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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2003, n. 5-8215

Interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti. Legge 388/2000 art. 129. Reg. CE 1257/99. Misura U - Intervento 3. Rinnovo del piano d’intervento per il 2003

A relazione dell’Assessore Cavallera

La DGR 43-5135 del 21/1/2002 approvava le linee generali per il programma 2002 del Reg. CEE 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 -Misura U -Intervento 3 “Sostegno finanziario dei conduttori e dei produttori” con vigneti colpiti da flavescenza dorata.

La DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 approvava i Piani per l’attuazione della Legge 388/2000 art. 129 e del Decreto Ministeriale 9/4/2001 per gli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

Mediante il Piano di monitoraggio della flavescenza dorata, svolto nel 2002 ai sensi del Decreto Ministeriale 32442 del 31/5/2000, è stata accertata la presenza della malattia nelle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino su di una superficie complessiva di ha 2833 circa. Di questi 437 ha presentano una percentuale di piante colpite superiore al 30%.

Considerata l’entità delle superfici interessate dalla malattia è necessario dare continuità ai programmi di intervento realizzati nel biennio 2001 e 2002, disponendo che le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, provvedano anche per il 2003, alla riapertura dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto.

La Direzione Regionale 12 - Sviluppo dell’Agricoltura è incaricata di adottare con proprio provvedimento gli adeguamenti tecnici che si renderanno necessari alle linee generali di intervento per la misura U del PSR e per la Legge 388/2000 approvate con le DGR 43-5135 del 21/1/2002 e DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 e s.m.i.

Le organizzazioni professionali agricole e l’Amministrazione Provinciale di Alessandria hanno chiesto di poter ampliare l’area sulla quale il beneficiario può cedere i diritti di reimpianto nel caso in cui richieda il contributo per il solo estirpo; ritenuta condivisibile tale richiesta si è concordato di stabilire che “ In caso di finanziamento di solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all’interno di una o più DOC o DOCG individuati dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio”.

Per quanto riguarda la Legge 388/2000 art.129, si è ritenuto di rendere ammissibili d’ufficio ai sensi del presente provvedimento le domande già presentate nell’ambito della misura U del PSR che non potevano beneficiare di tale contributo in quanto i precedenti bandi prevedevano condizioni più restrittive per la cessione dei diritti di reimpianto.

Al finanziamento degli interventi realizzati ai sensi della Legge 388/2000 si fa fronte con le assegnazioni rivenienti dall’art.129 lettera d, della medesima Legge.

Gli interventi finanziati ai sensi del Reg. 1257/99 - Misura U - Intervento 3 saranno finanziati mediante la dotazione degli Aiuti di Stato aggiuntivi sul PSR 2000-2006.

Per consentire l’assegnazione delle risorse necessarie le amministrazioni provinciali dovranno comunicare alla Regione l’entità dei contributi richiesti ai sensi dei predetti regimi d’intervento entro il 15 maggio 2003.

Acquisito in data 13 gennaio 2003 il parere favorevole del Comitato di cui all’ex art. 8 della L.R. 17/1999.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. Vengono rinnovati per il 2003 i Programmi di intervento previsti in applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Reg (CE) n. 1257/99 - Misura U - Intervento 3 “Sostegno finanziario dei conduttori e produttori” e della Legge 388/2000 art. 129.

2. Le Province emaneranno i relativi bandi secondo le linee generali già approvate con le DGR 43-5135 del 21/1/2002, DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 e s.m.i. tenendo conto degli adeguamenti tecnici che verranno adottati dalla Direzione Regionale 12 - Sviluppo dell’Agricoltura e delle seguenti modifiche:

* in caso di finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all’interno di territori di una o più DOC o DOCG individuati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio;

* ai benefici previsti dalla Legge 388/2000 art. 129 saranno ammesse d’ufficio le domande di aiuto presentate nelle campagne precedenti in riferimento alla Misura U - Intervento 3b e rispetto alle quali i beneficiari abbiano espresso specifica rinuncia in quanto impossibilitati a mantenere l’impegno relativo alla cessione dei diritti di reimpianto.

3. L’assegnazione delle risorse tra le Province interessate verrà disposta sulla base delle domande di aiuto presentate. A tal fine le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare alla Regione l’entità dei contributi richiesti ai sensi dei predetti regimi d’intervento entro il 15 maggio 2003.

4. Per il trasferimento dell’effettiva disponibilità di cassa, nell’ambito delle risorse assegnate, le Province trasmetteranno alla Regione gli elenchi di pagamento entro i seguenti termini:

* per tutti gli anticipi concessi in relazione alle domande 2003, entro il 30 agosto 2003;

* per i saldi entro il 15 luglio dell’anno in cui deve avvenire la liquidazione dell’importo dovuto e comunque non successivamente al 15 luglio 2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)