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Bollettino Ufficiale n. 05 del 30 / 01 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Valprato Soana (Torino)
Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Accordo di programma, ex art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per la realizzazione e gestione delle opere e delle attività del progetto integrato: “Sviluppo turistico del Comune di Valprato Soana”

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valli Orco e Soana n. 39 del 26 Marzo 2001 è stato approvato il Progetto Integrato ex art. 29 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16 denominato: “Sviluppo Turistico del Comune di Valprato Soana”, dell’importo complessivo di Euro 857.318,44 (Lire 1.660.000.000);

- con Deliberazione della Giunta Comunale di Valprato Soana n. 41 del 28 Marzo 2001 è stata disposta l’adesione al progetto integrato di cui sopra nonché la compartecipazione finanziaria;

- con nota prot. n. 376 in data 30 marzo 2001 la Comunità Montana Valli Orco e Soana ha trasmesso il precitato progetto alla Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste onde partecipare alla selezione relativa all’anno 2001;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68-3237 dell’11/6/2001 è stato approvato il verbale n. 11 del 17 Maggio 2001, contenente la graduatoria di merito dei progetti integrati presentati dalle Comunità Montane per la selezione anno 2001, emesso dal Nucleo di valutazione tecnica istituito con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 414 del 20 Aprile 1998;

- il progetto presentato dalle Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di Programma è stato ammesso a cofinanziamento nell’importo di Euro 340.861,55 (Lire 660.000.000);

- il cofinanziamento dell’intervento predetto è stato distinto come segue:

a) Comune di Valprato Soana:    Lire     560.000.000
    Euro     289.215,86

b) Comunità Montana Valli
Orco e Soana:    Lire     440.000.000
    Euro     227.241,03

c) Regione Piemonte - Assessorato
Politiche per la Montagna    Lire     660.000.000
    Euro     340.861,55

    Lire     1.660.000.000
    Euro     857.318,44

- con Deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valli Orco e Soana n. 151 del 12 Novembre 2001 è stato approvato il nuovo quadro economico dell’intervento come sotto riepilogato:

1 - Acquisto area per costruzione “Terminal Turistico”;

2 - Lavori di costruzione “Terminal Turistico”;

3 - Infrastrutture turistico-ricreative;

4 - Acquisto area a servizi per “Terminal Turistico”;

5 - Realizzazione “tapis-roulant”;

6 - Realizzazione impianto pattinaggio su ghiaccio;

7 - Miglioramento pista di sci nordico;

8 - Studio di fattibilità per lo sviluppo della stazione;

9 - Promozione;

Importi espressi in milioni di Lire:



N.    Costo Totale    Comune Valprato    Comunità montana    Regione Piemonte

1    170    170    /    /
2    630    /    250    380
3    150    /    50    100
4    40    40    /    /
5    120    /    60    60
6    350    350    /    /
7    80    /    30    50
8    60    /    30    30
9    60    /    20    40

Totali    1.660    560    440    660



- per la realizzazione delle opere e delle azioni sopra indicate si rende necessaria l’azione integrata e coordinata del Comune di Valprato Soana e della Comunità Montana Valli Orco e Soana;

- a seguito della richiesta della Comunità Montana Valli Orco e Soana, avvenuta con nota prot. n. 3894 dell’11/12/2002, il Sindaco del Comune di Valprato Soana ha proposto la conclusione di apposito Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Tutto ciò premesso,

tra

a) il Comune di Valprato Soana, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Crosasso Danilo;

b) la Comunità Montana Valli Orco e Soana, rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Ceretto Castigliano Marino, si stipula, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il seguente Accordo di programma.

Art. 1

(Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante dell’Accordo di programma.

Art. 2

(Finalità dell’Accordo di programma)

1. Il presente Accordo di programma disciplina la realizzazione e la gestione delle opere e delle attività del progetto integrato denominato: “Sviluppo turistico di Valprato Soana” redatto ai sensi dell’art. 29 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16.

Art. 3

(Finanziamento)

1. Il Progetto integrato “Sviluppo Turistico di Valprato Soana” è finanziato nel modo che segue:

a) Comune di Valprato Soana:     Euro     289.215,86

b) Comunità Montana Valli
     Orco e Soana:     Euro     227.241,03

c) Regione Piemonte - Assessorato
    Politiche per la Montagna:     Euro     340.861,55

    Euro     857.318,44

Art. 4

(Opere e azioni del progetto)

1. Il progetto integrato “Sviluppo turistico di Valprato Soana” consiste nella realizzazione delle opere e delle azioni sotto indicate:

1 - Acquisto area per costruzione “Terminal Turistico”;

2 - Lavori di costruzione “Terminal Turistico”;

3 - Infrastrutture turistico-ricreative;

4 - Acquisto area a servizi per “Terminal Turistico”;

5 - Realizzazione “tapis-roulant”;

6 - Realizzazione impianto pattinaggio su ghiaccio;

7 - Miglioramento pista di sci nordico;

8 - Studio di fattibilità per lo sviluppo della stazione;

9 - Promozione;

N.    Costo Totale    Comune Valprato    Comunità montana    Regione Piemonte
1    170    170    /    /
2    630    /    250    380
3    150    /    50    100
4    40    40    /    /
5    120    /    60    60
6    350    350    /    /
7    80    /    30    50
8    60    /    30    30
9    60    /    20    40
Totali    1.660    560    440    660



Art. 5

(Progettazione: Soggetti realizzatori)

1. Il Comune di Valprato Soana predispone la progettazione e/o la redazione di perizie estimative nonché degli atti necessari relativamente ai seguenti interventi:

a) Acquisto area per costruzione “Terminal turistico” (Lire 170.000.000) Euro 87.797,67;

b) Acquisto area a servizio “Terminal turistico” (Lire 40.000.000) Euro 20.658,28;

c) Realizzazione impianto pattinaggio su ghiaccio (Lire 350.000.000) Euro 180.759,91.

2. La Comunità Montana Valli orco e Soana predispone la progettazione e la redazione degli studi e lo svolgimento delle attività di promozione delle azioni sotto indicate:

a) Costruzione “Terminal Turistico (Lire 630.000.000) Euro 325.367,85;

b) Realizzazione delle infrastrutture turistico-ricreative (Lire 150.000.000) Euro 77.468,53;

c) Realizzazione del “tapis-roulant” (Lire 120.000.000) Euro 61.974,82;

d) Miglioramento pista di sci nordico (Lire 80.000.000) Euro 41.316,56;

e) Studio di fattibilità per lo sviluppo della stazione (Lire 60.000.000) Euro 30,987,41;

f) Promozione (Lire 60.000.000) Euro 30.987,41.

Art. 6

(Direzione dei Lavori e Contratti d’opera)

1. Il Comune di Valprato Soana stipula i contratti d’opera ex artt. 2222 e segg. Cod. Civ. e conferisce l’incarico della direzione dei lavori delle attività sotto citate:

a) Acquisto area per costruzione “Terminal Turistico”;

b) Acquisto area a servizio “Terminal Turistico”;

c) Realizzazione impianto pattinaggio su ghiaccio.

2. La Comunità Montana affida gli incarichi di direzione lavori e stipula i contratti d’opera ex artt. 2222 e segg. Codice Civile per la realizzazione degli interventi sotto riportati:

a) Costruzione “Terminal Turistico”;

b) Realizzazione infrastrutture turistico-ricreative;

c) Realizzazione “Tapis roulant”;

d) Miglioramento pista di sci nordico;

e) Studio di fattibilità per lo sviluppo della stazione;

f) Promozione.

3. Per quanto concerne le azioni di cui al comma 2, lett. e) ed f) del presente articolo, la Comunità Montana Valli Orco e Soana procederà alla approvazione dello studio ed alla definizione delle attività di promozione previo rispettivo parere favorevole espresso dal Comune di Valprato Soana.

Art. 7

(Procedura di appalto: avvalimento)

1. Al fine di realizzare, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione Piemonte, le opere costituenti il progetto integrato di cui al presente Accordo di programma, la Comunità Montana Valli Orco e Soana si avvale del Comune di Valprato Soana per l’espletamento di tutte le procedure di appalto relativamente ai seguenti lavori:

a) Terminal turistico;

b) Infrastrutture turistico-ricreative;

c) Tapis roulant;

d) Miglioramento pista di sci nordico.

Art. 8

(Stipulazione dei Contratti di appalto)

1. Il Comune di Valprato Soana, in qualità di soggetto realizzatore delle opere di cui al comma 1, dell’articolo 7, espletate le procedure di gara, stipula con le rispettive ditte aggiudicatrici i contratti di appalto.

Art. 9

(Esecuzione dei lavori - Atti contabili: imputazione)

1. Per la conduzione dei lavori di cui al precedente articolo sette il Comune di Valprato Soana si avvale della Direzione dei lavori nominata dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana ai sensi del comma 2, del precedente articolo 6.

2. La Direzione dei lavori deve redigere, secondo le modalità di cui all’art. 170 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, gli atti contabili distinguendo i rapporti tra ente appaltante (Comune di Valprato Soana) e Imprese appaltatrici nonché tra ente beneficiario del contributo regionale (Comunità Montana Valli Orco e Soana) e Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste.

Art. 10

(Approvazione degli atti)

1. Il Comune di Valprato Soana approva formalmente tutti gli atti tecnico/amministrativi relativi alla realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo sette.

2. Il Responsabile del procedimento, ex art. 7, Legge n. 109/94 e s.m.i., del Comune di Valprato Soana trasmette alla Comunità Montana gli atti di cui al comma 1 del presente articolo ivi comprese le comunicazioni effettuate all’Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici.

3. Il Responsabile del procedimento, ex art. 7 Legge n. 109/94 e s.m.i., della Comunità Montana Valli Orco e Soana espletate le conseguenti attività istruttorie, prende formalmente atto degli atti di cui trattasi e li trasmette alla Regione Piemonte - Settore Gestione delle Attività Strumentali per l’Economia Montana - onde ottenere l’erogazione dei conseguenti importi a valere sul cofinanziamento regionale.

4. Il Responsabile del Procedimento della Comunità Montana adotta analoga procedura per gli atti trasmessi dal Comune di Valprato Soana afferenti il cofinanziamento dell’Ente comunitario.

Art. 11

(Attività di collaudo)

1. Il Comune di Valprato Soana noma il collaudatore per i lavori di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c).

2. La Comunità Montana Valli Orco e Soana nomina il collaudatore dei lavori di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e d).

3. Il Comune di Valprato Soana in quanto beneficiario dell’intervento e, quindi, proprietario delle opere approva gli atti di collaudo.

4. La Comunità Montana Valli Orco e Soana prende atto degli atti di collaudo dei lavori di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e d) eseguiti dal Comune di Valprato Soana.

Art. 12

(Rendiconto ex art. 158 del D.Lgs. n. 26/2000)

1. La Comunità Montana Valli Orco e Soana, in qualità di Ente beneficiario del contributo regionale, provvede, ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. n. 267/00, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione del Progetto Integrato di cui al precedente articolo 2.

2. Il Comune di Valprato Soana provvede, a seguito di specifica richiesta della Comunità Montana Valli Orco e Soana, a trasmettere tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Art. 13

(Proprietà delle opere)

1. Le opere realizzate in attuazione del Progetto integrato in parola, previa redazione di apposito “stato di consistenza e o verbale di consegna”, sono di esclusiva proprietà del Comune di Valprato Soana che deve provvedere a tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa.

2. Le opere realizzate hanno destinazione d’uso decennale.

Art. 14

(Conformità allo strumento urbanistico)

1. Il Sindaco del Comune di Valprato Soana attesta che tutte le opere indicate nel presente Accordo di programma non comportano variazione allo strumento urbanistico vigente.

2. In conseguenza di quanto esposto al comma 1 del presente articolo, l’adesione del Sindaco di Valprato Soana al presente Accordo di programma non deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’accordo sul BUR, a pena di decadenza.

Art. 15

(Gestione e manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strutture)

1. Il Comune di Valprato Soana, in qualità di ente proprietario, provvede, a sua cura e spese, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture.

Art. 16

(Responsabilità dell’Ente proprietario)

1. L’esecuzione dei lavori avviene sotto la responsabilità civile e penale del Comune di Valprato Soana in qualità di soggetto realizzatore e di ente proprietario.

2. Il Comune di Valprato Soana tiene la Comunità Montana Valli Orco e Soana ed i suoi dipendenti sollevati ed indenni da ogni pretesa e molestia da parte di terzi e risponde di ogni pregiudizio o danno.

Art. 17

(Pubblicità)

1. Sul prescritto “cartello di cantiere” nonché su tutti gli atti di gara destinati alla pubblicazione secondo la vigente normativa in materia, deve essere apposta a cura del Comune di Valprato la dicitura: “Opera cofinanziata dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana attraverso i finanziamenti concessi dalla Regione Piemonte - Assessorato Politiche per la Montagna - ai sensi dell’art. 29 della L.R. 2 Luglio 1999, n. 16".

Art. 18

(Dichiarazione di Pubblica utilità)

1. Il Decreto Sindacale di approvazione del presente Accordo di programma comporta, ai sensi del comma 6, dell’art. 34, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere contemplate nei progetti attuativi del presente Accordo.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, del presente articolo, cessa di avere efficacia se le opere non iniziano entro tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del Decreto Sindacale di approvazione dell’Accordo di programma.

Art. 19

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di programma è svolta dal Sindaco del Comune di Valprato Soana e dal Presidente della Comunità Montana Valle Orco e Soana o suo delegato.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo di programma accoglie ed attesta il consenso unanime degli intervenuti e vincola le parti dalla data di stipulazione.

2. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il presente Accordo di programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e resta efficace sino alla completa realizzazione delle attività previste.

3. Le spese per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sono suddivise in parti uguali e sono anticipate dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana.

Dalla Sede della Comunità Montana Valli Orco e Soana Locana, 17 dicembre 2002

per il Comune di Valprato Soana
Danilo Crosasso

per la Comunità Montana Valli Orco e Soana
Marino Ceretto