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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2003, n. 32-8241

Definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all’adozione internazionale che conferiscono l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali (art. 5 L.R. n. 30/2001)

A relazione dell’Assessore Cotto

Considerato che in attuazione della legge 31/12/98, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4/5/83, n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri”, la Regione Piemonte provvedeva con legge regionale 16/11/01 n. 30, agli artt. 3 e 4, all’istituzione della Consulta Regionale per le Adozioni e per gli affidamenti familiari e dell’Agenzia Regionale per le adozioni internazionali;

vista la D.G.R. n. 37-5948 del 7/5/02 con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali;

visto l’art. 5 della legge regionale n. 30/2001 in base al quale la Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all’adozione, ha il compito di definire le risorse e gli strumenti a favore delle coppie stesse, nonchè i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all’adozione internazionale che conferiscono l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, attraverso l’individuazione di apposite fasce di reddito familiare, sentita la citata Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari ed informata la competente Commissione consiliare permanente;

considerato che la Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 2549 del 26/03/2001 ha confermato quanto già stabilito con deliberazioni regionali sin dal 1987 circa la gratuità di tutti gli atti di natura sanitaria e degli accertamenti diagnostici strumentali richiesti dal Tribunale per i Minorenni di Torino per valutare l’idoneità fisica delle coppie aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale, e di quelli resi necessari dalle circostanze valutata dal Servizio di Medicina legale della A.S.L. di competenza, al fine di produrre il giudizio di idoneità fisica del Servizio di Medicina legale stesso;

visto che con la stessa deliberazione sopraccitata la Giunta Regionale ha assunto in carico l’onere delle spese organizzative dei corsi di informazione e di preparazione per le coppie aspiranti alle adozioni che sono organizzati a cura delle équipes per le adozioni con la collaborazione degli enti autorizzati secondo i tempi e le modalità descritti nel Protocollo metodologico siglato in data 17/12/2001 dall’amministrazione regionale con i rappresentanti degli enti operanti in Piemonte;

ricordato che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, la Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari di cui all’art. 3 della legge regionale formula proposte ed esprime pareri per contribuire alla realizzazione delle finalità della legge regionale, ed in particolare sugli atti che deve assumere la Giunta regionale;

preso atto che ai fini dei rapporti con l’utenza occorre, in applicazione dei principi di trasparenza e correttezza, deliberare la definizione, in via preliminare, della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all’adozione internazionale che conferiscono l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, attraverso l’individuazione di apposite fasce di reddito familiare;

considerata l’opportunità di uniformarsi ad analoghi provvedimenti assunti da enti locali per l’erogazione di servizi agevolati a domanda individuale e, quindi, di avvalersi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) regolato da D.lgs. 31/03/1998 n. 109, e successive modifiche come indicato nell’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, secondo le modalità operative previste in apposito atto successivo che verrà assunto dall’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, fermo restando che, in linea di principio la partecipazione alla spesa richiesta alle coppie non dovrà totalmente coprire i costi sostenuti dall’Agenzia stessa, al fine di assicurare comunque il massimo accesso possibile;

ritenuto di definire tale quota facendo riferimento ad importi previsionali inseriti nel bilancio preventivo 2003 approvato con deliberazione n. 2 del 24/12/2002 dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, come dettagliatamente indicato nell’allegato B, parte integrante del presente atto, per l’attività dell’Agenzia che inizia a decorrere dal corrente esercizio 2003, fermo restando che la partecipazione alla spesa definita, con il presente atto amministrativo, che dovrà essere erogata dalle coppie aspiranti all’adozione internazionale che conferiscono l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, potrà essere oggetto di rideterminazione alla luce dei dati contabili consuntivi e di ulteriori elementi conoscitivi nel frattempo acquisiti;

considerato che tale partecipazione alla spesa, che dovrà essere versata dalle coppie che conferiranno l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, sarà imputata al competente capitolo di bilancio dell’Agenzia stessa secondo le modalità operative che verranno in seguito definite con proprio provvedimento deliberativo ;

vista la proposta dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali riguardante la determinazione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all’adozione internazionale che conferiscono l’incarico alla medesima ed il relativo parere positivo espresso dalla Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari riunitasi in data 10/01/2003;

ritenuto di incaricare la Direzione Politiche Sociali di trasmettere alla competente Commissione Consiliare il presente atto deliberativo, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 30/2001;

Tutto ciò premesso,

vista la L. 31/12/1998, n. 476 ;

vista la l.r. 16/11/2001 n. 30;

vista la D.G.R. n. 37-5948 del 07/05/2002.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

* Di approvare la definizione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all’adozione internazionale che conferiscono l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, attraverso l’individuazione di apposite fasce di reddito familiare secondo le indicazioni di cui in premessa e contenute nell’allegato A, sulla base dei calcoli previsionali di cui all’allegato B, parti integranti della presente deliberazione, che potrà essere oggetto di rideterminazione alla luce dei dati contabili consuntivi e di ulteriori elementi conoscitivi nel frattempo acquisiti;

* Di incaricare l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali di assumere gli opportuni atti riguardanti le modalità di pagamento della partecipazione della spesa da parte delle coppie che conferiranno l’incarico all’Agenzia stessa, avvalendosi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) regolato da D.lgs. 31/03/1998 n. 109, così come successivamente integrato e modificato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

DEFINIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE CHE CONFERISCONO L’INCARICO ALL’AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI, ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE DI APPOSITE FASCE DI REDDITO FAMILIARE.

La legge 31 dicembre 1998 n. 476 che inserisce nel corpo organico della legge n. 184/83 l’intera normativa inerente le procedure relative all’adozione internazionale, per le coppie che hanno ottenuto l’idoneità all’adozione, ha stabilito l’obbligo di conferire l’incarico a curare la procedura di adozione di un minore straniero all’estero ad un ente autorizzato che, a norma dell’art. 39 bis comma 2 della medesima legge, può essere identificato in un apposito servizio pubblico regionale; la Regione Piemonte, con la legge regionale n. 30/2001, in attuazione di tale previsione, ha istituito un servizio pubblico per le adozioni internazionali tramite un’Agenzia regionale.

L’Agenzia regionale per le adozioni internazionali per contribuire a diffondere una nuova cultura dell’adozione internazionale, garantendo una corretta applicazione della nuova normativa e delle norme convenzionali, deve, in particolare, assicurare un servizio accessibile alle coppie aspiranti all’adozione, senza che la loro condizione reddittuale diventi un ostacolo alla realizzazione del progetto adottivo.

Si ricorda, in proposito, che la Convenzione dell’Aja del 29/05/1993, ispirata dalla necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, evitando la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori, ha stabilito che gli organismi abilitati ad operare nell’ambito delle adozioni internazionali debbano perseguire solo scopi non lucrativi (art. 11, in tal senso art. 39 ter lett. d della legge n. 184/1983 così come modificata dalla legge n. 476/98); l’art. 32 di tale Convenzione, infatti, prevede espressamente che non debba essere consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale, potendo essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell’adozione; i dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell’adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

Per garantire l’attuazione di tali indicazioni, a sua volta, la Commissione per le adozioni internazionali, nelle proprie “Linee guida” - deliberazione 09/01/2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16/01/2002 - ha precisato che “i costi delle adozioni internazionali dovranno ridursi ed attenersi su uno standard che possa configurarsi come una cifra che una famiglia di medio reddito può affrontare. Parametro già richiesto per il rilascio del decreto di idoneità, altrimenti si avrebbe che alcune coppie sarebbero poi di fatto escluse perché, pur ritenute economicamente in grado di mantenere, educare ed istruire un bambino, di fatto non lo sono per un bambino straniero”.

La Commissione per le adozioni internazionali, quindi, sottolineando l’esigenza che gli enti autorizzati all’adozione internazionale contengano i costi delle procedure adottive, ha previsto a loro carico un dovere di certificazione dei costi delle pratiche adottive e dei criteri per la determinazione delle spese, in modo da evitare arricchimenti indebiti in un settore in cui il fine di lucro si scontra con i principi di tutela dell’infanzia in difficoltà ed al fine di omogeneizzare, con l’andare del tempo, i costi delle procedure adottive.

Si ritiene, in proposito, che la stessa istituzione di un servizio pubblico quale l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali garantisce di per sè l’assenza della finalità di lucro di tale soggetto, permettendo ai cittadini interessati ad un’adozione internazionale ed obbligati dalla normativa nazionale ad avvalersi dell’operato di un ente autorizzato, la possibilità di conferire l’incarico a tale organismo pubblico.

L’amministrazione pubblica è tenuta a monitorare i costi in modo da escludere una discriminazione di fatto tra le coppie interessate dall’adozione a causa della loro condizione economica.

Al fine di contenere i costi e rendere l’adozione internazionale accessibile a tutti i ceti sociali, garantendo un adeguato livello di qualità di servizio e di trasparenza, la Giunta regionale, su proposta dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, sentito il parere positivo espresso dalla Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari, riunitasi in data 10/01/2003, ritiene di individuare i seguenti servizi al fine della determinazione della partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all’adozione internazionale che conferiscono l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, attraverso l’individuazione di apposite fasce di reddito familiare.

A. - INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE

1. L’Agenzia regionale per le adozioni internazionali per tutte le persone interessate, svolge gratuitamente un’attività informativa sulle sue attività, sugli obiettivi e strategie messe in atto nei Paesi con i quali collabora, sulle leggi e regolamenti vigenti in materia di adozione internazionale, sulle procedure e sui programmi di cooperazione internazionale mirati a riconoscere il prioritario diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia d’origine e nel suo paese, riconoscendo così all’adozione internazionale un ruolo importante ma residuale;

2. Per le coppie interessate, l’Agenzia regionale organizza dei corsi di preparazione all’adozione internazionale che, essendo focalizzato sulle problematiche relative ai singoli Paesi in cui può operare l’Agenzia, costituiscono un ulteriore approfondimento, specifico e complementare, rispetto ai corsi organizzati dalle “équipes sovrazonali” per le adozioni, gratuiti per i cittadini e finanziati con contributo regionale; la partecipazione a tali corsi, in questa prima fase sperimentale di attività dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, sarà gratuita;

3. Per le coppie che conferiranno l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali è previsto un ulteriore approfondimento socio-psicologico della preparazione all’adozione che li accompagnerà durante tutta la fase adottiva, particolarmente focalizzata sulla sperimentazione di situazioni concrete che gli aspiranti genitori adottivi saranno chiamati ad affrontare nei primi momenti con il bambino, con il supporto e la supervisione di personale esperto ed altamente qualificato.

B. - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL’AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI PER LE COPPIE CHE CONFERISCONO L’INCARICO

Per determinare quanto dovranno versare le coppie che, per la realizzazione dell’adozione internazionale, conferiscono l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, come partecipazione alle spese di gestione ed utilizzo dei servizi predisposti dall’Agenzia e messi a disposizione delle coppie stesse, si individuano, utilizzando i dati e le modalità di calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - necessario all’ottenimento di prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dal d. lgs. 31/03/1998 n. 109 come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7/5/1999 n. 221, dal D. Lgs. 3/5/200 n. 130 e dal D.P.C.M. 4/4/ 2001 n. 242, le seguenti due fasce di reddito familiare annuale pro capite ed il relativo ammontare della partecipazione di spesa richiesta alle coppie stesse:

- FASCIA 1 = valore ISEE fino a 20.500,00 Euro:

- partecipazione di spesa pari a 1.500,00 Euro;

- FASCIA 2 = valore ISEE oltre a 20.500,01 Euro:

- partecipazione di spesa pari a 2.500,00 Euro

Per i soggetti che non presentano la documentazione relativa alla propria situazione economica verrà richiesto il contributo relativo alla citata fascia ISEE più elevata; per l’individuazione e la definizione delle modalità di versamento nonché del calcolo della situazione economica dei richiedenti si rimanda a successivo atto dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

La partecipazione alle spese dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali dovrà essere versato:

- Euro 500,00 (fascia 1 e 2): al conferimento dell’incarico

- Euro 500,00 (fascia 1)/ 1000,00 (fascia 2): alla comunicazione della proposta di abbinamento

- Euro 500,00 (fascia 1) / 1000,00 (fascia 2): alla finalizzazione della pratica di adozione

Le quote di partecipazione di spesa dovranno essere versate direttamente dalle coppie all’Agenzia e saranno imputate sul competente capitolo di bilancio secondo le modalità operative contabili indicate con successivo atto dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, come indicato nel deliberato.

Tale partecipazione alle spese garantisce l’adempimento delle seguenti prestazioni ed i seguenti servizi:

a) per i servizi in Italia:

1. Incontro informativo sull’attività dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali (di cui al punto A.1);

2. Attività di preparazione all’adozione internazionale avuto riguardo alle problematiche specifiche relative ai singoli Paesi in cui opera l’Agenzia (di cui al punto A.2);

3. Attività di “accompagnamento” della coppia all’adozione internazionale dopo il conferimento dell’incarico all’Agenzia, durante l’attesa della finalizzazione della procedura, con il supporto e la supervisione di personale esperto ed altamente qualificato (di cui al punto A.3);

4. Verifica dei documenti e formazione del fascicolo della coppia;

5. Predisposizione, a cura dell’Agenzia regionale, della documentazione resa dalle equipes sovrazonali, con eventuale relazione aggiuntiva redatta dal competente personale dell’Agenzia, al fine di aggiornare e fornire ulteriori informazioni utili alla successiva individuazione del minore adottando;

6. Invio della documentazione al Paese indicato dalla coppia tra quelli in cui opera l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali;

7. Contatti con il referente dell’Agenzia nel Paese indicato dalla coppia per il costante aggiornamento sulla procedura;

8. Acquisizione dal Paese indicato dei documenti relativi al minore in stato di abbandono e loro traduzione;

9. Recepimento della proposta di abbinamento del minore, convocazione della coppia e valutazione della proposta di abbinamento con il supporto e la presenza di un operatore specializzato;

10. Invio nel Paese indicato dell’esito dell’accettazione della proposta di abbinamento;

11. Organizzazione del viaggio della coppia nel Paese;

12. Trasmissione dei documenti utili all’ottenimento del visto di ingresso in Italia per il minore;

13. Segnalazione dell’arrivo in Italia della nuova famiglia;

14. Invio dei follow up sull’inserimento del minore all’Autorità estera competente alle scadenze prestabilite, unitamente al decreto di trascrizione dell’adozione in Italia.

b) per i servizi nel Paese indicato dalla coppia:

1. Presenza costante di una persona di riferimento e fiducia dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali in loco che, tra le altre cose, potrà indicare alle coppie i professionisti dei quali eventualmente avvalersi (v. interprete - nell’eccezionale caso in cui il referente stesso non abbia una sufficiente conoscenza della lingua italiana -; medico, assistente sociale, psicologo, autista...);

2. Ricezione, da parte del referente di cui al punto precedente, del dossier della coppia adottante e consegna alle Autorità straniere di competenza;

3. Raccolta e trasmissione della segnalazione di abbandono del minore previa visita al minore in istituto al fine di predisporre e/o integrare il profilo psicosociale e medico dello stesso;

4. Ricerca dell’alloggio nel quale risiederà la coppia interessata dalla pratica adozionale;

5. Accoglienza e sistemazione degli aspiranti genitori adottivi;

6. Assistenza professionale al primo incontro tra il minore segnalato ed aspiranti genitori;

7. Assistenza per tre prestazioni professionali (ad esempio: intervento psicologo, assistente sociale, medico...) durante la permanenza nel Paese (eventuali altri interventi specialistici effettuati su precisa richiesta dei genitori adottivi, saranno da considerarsi esclusi da queste prestazioni e, pertanto, pagati direttamente dalle coppie);

8. Relazione all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali sulle modalità di incontro “famiglia e bambino” e rapporto sull’integrazione personale tra il minore e gli adottanti;

9. Ricevimento e trasmissione alle Autorità competenti dei follow up sull’inserimento del minore stesso.

Si precisa che l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, oltre ad assicurare alle coppie che conferiranno l’incarico i sopraelencati servizi, mettendo a disposizione delle coppie stesse i locali e il personale altamente qualificato che opera all’interno della struttura e dell’organizzazione sia presso la sede in Italia, sia nei Paesi nel quale opera, svolgerà le attività dettagliatamente indicate all’art. 4 della legge regionale n. 30/2001 e nello Statuto, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 9.

Per quanto riguarda il servizio offerto dall’Agenzia regionale per le adozioni internazionali nei Paesi in cui potrà operare, il referente, oltre a fornire le prestazioni sopraindicate, a fronte delle quali gli verrà riconosciuto da parte dell’Agenzia un compenso, per ogni pratica adottiva, il cui ammontare varia a seconda del Paese e del periodo di permanenza della coppia, indipendentemente dal numero delle pratiche adottive, a fronte del versamento da parte dell’Agenzia medesima di un contributo fisso mensile, oltre il rimborso delle spese vive documentate, svolgerà:

c) attività di promozione e radicamento dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali nel Paese straniero:

1) presentare alle Autorità competenti e ad altri soggetti del privato sociale coinvolti nei procedimenti di adozione internazionale l’attività dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali. ed i suoi fini statutari che comprendono, oltre ai procedimenti adottivi, anche la realizzazione di progetti di cooperazione a favore di minori di altri Stati direttamente, o in convenzione con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori, al fine di stabilire dei contatti che permettano di avviare e mantenere l’attività dell’Agenzia;

2) intraprendere e portare a compimento la procedura di accreditamento e/o autorizzazione dell’Agenzia regionale da parte dell’Autorità Centrale estera;

3) raccogliere e trasmettere tutte le informazioni di cui viene in possesso, attinenti agli argomenti di interesse per l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, compresi gli articoli di giornale, le raccolte di dati, le leggi, le relative modifiche, i regolamenti, segnalando, in particolare, i cambiamenti delle procedure da seguire per la realizzazione dei fini dell’Agenzia stessa;

4) redigere e trasmettere una relazione sull’attività svolta e sull’esito ottenuto, indicando le persone contattate ed i luoghi visitati;

5) partecipare a Convegni e incontri, previo accordo con l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

d) attività inerente ai progetti di cooperazione:

1) individuare, previa indagine conoscitiva del territorio, in collaborazione con Autorità pubbliche e/o O.N.G. e/o Associazioni del privato sociale, situazioni di bisogno relative ai minori ed alle famiglie, studiare e proporre strategie di intervento indirizzate alla deistituzionalizzazione dei minori e trasmetterle all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali al fine della valutazione e/o approvazione;

2) seguire e monitorare le varie fasi di realizzazione dei progetti trasmettendo all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali periodiche relazioni sul loro stato di avanzamento.

e) attività di accoglienza ed assistenza al Direttore e/o al personale dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali

C. - IPOTESI DI COSTI ULTERIORI DIRETTI A CARICO DELLE COPPIE PER LE PRATICHE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Si può formulare, un’ipotesi orientativa di un ulteriore costo medio dell’adozione internazionale realizzata attraverso l’operato dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, differito a seconda del periodo di permanenza nel Paese d’origine dell’adottando e delle normali e prevedibili variabili di spesa.

A carico delle coppie aspiranti all’adozione, infatti, non comprese nei servizi offerti dal contributo sopracitato, vi sono le spese di traduzione, legalizzazione e trasmissione a mezzo corriere della documentazione, visti di viaggio in Italia ed all’estero, eventuali (in relazione al Paese) tasse governative, legalizzazioni consolari e visti, nonché, per il periodo di permanenza all’estero, le spese di viaggio, vitto, alloggio, traduzioni, servizi di assistenza da parte di professionisti (avvocati, psicologi, assistenti sociali, medici, etc.) non comprese nel servizio offerto dall’Agenzia (v. punto B.b.7) spostamenti interni, l’interprete (nell’eccezionale ipotesi in cui il referente non conosca la lingua italiana), eventuali tasse e/o contributi richiesti dalle Autorità straniere ed altre eventuali.

E’ opportuno sottolineare che, per il momento, le cifre che saranno di seguito ipotizzate sono da considerarsi solo indicative in quanto le differenze di spese tra Paese e Paese non possono essere valutate e sottoposte a verifica se non dal momento della loro prima applicazione; si noti, inoltre, che i costi di seguito indicati sono stati calcolati anche con riferimento ai costi indicati dalla Commissione per le adozioni internazionali.

Alla luce di tali considerazioni, per le coppie che conferiscono l’incarico all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, si può ipotizzare il seguente costo medio delle procedure di adozione internazionale:



Traduzione, legalizzazione e corrieri nazionali ed internazionali    Euro 800,00 / 1.500,00
Viaggio aereo A/R (compreso ritorno con un bambino)     Euro 2.000,00 / 3.000,00
Permanenza nel Paese, vitto ed alloggio per 15-30 giorni     Euro 1.500,00 / 3.000,00
Assistenza all’estero di operatori dell’area legale, medica, psicologica,sociale, di
traduzione ed interpretariato per attività escluse dai servizi già elencati non
comprese nei servizi garantiti dall’Agenzia (v. punto B.b.7)     Euro 500,00 / 1.000,00
Totale     Euro 4.800,00 / 8.500,00