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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ricorso n. 2 depositato il 9 gennaio 2003 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata

contro

il  Presidente della Giunta Regionale del Piemonte;

per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale

della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25, recante “Regolamento delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali”, pubblicata in B.U.R. Piemonte 31 ottobre 2002, n. 44, (in relazione all’art. 117, commi 1º e 3º Cost.).

Giusta determinazione 20 dicembre 2002 del Consiglio dei Ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della legge Regionale Piemonte 24 ottobre 2002 n. 25, siccome in contrasto con l’art. 117 Cost. (come sostituito con l’art. 3 legge cost. 18 ottobre n. 3).

1. La denunciata legge regionale detta norme per la regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali, riconoscendole specificamente - al dichiarato fine di favorire la libertà di scelta del paziente nell’ottica del pluralismo scientifico - nella “agopuntura”, “fitoterapia”, “omeopatia”, “omotossicologia” ed altre (otto) pratiche omologhe individuate al primo comma dell’art. 2 (dalla lettura “a” alla lettura “l”).

All’uopo, demanda ad una Commissione permanente, da istituirsi presso l’Assessorato competente in materia di sanità e presieduta dal relativo Assessore regionale (art. 3), compiti di: promozione della divulgazione delle pratiche e terapie non convenzionali de quibus; di monitoraggio dati e di supporto delle azioni di programmazione e di previsione di spesa nel settore; di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti - pubblici e privati - deputati alla formazione degli operatori; di verifica, in capo a questi, dei requisiti occorrenti per la iscrizione in apposito registro regionale (art. 4). Detta, inoltre una disciplina transitoria per l’iscrizione in tale “albo” degli operatori già esercenti sul territorio regionale le pratiche non convenzionali in parola (art. 7).

2. Come si desume, linearmente, dalla lettera e dalla ratio legis le cennate disposizioni normative attengono allo esercizio di professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali, quali nominativamente elencate dal legislatore regionale; riguardano dunque - materia “di legislazione concorrente” di spettanza della Regione sottoposta, ex art. 117 Cost., al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (1º comma) nonché dei principi fondamentali la cui determinazione è riservata alla legislazione statuale (3º comma).

Entrambi i limiti devono ritenersi violati dalla legge qui impugnata.

2.1. Ed invero, quanto al secondo di quelli ora menzionati, è agevole considerare che il previsto riconoscimento “regionale” di professioni aventi ad oggetto l’esercizio di pratiche terapeutiche “non convenzionali” non ancora istituite dalla normativa statale, cui  spetta -invece - l’individuazione dei principi generali in materia, eccede dalla competenza della Regione, non potendo ritenersi a questa consentiti interventi legislativi intesi - in particolare - alla disciplina (attraverso l’istituzione d’un registro, o albo, e la regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione) di figure di operatori professionali non ancora individuate dal legislatore nazionale.

Nella stessa prospettiva, e per altro verso, va pure considerato che - in atto - l’art. 6, 3º comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (sub art. 7 d.lgs. n. 517/1993) e l’art. 1, 2º co. della legge n. 42/1999 hanno esplicitamente riservato allo Stato la individuazione delle figure professionali in discorso (degli operatori - cioè - di pratiche terapeutiche “non convenzionali”) così ponendo nell’ambito della materia “sanità” (che non è di nuova attribuzione alle Regioni, avuto riguardo all’originario art. 117 Cost.), un principio fondamentale che (pur nel novellato assetto costituzionale delle competenze legislative, risultante dalle modifiche apportate dal titolo V della Costituzione) non può non imporsi al rispetto del legislatore regionale, fino a che (almeno implicitamente) conservato in vigore dopo la legge cost. n. 3/2001 perché non disciplinato in termini diversi dalla normativa statale.

2.2. - Ma risulta, altresì, violato il limite (art. 117, 1º co., Cost.) costituito (anche per il legislatore regionale) dal rispetto dei “vincoli derivanti dall’ordinamento, comunitario” in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Occorre riflettere, per vero, che le direttive comunitarie regolanti la libera circolazione dei professionisti concernono, anche, il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro ai fini dell’esercizio della attività professionale in un altro Stato (ospitante) al quale, in particolare, fanno carico di assicurarne il rispetto su tutto il proprio territorio.

Ne viene di conseguenza - quanto all’obbligo di rispetto dei “vincoli” evocati dal citato primo comma dell’art. 117 Cost. - che la denunciata legge regionale se da un canto - con l’istituzione di nuove e regolamentate figure professionali nel settore dell’esercizio di pratiche terapeutiche “non convenzionali” - innesca la piena operatività delle cennate norme comunitarie, finisce d’altro canto, inevitabilmente, col limitare ad una parte soltanto del territorio italiano l’esplicazione del diritto alla libera circolazione, determinando trattamenti discriminatori tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro.

Per le accennante considerazioni, e con riserva di migliore illustrazione, il deducente

chiede

che sia dichiarata l’illegittimità costituzione della legge della Regione Piemonte in epigrafe.

Saranno depositati la determinazione consiliare 20 dicembre 2002 ed il testo della legge impugnata.

Roma, 27 dicembre 2002

Sergio Laporta
Avvocato dello Stato