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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 7 gennaio 2003, n. 5-8168

Formazione Professionale - Accreditamento delle strutture di formazione ed orientamento professionale - Modifica della DGR. n. 29-5168 del 28/01/02 a seguito dell’accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2002

A relazione dell’Assessore Brigandì:

Vista la D.G.R. n. 29-5168 del 28/01/02 che approvava le “Regole per l’accreditamento”;

visto l’Accordo Stato - Regioni del 1° agosto 2002, repertorio Atti n. 1515 avente per oggetto “Accordo tra il Governo e le Regioni e Province le Province autonome di Trento e di Bolzano sull’accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative.” e in specifico le parti in appresso citate:

“Convengono

1) Di adottare il modello operativo per l’accreditamento in due fasi a breve termine, più un’ulteriore evoluzione:

a) entro il 30 giugno 2002 le sedi potranno essere accreditate relativamente agli indicatori “capacità logistiche (A2), situazione economica (B), livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse (D) e interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio (E)”;

b) entro il 30 giugno 2003 l’accreditamento riguarderà anche il controllo dei processi (capacità gestionali - A1) e/o la verifica delle credenziali anche relative alle competenze professionali degli operatori che assicurano il presidio delle funzioni (da C1 a C9);

Ogni Regione e Provincia Autonoma, nella sua autonomia, stabilisce con quale modalità sono tenuti sotto controllo i processi di cui al criterio A1 e/o sono verificate con modalità trasparenti ed evidenze oggettive le credenziali degli operatori che assicurano il presidio di tutte le funzioni, come esplicitate nell’allegato 2. Ogni Regione e Provincia Autonoma specifica inoltre la validità temporale delle credenziali anche relative alle competenze professionali;

c) successivamente, a seguito della costruzione di un compiuto sistema di descrizione e certificazione delle competenze dei lavoratori della formazione professionale, armonizzato a livello nazionale, per l’accreditamento sarà richiesta anche la disponibilità di competenze professionali riconosciute/certificate.

(...)

5. Di adottare con riferimento all’art. 12 del DM 166/01 gli allegati al presente documento, elaborati anche sulla base delle sperimentazioni regionali del modello operativo di accreditamento.

6. Nell’ambito del periodo di sperimentazione le Regioni e le Province Autonome possono adeguare i parametri relativi agli indicatori di efficacia ed efficienza (criterio D), al fine di pervenire ad un miglioramento della capacità di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni formative. L’andamento delle sperimentazioni sarà sottoposto a monitoraggio di cui all’art.12 del DM 166/2001 per giungere alla messa a punto del modello operativo."

E’ pertanto necessario apportare le seguenti modifiche alle “Regole per l’accreditamento” approvate con DGR. n. 29-5168 del 28/01/02;

All’art.7, comma 5, viene aggiunta la frase: “Tali soglie, nel periodo sperimentale che va fino al 30/6/2003 hanno un margine di tolleranza del 10%, di cui dovrà essere fatta menzione nella trasmissione del certificato di accreditamento . Nel medesimo periodo, stante l’impossibilità di effettuare la media fra le annualità di cui al comma precedente, causa il non allineamento degli archivi della precedente programmazione con quelli dell’attuale, può essere concesso, previo parere favorevole dei nuclei di valutazione, a sedi operative con tre anni di convenzione pregressi e che presentino uno scarto minimo dalle soglie, l’accreditamento provvisorio.”

I commi dell’art.11 vengono sostituiti in toto dai seguenti:

“1) Considerata che l’impostazione del sistema di accreditamento della Regione Piemonte è basato sul controllo dei processi , compresi quelli di cui al criterio (capacità gestionali - A1) non è necessaria la verifica delle credenziali anche relative alle competenze professionali degli operatori che assicurano il presidio delle funzioni (da C1 a C9);

2) La Regione Piemonte sperimenterà, previa concertazione tra le parti, entro il 30/6/2003, modalità di certificazione delle competenze al fine di contribuire alla definizione a livello nazionale dei criteri minimi."

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di apportare per le motivazioni di cui in premessa le seguenti modifiche alle “Regole per l’accreditamento” approvate con DGR. n. 29-5168 del 28/01/02:

All’art.7, comma 5, viene aggiunta la frase: “Tali soglie, nel periodo sperimentale che va fino al 30/6/2003 hanno un margine di tolleranza del 10%, di cui dovrà essere fatta menzione nella trasmissione del certificato di accreditamento. Nel medesimo periodo, stante l’impossibilità di effettuare la media fra le annualità di cui al comma precedente, causa il non allineamento degli archivi della precedente programmazione con quelli dell’attuale, può essere concesso, previo parere favorevole dei nuclei di valutazione, a sedi operative con tre anni di convenzione pregressi e che presentino uno scarto minimo dalle soglie, l’accreditamento provvisorio.”

I commi dell’art.11 vengono sostituito in toto dai seguenti:

1) Considerata che l’impostazione del sistema di accreditamento della Regione Piemonte è basato sul controllo dei processi, compresi quelli di cui al criterio (capacità gestionali - A1) non è necessaria la verifica delle credenziali anche relative alle competenze professionali degli operatori che assicurano il presidio delle funzioni (da C1 a C9);

2) La Regione Piemonte sperimenterà, previa concertazione tra le parti, entro il 30/6/2003, modalità di certificazione delle competenze al fine di contribuire alla definizione a livello nazionale dei criteri minimi."

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)