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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2003, n. 5-8215
Interventi strutturali e di prevenzione per leradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti. Legge 388/2000 art. 129. Reg. CE 1257/99. Misura U - Intervento 3. Rinnovo del piano dintervento per il 2003
A relazione dellAssessore Cavallera
La DGR 43-5135 del 21/1/2002 approvava le linee generali per il programma 2002 del Reg. CEE 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 -Misura U -Intervento 3 Sostegno finanziario dei conduttori e dei produttori con vigneti colpiti da flavescenza dorata.
La DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 approvava i Piani per lattuazione della Legge 388/2000 art. 129 e del Decreto Ministeriale 9/4/2001 per gli interventi strutturali e di prevenzione per leradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.
Mediante il Piano di monitoraggio della flavescenza dorata, svolto nel 2002 ai sensi del Decreto Ministeriale 32442 del 31/5/2000, è stata accertata la presenza della malattia nelle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino su di una superficie complessiva di ha 2833 circa. Di questi 437 ha presentano una percentuale di piante colpite superiore al 30%.
Considerata lentità delle superfici interessate dalla malattia è necessario dare continuità ai programmi di intervento realizzati nel biennio 2001 e 2002, disponendo che le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, provvedano anche per il 2003, alla riapertura dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto.
La Direzione Regionale 12 - Sviluppo dellAgricoltura è incaricata di adottare con proprio provvedimento gli adeguamenti tecnici che si renderanno necessari alle linee generali di intervento per la misura U del PSR e per la Legge 388/2000 approvate con le DGR 43-5135 del 21/1/2002 e DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 e s.m.i.
Le organizzazioni professionali agricole e lAmministrazione Provinciale di Alessandria hanno chiesto di poter ampliare larea sulla quale il beneficiario può cedere i diritti di reimpianto nel caso in cui richieda il contributo per il solo estirpo; ritenuta condivisibile tale richiesta si è concordato di stabilire che In caso di finanziamento di solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo allinterno di una o più DOC o DOCG individuati dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.
Per quanto riguarda la Legge 388/2000 art.129, si è ritenuto di rendere ammissibili dufficio ai sensi del presente provvedimento le domande già presentate nellambito della misura U del PSR che non potevano beneficiare di tale contributo in quanto i precedenti bandi prevedevano condizioni più restrittive per la cessione dei diritti di reimpianto.
Al finanziamento degli interventi realizzati ai sensi della Legge 388/2000 si fa fronte con le assegnazioni rivenienti dallart.129 lettera d, della medesima Legge.
Gli interventi finanziati ai sensi del Reg. 1257/99 - Misura U - Intervento 3 saranno finanziati mediante la dotazione degli Aiuti di Stato aggiuntivi sul PSR 2000-2006.
Per consentire lassegnazione delle risorse necessarie le amministrazioni provinciali dovranno comunicare alla Regione lentità dei contributi richiesti ai sensi dei predetti regimi dintervento entro il 15 maggio 2003.
Acquisito in data 13 gennaio 2003 il parere favorevole del Comitato di cui allex art. 8 della L.R. 17/1999.
La Giunta Regionale, unanime,
delibera
1. Vengono rinnovati per il 2003 i Programmi di intervento previsti in applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Reg (CE) n. 1257/99 - Misura U - Intervento 3 Sostegno finanziario dei conduttori e produttori e della Legge 388/2000 art. 129.
2. Le Province emaneranno i relativi bandi secondo le linee generali già approvate con le DGR 43-5135 del 21/1/2002, DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 e s.m.i. tenendo conto degli adeguamenti tecnici che verranno adottati dalla Direzione Regionale 12 - Sviluppo dellAgricoltura e delle seguenti modifiche:
* in caso di finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo allinterno di territori di una o più DOC o DOCG individuati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio;
* ai benefici previsti dalla Legge 388/2000 art. 129 saranno ammesse dufficio le domande di aiuto presentate nelle campagne precedenti in riferimento alla Misura U - Intervento 3b e rispetto alle quali i beneficiari abbiano espresso specifica rinuncia in quanto impossibilitati a mantenere limpegno relativo alla cessione dei diritti di reimpianto.
3. Lassegnazione delle risorse tra le Province interessate verrà disposta sulla base delle domande di aiuto presentate. A tal fine le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare alla Regione lentità dei contributi richiesti ai sensi dei predetti regimi dintervento entro il 15 maggio 2003.
4. Per il trasferimento delleffettiva disponibilità di cassa, nellambito delle risorse assegnate, le Province trasmetteranno alla Regione gli elenchi di pagamento entro i seguenti termini:
* per tutti gli anticipi concessi in relazione alle domande 2003, entro il 30 agosto 2003;
* per i saldi entro il 15 luglio dellanno in cui deve avvenire la liquidazione dellimporto dovuto e comunque non successivamente al 15 luglio 2006.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)