Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 48-8019

Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell’A.S.L. 12 di Biella per la Pediatria di libera scelta entro i quali l’assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Visto l’art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell’assistibile, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria;

atteso che le Regioni possono articolare, a norma del comma 3 art. 17 del D.P.R. 272/2000, il livello organizzativo per gruppi di Comuni, sulla base di proprie determinazioni;

preso atto che in alcune AA.SS.LL. piemontesi, gli ambiti territoriali di scelta per la Pediatria di libera scelta così come definiti attualmente presentano grosse problematiche organizzative;

richiamata la Circolare dell’Assessorato alla Sanità inviata in data 26.09.96 a tutte le AA.SS.LL. piemontesi ai fini di una verifica delle situazioni esistenti e di eventuali indicazioni e proposte, per quanto di competenza per una notifica dei propri ambiti di scelta;

esaminata la proposta pervenuta dall’A.S.L. n. 12 di Biella, con la quale, valutate le esigenze locali, viene richiesta una riesamina e una ridefinizione degli ambiti tuttora esistenti, così come previsto dall’art. 17, comma 5 del D.P.R. 272/2000;

acquisito, in merito all’oggetto, il parere favorevole del Comitato consultivo regionale ex art. 12 D.P.R. 272/2000.

Il Relatore, valutata la congruità e l’opportunità di una ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta per la Pediatria di libera scelta dell’A.S.L. n. 12 di Biella ai fini di assicurare una più tempestiva ed adeguata assistenza pediatrica, propone alla Giunta Regionale l’approvazione della nuova articolazione territoriale degli stessi.

La Giunta Regionale,

vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta D.P.R. 272/2000;

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Consultivo Regionale ex art. 12 D.P.R. 272/2000;

condividendo le proposte del Relatore a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di approvare quali ambiti territoriali di scelta dell’A.S.L. n. 12 di Biella per la Pediatria di libera scelta entro i quali l’assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico, i seguenti gruppi di Comuni:

Distretto n. 1 di Biella

- Ambito n. 1: Biella, Andorno, Campiglia, Miagliano, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano, Tavigliano;

- Ambito n. 2: Magnano, Mongrando, Sala, Torrazzo, Zubiena, Donato, Graglia, Muzzano, Sordevolo, Netro;

- Ambito n. 3: Pettinengo, Selve Marcone, Ronco B.se, Ternengo, Zumaglia, Pralungo, Tollegno;

- Ambito n. 4: Camburzano, Occhieppo Inferiore, Pollone, Occhieppo Superiore;

- Ambito n. 5: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Sandigliano;

- Ambito n. 6: Benna, Candelo, Masazza, Verrone, Villanova B.se;

- Ambito n. 7: Cavaglià, Dorzano, Viverone, Roppolo, Salussola, Zimone.

Distretto n. 2 di Cossato

- 1 Trivero, Soprana, Callabiana, Camandona, Mosso, Veglio, Vallemosso, Bioglio, Vallanzengo, Valle San Nicolao;

- 2 Cossato, Castelletto Cervo, Mottalciata, Crosa, Casapinta, Mezzana, Strona, Lessona, Quaregna, Brusnengo, Curino, Masserano, Villa del Bosco;

- 3 Vigliano B.se, Cerreto Castello, Piatto, Valdengo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)