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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 61-8032

L.R. n. 48 del 29 agosto 2000, art. 2 e D.G.R. 24-5880 del 22 aprile 2002. Pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discrica degli scarti e sovvalli. Definizione dei criteri di attuazione e approvazione nuovo schema tipo di dichiarazione annuale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di integrare la D.G.R. n. 24 - 5880 del 22.04.2002 per il pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica degli scarti e sovvalli, stabilendo che:

1) il pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica degli scarti e sovvalli decorre dal 1° gennaio 2003;

2) il periodo di riferimento iniziale su cui calcolare le percentuali di recupero è il 2002. Il periodo di riferimento a regime si intende sempre l’anno precedente a quello della richiesta alle Province dell’applicazione della misura ridotta del tributo;

3) di far salvi per gli anni fino al 2002 i criteri adottati dalle Province per l’applicazione della misura ridotta del tributo;

4) al pagamento corrisposto in misura ridotta, dovrà essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto conferente, mediante la quale il predetto si impegna formalmente ad effettuare il conguaglio di quanto dovuto qualora, dalla documentazione presentata a consuntivo, non risulti raggiunta la percentuale minima di recupero prevista dalla D.G.R. n. 24 - 5880 del 22 aprile 2002;

5) tutti i soggetti conferenti, a prescindere dalla loro provenienza, hanno diritto al pagamento agevolato solo se hanno raggiunto le percentuali minime di recupero stabilite dalla Regione Piemonte;

6) il diritto al pagamento in misura ridotta decade qualora, dalla dichiarazione presentata a consuntivo, non risulti il raggiungimento della percentuale minima di recupero.

- di approvare il nuovo schema tipo di dichiarazione annuale, secondo il modello che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante, che i soggetti tenuti al versamento del tributo speciale istituito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 24, devono presentare, in triplice copia ed entro il 31 gennaio di ogni anno, all’Amministrazione provinciale sul cui territorio è ubicata la discarica o l’impianto di incenerimento senza recupero di energia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)