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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 36-8156

Adesione al progetto interregionale “Le figure professionali operanti nel processo di conservazione programmata del patrimonio culturale” riguardante l’individuazione dei profili, dei percorsi e la realizzazione degli stessi. Prenotazione a favore della Direzione Formazione Professionale-Lavoro della somma di Euro 150.000,00 sul Bilancio 2003 (Prima Fase)

A relazione dell’Assessore Brigandì:

Premesso che:

* il patrimonio culturale è una componente fondamentale dell’identità europea, nazionale, regionale e locale, di cui deve essere garantita la tutela in vista di una sua trasmissione al futuro;

* la conservazione di tale patrimonio, secondo standard di qualità coerenti con l’avanzamento della ricerca tecnico-scientifica in questo campo, unitamente a quella dell’ambiente in cui è inserito, costituisce il presupposto delle azioni di valorizzazione nell’ambito di uno sviluppo equilibrato e sostenibile;

* la qualità professionale e le competenze dei diversi soggetti che intervengono nel processo di conservazione programmata, restauro e valorizzazione sono, a tale scopo, determinanti;

dato atto che:

* il 16 febbraio 2001 il Coordinamento degli Assessori regionali con delega per i beni culturali ha approvato una mozione in cui si ribadisce la necessità che il Ministero dei Beni culturali e le Regioni affrontino in maniera organica la regolamentazione del processo di conservazione e restauro in particolare per quanto attiene: i profili di competenza, i curricola formativi, gli standard di accesso ed esercizio delle professioni e le modalità di certificazione delle competenze. Il Coordinamento ha concorda altresì sull’urgenza di avviare prioritariamente su tali tematiche un progetto interregionale;

* la relativa proposta progettuale, da realizzarsi nell’ambito delle azioni interregionali previste dall’Ob.3 del Fondo Sociale Europeo, è stata approvata in sede di Coordinamento tecnico dei beni culturali in data 23/04/02 e dal Coordinamento tecnico alla formazione e lavoro in data 08/05/02;

richiamati:

* in generale:

* gli artt. 9 e 33, e il Titolo V (artt. 114, 115, 117 e 118) della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

* il Titolo IV, Capo IV “Formazione professionale” e Capo V “Beni e attività culturali” del Decreto Legislativo 18 marzo 1998 n.112;

* in particolare:

* l’art. 148, comma 1 lettere c) ed e) del sopracitato D.lgs., che ascrivono, rispettivamente, alla “tutela” ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali" e alla “valorizzazione” ogni attività diretta a migliorare le forme di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e a incrementarne la fruizione;

* l’art. 149 comma 2 del medesimo D.lgs., che sottolinea come lo Stato, le Regioni e gli enti locali concorrano all’attività di conservazione dei beni culturali, nonché l’art.152 comma 3), lett. a) che ribadisce come le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendano anche le attività concernenti “il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore” ponendo in risalto la strettissima relazione tra tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

* l’art. 149 comma 4, lett. d) del medesimo D.lgs., che pone in capo allo Stato le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali, nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l’aggiornamento del personale tecnico-scientifico;

* l’art. 141 comma 1) dello stesso D.lgs., che definisce la “formazione professionale” quale complesso di interventi finalizzati al primo inserimento, alla riqualificazione e all’orientamento e al perfezionamento professionale, comprensivi della formazione tecnica professionale superiore e della formazione continua permanente e ricorrente, volti al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica o di crediti formativi, spendibili ai fini del conseguimento di un titolo di studio e di diploma di scuola secondaria superiore, universitaria o post-universitaria, anche in situazioni di alternanza scuola lavoro;

* l’art. 142 comma 2) dello stesso D.lgs, che, in ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato, con particolare riferimento all’individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica-superiore, i crediti formativi e le loro modalità di certificazione, prevede che la Conferenza Stato-Regioni eserciti funzioni di parere obbligatorio e di proposta;

visto:

* il progetto “Le figure professionali operanti nel processo di conservazione programmata del patrimonio culturale”, allegato sotto la lett. A del presente protocollo, di cui la Regione Lombardia è capofila;

considerato che:

* tale progetto si propone di affrontare, in una prima fase, la definizione di standard qualitativi unitari e condivisi in materia di profili di competenza, curricola formativi, standard di esercizio delle professioni e modalità di certificazione delle competenze nel settore della conservazione programmata del patrimonio culturale, allo scopo di offrire un concreto contributo alla formulazione di Atti di indirizzo e Linee Guida, da proporsi nelle opportune sedi e, tra queste la Conferenza Stato-Regioni, e, in una seconda fase, la sperimentazione a diversi livelli dei relativi percorsi formativi;

* in relazione alla rilevanza delle tematiche da affrontare, al diversificato e complesso intreccio di competenze dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome in materia, è strategica, anche sulla base del principio di leale cooperazione, la costruzione di una dimensione nazionale che permetta un’elaborazione condivisa del percorso progettuale con tutte le componenti pubbliche che concorrono al processo di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e allo sviluppo del sistema integrato dell’istruzione e della formazione professionale;

* è altresì strategico, a tale scopo, estendere il confronto, in una prospettiva di sussidiarietà, con le Parti sociali, le Associazioni professionali, il Sistema delle Autonomie funzionali, con particolare riferimento all’Università, nonché alle Agenzie formative e a rappresentanti ed esponenti autorevoli delle professioni;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di aderire al Progetto interregionale “Le figure professionali operanti nel processo di conservazione programmata del patrimonio culturale”; la documentazione relativa è conservata agli atti presso gli uffici competenti;

2. di individuare la Regione Lombardia come capofila e mandataria per l’attuazione del Progetto;

3. di autorizzare il Direttore Regionale alla Formazione Professionale - Lavoro e il Direttore Regionale ai Beni culturali ad adottare, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto nonché a nominare congiuntamente gli esperti e i funzionari della Regione Piemonte all’interno del Comitato di Pilotaggio e del Comitato Tecnico-scientifico;

4. di concorrere alla realizzazione della prima fase del progetto per un importo massimo previsto pari ad euro 150.000,00;

5. di prenotare a favore della Direzione Formazione Professionale-Lavoro per la realizzazione della prima fase del progetto la somma di Euro 150.000 su capitoli vari del Bilancio 2003:

Euro 67.500,00 cap.11340/03 FSE 100245/P

Euro 66.000,00 cap. 11358/03 Fondo di Rotazione 100246/P

Euro 16.500,00 cap. 11357/03 Cofinanziamento Regionale; 100247/P

6. di demandare a successivi provvedimenti amministrativi la prenotazione della somma occorrente al completamento del progetto relativo alla fase di sperimentazione dei percorsi formativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)