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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2002, n. 38-8084

DGR n. 10 - 26362 del 28 dicembre 1998 concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata. Modifiche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’allegato alla DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998, concernente i criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come segue:

1) il comma 6 dell’art. 4 è così sostituito:

6. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni, sempre a far data dal 31.12.1998.

Qualora il Comitato di gestione sia sciolto o decada nel corso del quadriennio, il Comitato subentrante dura in carica sino alla naturale scadenza dei quattro anni.

Nel caso in cui si provveda al commissariamento del Comitato nel corso degli ultimi dodici mesi del quadriennio, il Commissario dura in carica sino al 31 dicembre, ultima data di vigenza del Comitato di gestione.

2) l’art. 10 è così sostituito:

Art. 10

Controllo Contabile

1. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA hanno la facoltà di istituire al loro interno un organo di controllo amministrativo - contabile la cui composizione, nomina, compiti e responsabilità sono disciplinati dallo Statuto. Le spese relative al tale organo sono a carico del Comitato di gestione.

2. La Regione esercita il controllo sull’utilizzo dei contributi regionali relativi ai fini istituzionali, alla realizzazione di progetti speciali, nonché al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle colture agricole, mediante l’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica e la funzione ispettiva in materia faunistica di cui agli artt. 27 e 28 della l.r. n. 70/96, anche avvalendosi di altri settori regionali competenti e/o di consulenti ed esperti in materia all’uopo nominati.

3. La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche anche a campione, sulla regolarità della gestione amministrativo - contabile degli ATC e dei CA.

4. In caso di riscontrate gravi irregolarità contabili, la Giunta regionale comunica al Presidente della Provincia di procedere allo scioglimento del Comitato di gestione e alla contestuale nomina di un Commissario ai sensi e con le modalità di cui all’art. 6, commi 9 e 10.

Ai fini della nomina dell’organo di controllo amministrativo-contabile i Comitati di gestione degli ATC e dei CA provvederanno alle opportune e necessarie modifiche allo Statuto.

Con successiva determinazione del Direttore regionale della Direzione Territorio rurale provvederà ad integrare la determinazione dirigenziale n. 184 dell’1.8.2002, individuando le risorse umane e funzionali da destinare, in base alle norme sull’organizzazione degli uffici e dell’ordinamento del personale regionale, ovvero incaricando tecnici all’uopo individuati, ai sensi dell’art. 58, comma 3, lett. e) della l.r. n. 70/96, all’attività di controllo cui sopra si accenna, che dovrà essere svolta secondo le procedure e gli adempimenti stabiliti dalla Giunta regionale.

Le disposizioni sopra citate entrano in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)