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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ricorso n. 2 depositato il 9 gennaio 2003 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dellart. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956
Ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata
contro
il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte;
per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale
della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25, recante Regolamento delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali, pubblicata in B.U.R. Piemonte 31 ottobre 2002, n. 44, (in relazione allart. 117, commi 1º e 3º Cost.).
Giusta determinazione 20 dicembre 2002 del Consiglio dei Ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dellillegittimità costituzionale della legge Regionale Piemonte 24 ottobre 2002 n. 25, siccome in contrasto con lart. 117 Cost. (come sostituito con lart. 3 legge cost. 18 ottobre n. 3).
1. La denunciata legge regionale detta norme per la regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali, riconoscendole specificamente - al dichiarato fine di favorire la libertà di scelta del paziente nellottica del pluralismo scientifico - nella agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia ed altre (otto) pratiche omologhe individuate al primo comma dellart. 2 (dalla lettura a alla lettura l).
Alluopo, demanda ad una Commissione permanente, da istituirsi presso lAssessorato competente in materia di sanità e presieduta dal relativo Assessore regionale (art. 3), compiti di: promozione della divulgazione delle pratiche e terapie non convenzionali de quibus; di monitoraggio dati e di supporto delle azioni di programmazione e di previsione di spesa nel settore; di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti - pubblici e privati - deputati alla formazione degli operatori; di verifica, in capo a questi, dei requisiti occorrenti per la iscrizione in apposito registro regionale (art. 4). Detta, inoltre una disciplina transitoria per liscrizione in tale albo degli operatori già esercenti sul territorio regionale le pratiche non convenzionali in parola (art. 7).
2. Come si desume, linearmente, dalla lettera e dalla ratio legis le cennate disposizioni normative attengono allo esercizio di professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali, quali nominativamente elencate dal legislatore regionale; riguardano dunque - materia di legislazione concorrente di spettanza della Regione sottoposta, ex art. 117 Cost., al rispetto dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario (1º comma) nonché dei principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione statuale (3º comma).
Entrambi i limiti devono ritenersi violati dalla legge qui impugnata.
2.1. Ed invero, quanto al secondo di quelli ora menzionati, è agevole considerare che il previsto riconoscimento regionale di professioni aventi ad oggetto lesercizio di pratiche terapeutiche non convenzionali non ancora istituite dalla normativa statale, cui spetta -invece - lindividuazione dei principi generali in materia, eccede dalla competenza della Regione, non potendo ritenersi a questa consentiti interventi legislativi intesi - in particolare - alla disciplina (attraverso listituzione dun registro, o albo, e la regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione) di figure di operatori professionali non ancora individuate dal legislatore nazionale.
Nella stessa prospettiva, e per altro verso, va pure considerato che - in atto - lart. 6, 3º comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (sub art. 7 d.lgs. n. 517/1993) e lart. 1, 2º co. della legge n. 42/1999 hanno esplicitamente riservato allo Stato la individuazione delle figure professionali in discorso (degli operatori - cioè - di pratiche terapeutiche non convenzionali) così ponendo nellambito della materia sanità (che non è di nuova attribuzione alle Regioni, avuto riguardo alloriginario art. 117 Cost.), un principio fondamentale che (pur nel novellato assetto costituzionale delle competenze legislative, risultante dalle modifiche apportate dal titolo V della Costituzione) non può non imporsi al rispetto del legislatore regionale, fino a che (almeno implicitamente) conservato in vigore dopo la legge cost. n. 3/2001 perché non disciplinato in termini diversi dalla normativa statale.
2.2. - Ma risulta, altresì, violato il limite (art. 117, 1º co., Cost.) costituito (anche per il legislatore regionale) dal rispetto dei vincoli derivanti dallordinamento, comunitario in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
Occorre riflettere, per vero, che le direttive comunitarie regolanti la libera circolazione dei professionisti concernono, anche, il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro ai fini dellesercizio della attività professionale in un altro Stato (ospitante) al quale, in particolare, fanno carico di assicurarne il rispetto su tutto il proprio territorio.
Ne viene di conseguenza - quanto allobbligo di rispetto dei vincoli evocati dal citato primo comma dellart. 117 Cost. - che la denunciata legge regionale se da un canto - con listituzione di nuove e regolamentate figure professionali nel settore dellesercizio di pratiche terapeutiche non convenzionali - innesca la piena operatività delle cennate norme comunitarie, finisce daltro canto, inevitabilmente, col limitare ad una parte soltanto del territorio italiano lesplicazione del diritto alla libera circolazione, determinando trattamenti discriminatori tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro.
Per le accennante considerazioni, e con riserva di migliore illustrazione, il deducente
chiede
che sia dichiarata lillegittimità costituzione della legge della Regione Piemonte in epigrafe.
Saranno depositati la determinazione consiliare 20 dicembre 2002 ed il testo della legge impugnata.
Roma, 27 dicembre 2002
Sergio Laporta
Avvocato dello Stato