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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2002, n. 46-7972

Approvazione dello schema di Accordo in materia di investimenti nel settore dei trasporti tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Piemonte (compresi gli allegati numerati da 1 a 4), ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art.15 del D.Lgs.422/97

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Premesso che :

- con Decreto Legislativo del 18/11/1997 n. 422 sono state conferite alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 59/1997;

- la Regione Piemonte ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno sottoscritto in data 20/12/1999 un apposito Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 8 e 12 del D.Lgs n. 422/97, per la delega di funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale;

- il suddetto A.d.P. è stato reso vigente dal D.P.C.M. del 16 novembre 2000;

considerato che:

- pur in presenza delle sostanziali innovazioni introdotte con Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, risulta necessario dare attuazione agli impegni già assunti in materia di investimenti, provvedendo alla stipula di uno specifico Accordo in materia di investimenti nel settore trasporti, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 281/97 e per l’attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 422/97, che individui:

* gli interventi da realizzare ed i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabille ferroviario, da acquisire;

* i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;

* i soggetti coinvolti e loro compiti;

* le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe ed i tempi di erogazione;

* periodo di validità;

- nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto, sono stati individuati all’art. 8, una serie di interventi diretti al risanamento tecnico economico delle infrastrutture e delle aziende esercenti i sevizi oggetto di delega, come previsto dall’art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 422/97; in particolare per la SATTI S.p.A. gli interventi previsti sono sintetizzati nell’allegato 5A.

Si rende necessario disciplinare le modalità per l’erogazione e l’utilizzo delle risorse stanziate antecedentemente all’emanazione delle Leggi n. 172/99, n. 488/99 e n. 388/2000 e, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 422/97, non incluse, dal punto di vista della competenza tecnico-amministrativa, nella sfera delle attribuzioni conservate allo Stato, quali quelle recate dalla Legge n. 611/96.

Per l’attuazione del citato art. 21 del D. Lgs. n. 422/97, nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 20/12/1999, all’art. 8 comma 2 è prevista l’attuazione di Intesa Istituzionale di Programma ed Accordo di Programma Quadro Stato-Regione.

Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 per l’attuazione dell’art.15 del D.Lgs.422/97, come previsto all’art. 8 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 20/12/1999, la Regione Piemonte ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno concordato la bozza di Accordo in oggetto, con in allegato le schede numerate da 1 a 4, esplicative degli investimenti necessari per il risanamento tecnico economico delle infrastrutture e delle aziende esercenti i servizi oggetto di delega. Il suddetto Accordo è stato trasmesso con nota prot. 1243 (segr) L1 del 19/11/2002 dal Ministero delle Infrastrutture alla Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto Legislativo n. 422 del 18/11/1997;

visto il D.P.C.M. del 16 novembre 2000;

visto l’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte in data 20/12/1999;

vista la nota di trasmissione del testo dell’Accordo in oggetto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Piemonte prot. 1243 (segr) L1 del 19/11/2002;

tutto ciò premesso e valutato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare lo schema di Accordo in materia di investimenti nel settore dei trasporti, tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Piemonte ed i relativi allegati numerati da 1 a 4 che ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art.15 del D.Lgs.422/97;

2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente e Assessore Regionale ai Trasporti alla firma dell’Accordo allegato, di cui all’oggetto della presente delibera, autorizzandolo ad apportare, se necessario, modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Accordo ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art.15 del D.Lgs.422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti

TRA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

REGIONE PIEMONTE

PREMESSO:

* che la Regione Piemonte, di seguito indicata come Regione, e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito indicato come Ministero, in data 20.12.1999, hanno sottoscritto - ai sensi dell’articolo 8 e 12 del Dlgs. n. 422/97 - un apposito Accordo di Programma per la delega di funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale;

* che tale Accordo è stato reso vigente con DPCM del 16 novembre 2000;

CONSIDERATO:

- che nell’ambito dell’Accordo di cui trattasi (art. 8 “Investimenti” ed allegato n. 8 “Ulteriori interventi infrastrutturali necessari al risanamento tecnico ed economico della SATTI S.p.A.”) sono stati individuati una serie di interventi diretti al risanamento tecnico economico delle infrastrutture e delle aziende esercenti i servizi oggetto di delega;

- che pertanto è evidente la necessità di procedere con la massima urgenza alla realizzazione degli interventi, utilizzando i finanziamenti statali con procedure della massima snellezza, idonee a raggiungere con celerità ed efficacia gli obiettivi prefissati;

CONSIDERATO che, pur in presenza delle sostanziali innovazioni introdotte con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione” appare necessario dare concreta attuazione agli impegni già assunti in materia di investimenti, provvedendo alla stipula di uno specifico Accordo in materia di investimenti che ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/97 e per l’attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti individui:

a) gli interventi da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;

b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;

c) i soggetti coinvolti e loro compiti;

d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;

e) il periodo di validità.

RILEVATO che la procedura prevista dall’articolo 14, comma 1, del Dlgs. n. 422/97 è stata assolta in ragione dell’individuazione degli interventi di cui all’allegato 8 all’Accordo di Programma sottoscritto ex articolo 8 del Dlgs. n. 422/97;

VISTO l’art.21 del Dlgs. n. 422/97;

RITENUTO opportuno disciplinare nell’ambito del medesimo Accordo anche le modalità per l’erogazione e l’utilizzo delle risorse stanziate antecedentemente all’emanazione delle Leggi n. 472/99, n. 488/99 e n. 388/2000 e, ai sensi dell’art. 21, non incluse, dal punto di vista della competenza tecnico-amministrativa, nella sfera delle attribuzioni conservate allo Stato, quali quelle recate dalla Legge n. 611/96;

VISTO il parere della Conferenza Stato-Regioni reso nell’adunanza del 20 giugno 2002 in merito allo schema di Accordo finalizzato all’attuazione dell’articolo 15 del DLgs. 422/97;

RITENUTO di dover adeguare il predetto schema:

a) alle sopravvenute modifiche normative recate dall’articolo 11 comma 5 della legge 166/02, circa gli interventi degli Enti locali in sede di sottoscrizione degli Accordi di Programma ex articolo 15 del Dlgs. 422/97, nonché le modalità di erogazione delle risorse;

b) alle esigenze contabili e amministrative delle parti in relazione alle schede da allegare all’Accordo così come espressamente previsto dall’articolo 15 dello schema di accordo sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni.

VISTA la nota prot. n. 10851 del 4.11.2002 con cui la Regione Piemonte esclude la partecipazione di Enti Locali alla sottoscrizione dell’Accordo in quanto nessun Ente partecipa alla realizzazione delle opere con contributi di importo superiore al 5% dell’investimento;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Art.2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo è l’individuazione:

a) degli interventi da realizzare e dei mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;

b) dei tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;

c) dei soggetti coinvolti e dei loro compiti;

d) delle risorse necessarie, delle loro fonti di finanziamento certe e dei tempi di erogazione;

e) del periodo di validità.

Art.3

(Finalità)

1. Il presente Accordo è finalizzato a:

a) effettuare il riepilogo degli interventi e delle relative risorse destinate agli interventi inclusi nell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione e Ministero ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs.422/97, provvedendo alle precisazioni utili alla loro puntuale individuazione, laddove necessario;

b) effettuare il riepilogo delle risorse assentite e degli interventi individuati antecedentemente alla stipula dell’Accordo di programma sottoscritto tra Regione e Ministero ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs.422/97, non rientranti, ex articolo 21, del Dlgs.422/97 tra quelli rimessi alla competenza statale;

c) fissare le modalità di erogazione delle risorse

d) individuare e concordare le procedure per una eventuale rimodulazione degli interventi di cui alle lettere a) e b)

e) stabilire gli impegni delle parti rispetto alla realizzazione degli interventi;

f) concordare le modalità più opportune per il monitoraggio dell’accordo e l’individuazione di eventuali criticità

Art.4

(Riepilogo risorse ed interventi di cui all’Accordo di Programma sottoscritto ex articolo 8 Dlgs.422/97)

1. Il riepilogo delle risorse e degli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 è contenuto nelle schede costituenti l’allegato 1 del presente Accordo.

2. Detto riepilogo fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 9, costituisce impegno vincolante per le parti, in termini di obbligo alla realizzazione dell’intervento.

Art.5

(Riepilogo risorse assentite ed interventi individuati antecedentemente alla stipula dell’Accordo di programma di cui all’articolo 8 del Dlgs.422/97)

1. Il riepilogo delle risorse e degli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 3 è contenuto nelle schede costituenti l’allegato 2 del presente Accordo.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo valgono le medesime prescrizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 4.

3. Resta inteso che il presente articolo non si riferisce agli interventi relativi alle risorse assegnate ai sensi della L.297/78 e agli interventi già contrattualizzati a seguito di una istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART.6

(Individuazione degli interventi attivabili entro la data del 31.12.2004)

Nelle schede costituenti l’allegato 3 al presente accordo sono individuati gli interventi da realizzare, i mezzi di trasporto da acquisire, incluso il materiale rotabile, riferibili agli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 attivabili entro il 31.12.2004, con indicazione

a) dei tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;

b) dei soggetti coinvolti e dei loro compiti,

c) delle risorse stimate come necessarie e delle fonti di finanziamento.

Le parti concordano nell’aver ritenuto attivabili quegli interventi per i quali le relative opere possano formare oggetto di affidamento entro il predetto termine del 31.12.2004.

Art.7

(Erogazione e trasferimento delle risorse)

1. Le risorse necessarie all’attuazione del presente accordo di programma sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con vincolo di destinazione alla regione. L’erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore della Regione a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alla stessa con le seguenti modalità:

a) anticipazione di risorse pari al 40% del valore degli investimenti di cui Allegato 3, entro 60 giorni dall’efficacia del presente Accordo

b) ulteriori anticipazioni del 20%, fino a concorrenza del 100% dell’importo dei lavori, entro 60 gg dalla ricezione della comunicazione da parte della Regione di avvenuto utilizzo di risorse finanziarie per importi tali che le disponibilità residue ammontino a non più del 10% del valore globale degli interventi di cui all’Allegato 3, stimato sulla base dello stato di avanzamento delle procedure di affidamento dei lavori .

2. Le erogazioni di cui al precedente comma 1 restano subordinate all’effettiva disponibilità delle risorse nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti così come riportate negli allegati 4 e 5.

Ai fini della parametrazione delle anticipazioni di cui al precedente comma 1 si farà riferimento all’importo stimato degli interventi così come desumibile dall’Allegato 3.

Gli effettivi oneri saranno contabilizzati a conclusione di ciascun intervento come risultante anche da ribassi in sede di gara

Le parti si danno atto che le risorse saranno erogate con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi.

La Regione s’impegna a trasferire le risorse ricevute al soggetto attuatore nei limiti strettamente necessari ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali connessi all’esecuzione dei lavori, ivi compresi, nei limiti dei risparmi di spesa dell’intero accordo, gli oneri eventualmente conseguenti a contenziosi relativi agli interventi oggetto del presente accordo limitando ai livelli strettamente necessari eventuali anticipazioni.

Le parti si danno reciprocamente atto che l’erogazione nei confronti dei soggetti attuatori avverrà nei limiti degli oneri effettivamente a carico di questi ultimi e dunque al netto dell’I.V.A. dagli stessi recuperabile ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 633/72.

Art.8

(Rimodulazione della programmazione degli interventi)

1. Gli interventi di cui ai articoli 4 e 5 sono rimodulabili, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa, nelle seguenti fattispecie:

a) qualora siano comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi nei termini e modi concordati ;

b) qualora gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione regionali successivi alla sottoscrizione del presente accordo;

c) qualora per sopravvenute esigenze tecniche e programmatorie si renda indifferibile la realizzazione di interventi in precedenza non previsti;

d) qualora siano accertati residui relativi agli stanziamenti di cui alla Legge n. 910/86.

2. La rimodulazione di cui al precedente comma 1 è resa operativa su proposta della Regione con Decreto Dirigenziale della competente Struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art.9

(Utilizzo risparmi di spesa)

1. I risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonché quelli contabilizzati a conclusione di ciascun intervento, ivi compresi quelli derivanti dall’IVA sugli importi degli investimenti per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 devono essere destinati prioritariamente alla realizzazione degli interventi per i quali alla data di sottoscrizione del presente Accordo non sia individuata la copertura finanziaria.

2. I risparmi di spesa che eccedessero le occorrenze di cui al comma precedente, devono essere destinati, mediante Accordo integrativo, sottoscritto con le medesime modalità del presente Accordo, e previa attivazione delle procedure di cui all’articolo 14, comma 1, del Dlgs. n. 422/97, alla realizzazione di nuovi intereventi diversi da quelli di cui agli Allegati 1 e 2 esclusivamente nell’ipotesi in cui il programma di attivazione desumibile dall’Allegato 3 sia stato completato.

Art.10

(Impegni delle parti)

1. Fermo restando ogni altro impegno convenuto nel presente accordo, i compiti delle parti e dei soggetti coinvolti sono indicati nelle schede costituenti l’allegato 3.

Art.11

(Monitoraggio)

1. Le parti si impegnano ad istituire un sistema di monitoraggio avente i seguenti obiettivi :

a) verificare lo stato di attuazione degli accordi e dunque degli interventi

b) individuare eventuali criticità

c) valutare la coerenza degli interventi con i termini già convenuti negli Accordi ex articolo 8

d) verificare eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti.

2. A tal fine la Regione si impegna a fornire una relazione annuale sull’andamento degli interventi concordati, evidenziando eventuali criticità.

3. Le parti concordano inoltre sull’opportunità di realizzare una attività di raccolta e scambio di dati ed informazioni tra Regione-Ministero ed aziende (soggetti attuatori), avvalendosi dei Comitati già istituiti nell’Ambito degli accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del Dlgs. n. 422/97;

4. Le parti concordano infine sulla necessità di elaborare una relazione annuale sull’andamento e lo stato di attuazione dell’Accordo da presentare congiuntamente alla conferenza Stato-Regione.

Art.12

(Aggiornamento dell’accordo per la realizzazione
degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 non inseriti
tra quelli attivabili alla data del 31.12.2004)

1. Con successivi Accordi attuativi da stipularsi a cura delle competenti strutture amministrative del Ministero e della Regione si provvederà a concordare i tempi per la realizzazione degli ulteriori interventi di cui agli allegati 1 e 2 non ricompresi nell’ Allegato 3, restando immutata la validità delle clausole del presente accordo .

2. Le parti si danno in particolare atto che ai fini dell’applicazione del precedente articolo 9, comma 2, l’esistenza di Accordi attuativi, stipulati prima del 31.12.2004, modifica, integrandolo il programma di realizzazione delle opere.

Art.13

(Periodo di validità dell’accordo)

1. Il presente Accordo è da ritenersi valido fino al completo utilizzo delle risorse di cui ai precedenti articoli 4 e 5, anche attraverso la loro rimodulazione o il loro riutilizzo secondo quanto previsto dai precedenti articoli 8, 9 e 12.

2. Le parti si impegnano inoltre a rivedere i termini del presente Accordo, qualora ciò si renda necessario per effetto delle norme attuative della riforma Costituzionale richiamata in premessa.

Art.14

(Stipula di ulteriori Accordi di Programma)

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 del precedente articolo 9, le Parti si danno atto che per la stipula di nuovi Accordi di Programma in materia di investimenti al fine della realizzazione di interventi non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del Presente Accordo, occorrerà preliminarmente dar corso alle procedure di cui all’articolo 14, comma 1, del Dlgs. n. 422/97.

Data, ......

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Presidente della Regione Piemonte