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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 47-8018

Autorizzazione e regolamentazione d’uso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Con Legge n. 120 del 3.4.2001 si autorizza l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera al personale sanitario non medico ed al personale non sanitario appositamente formato nella rianimazione cardiopolmonare.

L’attività di defibrillazione precoce sul territorio affidata a personale non sanitario costituisce un valido strumento per l’intervento sul paziente colpito da arresto cardiocircolatorio con l’obiettivo di ridurre la probabilità di morte o di conseguenze di tipo neurologico.

Tale intervento si inquadra nel concetto di “catena della sopravvivenza ” già organizzata dal Servizio 118 con la possibilità di essere utilmente integrata da personale non sanitario appositamente formato.

Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo sanitario che può essere utilizzato in qualunque tipo di struttura, fissa o mobile e permette di effettuare le seguenti operazioni:

* L’analisi automatica del ritmo cardiaco d’una persona vittima di un arresto cardio-circolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare.

* Predisposizione automatica dell’apparecchio quando l’analisi sopradescritta è positiva al fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici, d’intensità appropriata, separati da degli intervalli di analisi. Gli apparecchi vengono programmati dal costruttore secondo linee guida internazionali e la loro configurazione non è modificabile dagli utilizzatori non medici. Ogni shock è somministrato dall’operatore su precisa indicazione dell’apparecchio.

* La registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell’apparecchio.

All’art. 1, comma 2 della Legge 120 suddetta è previsto che le Regioni definiscano le modalità attuative per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera nell’ambito del sistema di emergenza 118, laddove presente.

Vista la necessità di disciplinare l’introduzione del defibrillatore semiautomatico nella realtà extraospedaliera in attesa delle linee-guida del Ministero della Salute previste dalla citata Legge n.120 del 3.4.2001.

Considerato che la Giunta Regionale con provvedimento n. 48 - 3766 del 6.8.2001 ha approvato il percorso formativo all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici per gli infermieri professionali dipendenti dal SSR e operanti nel sistema 118.

Ritenuto che possa essere consentito l’utilizzo dei defibrillatori semi automatici al personale sanitario non medico ed al personale non sanitario nel rispetto dei criteri indicati nell’allegato A previo apposito addestramento formativo costituito dai programmi di cui all’allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore;

vista la Legge n. 120 del 3.4.2001;

vista la D.G.R. n. 48-3766 del 6.8.2001, unanime,

delibera

di approvare i criteri di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si dovranno attenere le Aziende Sanitarie Regionali per autorizzare l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero da parte dei soggetti appositamente formati secondo i programmi di cui all’allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento;

di stabilire che con successivo provvedimento verrà definito il piano di sviluppo della formazione del personale volontario 118 attivamente operante sui mezzi di soccorso convenzionati, secondo criteri di priorità e sulla base di progetti definiti dalle CO 118 per il proprio territorio di competenza, viste le compatibilità economiche del budget per l’emergenza;

di stabilire che le iniziative di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da parte di strutture od organismi pubblici o privati non in convenzione per fornire prestazioni ai servizi di emergenza - urgenza 118, non comportano nessun onere per il Servizio Sanitario Regionale, sia per quanto riguarda l’apparecchiatura che l’attività di formazione necessaria per il suo utilizzo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Le Aziende Sanitarie Regionali autorizzano l’uso del defibrillatore semi automatico in sede extraospedaliera nel rispetto dei seguenti criteri:

1. Le strutture od organismi pubblici o privati che intendono dotarsi di defibrillatori semiautomatici devono presentare espressa richiesta alla ASL competente per territorio compilando apposito modulo distribuito dalla C.O. 118 territorialmente competente.

2. L’Azienda Sanitaria richiede alla Centrale Operativa 118 di riferimento il parere di congruità della richiesta rispetto alla programmazione dell’emergenza territoriale e alla possibilità di organizzare il corso di formazione.

3. Le Centrali Operative 118 organizzano la formazione del personale secondo i programmi previsti nell’allegato B.

4. Le C.O. 118 eseguono i corsi con personale docente iscritto presso la Regione Piemonte nel registro “ Istruttori DAE 118 ”. Mediante appositi protocolli potranno essere attivati presso enti, soggetti istituzionali, Associazioni di soccorso sanitario, meccanismi formativi anche con docenti interni che abbiano superato il corso istruttori della C.O. 118 di competenza. Tale gruppo di istruttori potrà essere utilizzato dalla C.O. 118 nella sua attività formativa dedicata alla defibrillazione precoce. Nello svolgimento del corso dovrà essere sempre presente il responsabile della C.O. 118 o suo delegato.

5. In riferimento al personale formato, visti gli esiti del corso, viene rilasciata l’autorizzazione all’uso del defibrillatore da parte della ASL territorialmente competente e dal responsabile medico della C.O. 118.

L’autorizzazione è nominativa e viene rilasciata ai singoli operatori che abbiano effettuato la formazione specifica e che operano all’interno di una struttura che abbia regolarmente presentato richiesta di cui al punto 1.

L’autorizzazione ha durata di 12 mesi, può essere rinnovata nei tre mesi precedenti e nei tre mesi successivi la data di scadenza.

Il rinnovo di autorizzazione è accordato previa verifica, mediante le C.O. 118, del mantenimento delle formazione specifica; tale verifica della durata di 2 ore consisterà in:

* sessione pratica di simulazione di un caso al fine di rivalutare e rivedere le abilità di BLS e DP ;

* revisione delle operazioni di manutenzione del defibrillatore semiautomatico;

La struttura che ha presentato la richiesta di cui al punto 1 per avere propri operatori autorizzati all’uso del defibrillatore semi automatico, ha una certificazione della durata di 24 mesi prorogata a richiesta della struttura interessata, sulla base del mantenimento di operatori addestrati, della validità del progetto e del rispetto dei protocolli concordati.

Le ASL provvedono, tramite le C.O. 118, alla definizione dei piani attuativi dei progetti di defibrillazione precoce sul territorio e dei piani di trattamento e raccolta dei dati comprensivi del controllo di qualità.

Presso le C.O. 118, è depositato l’elenco aggiornato del personale autorizzato delle strutture fisse o mobili, della dislocazione sul territorio dei defibrillatori semiautomatici con la specifica del modello e del responsabile della manutenzione.

La struttura utilizzatrice cura la conformità delle apparecchiature alle norme in vigore, la funzionalità, la manutenzione e la revisione periodica.

Potranno essere eseguiti controlli in tal senso, da parte del competente servizio dell’ASL e rilevate inadempienze nella manutenzione si potrà procedere alla revoca immediata della certificazione alla struttura.

L’utilizzo del defibrillatore semi automatico deve essere immediatamente comunicato alla C.O. 118, territorialmente competente, secondo protocolli concordati.

Il coordinamento dei responsabili delle C.O. 118 definisce, inoltre, i protocolli per tutte le procedure correlate al corretto uso dei defibrillatori semi automatici da parte del personale appositamente formato.

Allegato B

Corso A

Riservato a : personale Volontario 118 già in possesso dell’attestato di superamento di un corso organizzato ai sensi dello standard formativo di volontario-soccorritore di cui alle D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.95 e n. 34-5039 del 7.1.02 ed attivamente operante sui mezzi di soccorso convenzionati.

Durata del corso: 4 ore.

Struttura del corso: test di ingresso, esercitazioni pratiche di BLS, lezione teorica sull’uso del DAE, esercitazione con il DAE, test di fine corso.

Il mancato superamento del corso comporta la ripetizione integrale dello stesso a distanza di almeno un mese dopo il primo svolgimento.

Corso B

Riservato a : personale non sanitario con certificazione BLS o BLS-D ottenuta dopo aver effettuato apposito corso secondo linee- guida ILCOR.

Durata del corso: 4 ore.

Struttura del corso: test di ingresso, esercitazioni pratiche di BLS, lezione teorica sull’uso del DAE, esercitazione con il DAE, test di fine corso.

Il mancato superamento del corso comporta l’ effettuazione dell’ intero corso C a distanza di almeno un mese dopo la frequenza del primo corso.

Corso C

Riservato a : personale non sanitario sprovvisto di certificazione BLS o BLS-D ottenuta dopo aver effettuato apposito corso secondo linee-guida ILCOR.

Durata del corso: 8 ore.

Struttura del corso: test di ingresso, lezioni teoriche sul BLS, esercitazioni pratiche di BLS, lezione teorica sull’uso del DAE, esercitazione con il DAE, test di fine corso.

Il mancato superamento del corso comporta la ripetizione integrale dello stesso a distanza di almeno un mese dopo la frequenza del primo corso.