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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 35-8155

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Ampliamento dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia finalizzata al recupero ambientale in località Brusa Vecchia del Comune di Isola Sant’Antonio (AL)” ubicato all’interno del “Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po” presentato dalla Società S.A.F.I. S.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia finalizzato al recupero ambientale in località Brusa Vecchia del Comune di Isola Sant’Antonio (AL), presentato dalla Società S.A.F.I. S.r.l. con sede legale in Pieve del Cairo (PV) Via Guasca n. 1, in allora titolare dell’autorizzazione ex l.r. 69/1978, ora sostituita nella realizzazione del progetto dalla Società CA.BAS. S.r.l. con sede legale in Rovereto (TN) Via Fornaci n. 26, a seguito di determina della Direzione Industria n. 157 del 14 ottobre 2002, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;

- lo sviluppo cronologico del progetto consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità già fissate nella convenzione stipulata tra la Società proponente ed Ente di Gestione ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area citato;

- l’intervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva dell’ambito n. 1, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto e richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare la sistemazione finale dell’area conformemente al Piano d’Area sopra citato, è valido alle seguenti condizioni:

- siano vincolanti le prescrizioni previste nella determinazione dirigenziale, ai sensi della l.r. n. 69 del 22 novembre 1978, della Direzione Industria n. 59 del 3 aprile 2000 e nell’autorizzazione ai sensi della Legge 431/1985, ora D.lgs. 490/1999, del Comune di Isola Sant’Antonio n. 01/00 del 18 gennaio 2000;

- devono essere rispettate, per la realizzazione di tutti i lotti in progetto, le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale riportate nell’Allegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, allegato al presente atto quale parte integrante;

- il piano di monitoraggio in corso d’opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale, già previsto nell’allegato alla determinazione della Direzione Industria n. 59 del 3 aprile 2000, sia sostituito dalla nuova versione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

ed inoltre:

- sia sottoscritta dalla Società CA.BAS. s.r.l. la convenzione registrata il 30 maggio 2000 n. 3131 e già stipulata tra Ente di Gestione e la S.A.F.I. S.r.l., precedenti Società esercente la cava in questione;

- sia data notizia ad A.R.P.A. - Dipartimento di Alessandria - dell’inizio e fine lavori nonché il rispetto delle condizioni;

- il Direttore dei lavori sia tenuto ad inviare ad A.R.P.A. Piemonte Coordinamento VIA/VAS ai sensi dell’art. 8 della l.r. 40/1998, una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le prescrizioni, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nello studio di impatto ambientale e integrate da quelle contenute nel presente atto;

- i livelli di emissione di rumore dell’attività di cava LE, riportati per ciascun ricettore nell’elaborato allegato al progetto “Previsione di impatto acustico” devono essere impegnativi per il proponente;

- deve essere acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque di lavaggio del materiale, ai sensi del D.lgs. 152/1999 e s.m.i. art. 45 comma 1 di competenza della Provincia di Alessandria.

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, vengono riconfermate le seguenti autorizzazioni, già precedentemente rilasciate per il progetto in oggetto:

- deliberazione n. 17 del 18 dicembre 1999 con la quale il Consiglio comunale di Isola Sant’Antonio ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato richiesto dall’art. 4.1 del Piano d’Area in quanto l’intervento costituisce modifica sostanziale, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 501 CR 12393 del 28 ottobre 1998, nei confronti dello Schema Grafico dell’ambito n. 1 per quanto compete all’area oggetto dell’intervento;

- autorizzazione, ai sensi della Legge 431/1985 ora D.lgs. 490/1999, del Comune di Isola Sant’Antonio assunta con provvedimento n. 01/00 del 18 gennaio 2000;

- determinazione, ai sensi della l.r. 69/1978, della Direzione Industria n. 59 del 3 aprile 2000;

- determinazione, ai sensi della l.r. 69/1978, della Direzione Industria n. 157 del 14 ottobre 2002 con la quale è stato autorizzato il subingresso della Società CA.BAS. S.r.l. nell’esercizio della cava in oggetto.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- Convenzione ai sensi dell’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, registrata il 30 maggio 2000 n. 3131 e già stipulata tra Ente di Gestione e la S.A.F.I. S.r.l., da sottoscrivere dalla Società CA.BAS. S.r.l.;

- allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito;

- allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo ambientale;

- verbali di Conferenza relativi alle riunioni del 5 novembre 2002 e 5 dicembre 2002;

- nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici, Magistrato per il Po Ufficio Operativo di Alessandria, con atto n. 7023 del 15 dicembre 1999.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)