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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ricorso n. 1 depositato il 9 gennaio 2003 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

nei confronti

del Presidente della Giunta della Regione Piemonte

per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale

della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante “norme per la gestione dei rifiuti”, pubblicata in BUR n. 44 del 31 ottobre 2002, relativamente agli artt. 2 co. 1 lett. i); 3. co. 1 lett. l); 11 co. 13 e 14; 12 co. 7 e 8, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002.

1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Piemonte ha dettato norme per la gestione dei rifiuti. L’art. 2 co. 1 dispone che “nell’ambito delle proprie competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, la Regione provvede: ... (fra l’altro) ... i) all’esercizio del potere sostitutivo in base all’art. 14 della l.r. 34/1998 nei confronti delle province in caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze ad esse attribuite con la presente legge; ...”. Analogo potere sostitutivo è attribuito dalla legge regionale, nell’art. 3 co. 1 lett. l) e negli artt. 11 co. 13 e 14 e 12 co. 7 e 8, alle province, nel caso di inerzia di comuni, consorzi di comuni, comunità montane e consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta.

2. - Le norme sopra indicate si pongono in contrasto con l’articolo 120 della Costituzione, che demanda a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza di potestà legislativa della regione in materia di controlli sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa dell’articolo 120 della Costituzione, per cui la legge regionale non può autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa normazione statale.

Infatti, la disposizione del citato articolo 120 della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Invero l’art. 120 co. 2 della Costituzione nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di “sostituirsi a organi ... delle città metropolitane delle province e dei comuni” nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla “legge” il compito di definire le procedure nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

La continuità testuale dei due periodi dell’unitario comma secondo dello stesso art. 120, le solenni disposizioni contenute nel precedente art. 114 co. 1 e 2, l’attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. p) della stessa Costituzione della materia “organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane”, la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell’organo deliberante l’intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti nel senso che l’espressione “la legge definisce” utilizzata dal Costituente sta per “disposizioni legislative dello Stato definiscono”.

3. - Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi che la denunciata normativa della legge regionale presenti vizi di illegittimità costituzionale, in quanto non conforme al nuovo quadro costituzionale indicato dall’articolo 120 della Costituzione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Per queste ragioni il Presidente del Consiglio

conclude

chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale degli articoli 2 co. 1 lett. i); 3 co. 1 lett. l); 11 co. 13 e 14; 12 co. 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002 unicamente a copia della legge regionale impugnata.

Roma, 27 dicembre 2002

Oscar Fiumara
Vice Avvocato Generale dello Stato