti i provvedimenti adottati dalle Regioni Lombardia (Decreto n. 657 del 13 gennaio 2003 e successive modifiche), Veneto (Decreto n. 0004 del 13 gennaio 2003 e successive modifiche) ed Emilia Romagna (Ordinanza n. 363 del 18 dicembre 2002 e successive modifiche);
- constatato che a tuttoggi la Regione Piemonte è territorio indenne da influenza aviare e che la favorevole situazione epidemiologica è confermata dagli esiti del piano di monitoraggio sierologico attualmente in corso, in osservanza alla nota ministeriale prot. n. 600.VI/IA/3710 del 23 settembre 2002;
- considerata lesigenza di adottare misure cautelative integrative per impedire la diffusione della malattia nel territorio piemontese,
decreta
Articolo 1 - Negli allevamenti e negli incubatoi della Regione Piemonte è vietata lintroduzione di avicoli vivi e uova da cova provenienti dalle zone di protezione per stipiti a bassa patogenicità di influenza aviare, situate nel territorio di altre Regioni.
Articolo 2 - Lintroduzione negli allevamenti e negli incubatoi situati nel territorio piemontese di avicoli vivi e uova da cova provenienti dalle zone di attenzione per stipiti a bassa patogenicità di influenza aviare, situate nel territorio di altre Regioni, è consentita previo parere favorevole, vincolante, del Servizio Veterinario della ASL di destinazione.
Articolo 3 - I contravventori al presente Decreto sono puniti a norma di legge.
Enzo Ghigo