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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2002, n. 37-7963

Definizione iter procedurale per la cancellazione dal patrimonio indisponibile, conseguente iscrizione in quello disponibile ed alienazione, dei beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà delle Aziende Sanitarie Regionali

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Viste le seguenti leggi in materia di patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà delle Aziende Sanitarie Regionali:

* Legge Regionale 18/01/1995 n. 8;

* Legge Regionale 04/09/1996 n. 69;

* Legge Regionale 12/12/1997 n. 61;

* D.Lgs. 30/12/1992, n. 502;

* D.Lgs. 19/06/1999 n. 229;

* L.R. 51/1997;

visto che l’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19/06/1999, n. 229, prevede che “gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della Regione”;

considerato che le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere hanno l’obbligo, adottando specifica deliberazione, di richiedere alla Giunta Regionale l’autorizzazione per la cancellazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili dal patrimonio indisponibile ed iscrizione degli stessi in quello disponibile, il tutto ai sensi degli artt. 11 e 14 della L.R. 8/95;

considerato che le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere hanno l’obbligo, adottando specifica deliberazione, di richiedere alla Giunta Regionale l’autorizzazione per l’alienazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili dal patrimonio disponibile, il tutto ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/95 s.m.i., art. 3 L.R. n. 69/96 ed art. 5 del D.Lgs. 229/99;

ritenuto, al fine di rendere più agevole l’attività tecnico-amministrativa delle Aziende Sanitarie Regionali, per quanto riguarda:

* la cancellazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, dal patrimonio indisponibile delle stesse, ai fini della loro alienazione o per un uso particolare compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria;

* l’alienazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, facenti parte del patrimonio disponibile delle stesse;

di definire il seguente iter procedurale per il rilascio della competente autorizzazione regionale:

1. le Aziende Sanitarie Regionali, dovranno richiedere formalmente all’Assessorato alla Sanità, Direzione Programmazione Sanitaria (D.R. n. 28), il parere preventivo di compatibilità/conformità alla programmazione a livello aziendale e regionale, sulla cancellazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, dal patrimonio indisponibile e conseguente iscrizione in quello disponibile, per il loro diverso uso o al fine della successiva alienazione degli stessi e sull’utilizzo del ricavato di quest’ultima;

2. le Aziende Sanitarie Regionali, dovranno richiedere formalmente all’Assessorato alla Sanità, Direzione Programmazione Sanitaria (D.R. n. 28), il parere preventivo di compatibilità/conformità alla programmazione a livello aziendale e regionale, sull’alienazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, e sull’utilizzo del ricavato di quest’ultima (N.B. - per i beni indisponibili da alienare, tale richiesta dovrà essere presentata contemporaneamente a quella per la cancellazione degli stessi dal patrimonio indisponibile ed iscrizione in quello disponibile):

2.a - la richiesta di parere per l’alienazione dovrà essere presentata per beni mobili, mobili registrati e immobili, facenti parte del patrimonio disponibile (o divenuti disponibili in seguito ad autorizzazione regionale), il cui valore superi l’importo di Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38) pari a lire 200.000.000 (duecentomilioni). L’autorizzazione regionale non è necessaria per l’alienazione di beni patrimoniali disponibili, già prevista in un precedente provvedimento programmatorio oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale, per i quali il Direttore Generale può provvedere secondo le norme stabilite dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 15 della L.R. 8/95, predisponendo comunque, per un’adeguata trasparenza delle procedure adottate, specifica deliberazione nella quale dovranno essere espressamente dichiarate ed approvate, per i beni di cui trattasi, le risultanze di tutte le valutazioni tecnico-economiche, la Relazione di Stima, la dichiarazione di congruità del valore determinato in queste ultime, lo specifico utilizzo delle somme introitate dall’alienazione o la loro diversa destinazione d’uso, dandone comunicazione alla Direzione Programmazione Sanitaria (D.R. n. 28);

2.b - la richiesta di parere non dovrà essere presentata per l’alienazione beni mobili, mobili registrati e immobili, facenti parte del patrimonio disponibile (o divenuti disponibili in seguito ad autorizzazione regionale), il cui valore sia uguale o inferiore all’importo di Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38) pari a lire 200.000.000 (duecentomilioni). Per l’alienazione degli stessi, non sarà necessaria alcuna autorizzazione regionale, bensì, per un’adeguata trasparenza delle procedure adottate, dovrà essere predisposta specifica deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, nella quale dovranno essere espressamente dichiarate ed approvate, per i beni di cui trattasi, le risultanze di tutte le valutazioni tecnico-economiche, la Relazione di Stima, la dichiarazione di congruità del valore determinato in queste ultime, lo specifico utilizzo delle somme introitate dall’alienazione o la loro diversa destinazione d’uso, dandone comunicazione alla Direzione Programmazione Sanitaria (D.R. n. 28);

2.c - la richiesta di parere non dovrà essere presentata per l’alienazione di beni non più idonei all’uso loro assegnato, per vetustà o per qualsiasi altro motivo, dichiarati fuori uso previo accertamento tecnico economico delle condizioni che determinano tale stato. L’alienazione di tali beni dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 punti 5, 6, 7, 8, della L.R. 18/01/1995 n. 8.

Per l’alienazione dei beni dichiarati fuori uso, non sarà necessaria alcuna autorizzazione regionale, bensì, per un’adeguata trasparenza delle procedure adottate, dovrà essere predisposta specifica deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, nella quale dovranno essere espressamente dichiarate ed approvate, per i beni di cui trattasi, le risultanze di tutte le valutazioni tecnico-economiche, la Relazione di Stima, la dichiarazione di congruità del valore determinato in queste ultime, lo specifico utilizzo delle somme introitate dalle alienazioni o la diversa destinazione d’uso degli stessi;

2.d - la richiesta di parere non dovrà essere presentata per alienazione di grandi attrezzature (dichiarate fuori uso o divenute disponibili in seguito ad autorizzazione regionale), il cui valore sia uguale o inferiore all’importo di Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38) pari a lire 200.000.000 (duecentomilioni): Risonanza Magnetica (RMN), Tomografo Assiale Computerizzato (TAC), Acceleratore Lineare (ALI), Gamma Camera Computerizzata GCC), Litotritore (LIT) ed attrezzature similari.

Per l’alienazione di tali attrezzature non sarà necessaria l’autorizzazione regionale, bensì, per un’adeguata trasparenza delle procedure adottate, dovrà essere predisposta specifica deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, nella quale dovranno essere espressamente dichiarate ed approvate, per i beni di cui trattasi, le risultanze di tutte le valutazioni tecnico-economiche, la Relazione di Stima, la dichiarazione di congruità del valore determinato in queste ultime, lo specifico utilizzo delle somme introitate dalle alienazioni o la diversa destinazione d’uso degli stessi, dandone comunicazione alla Direzione Programmazione Sanitaria (D.R. n. 28) - Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie (n. 28.4);

2.e - la richiesta di parere non dovrà essere presentata, per alienazione di beni mobili registrati, automezzi aziendali, il cui ricavato sia utilizzato per l’acquisto di nuovi automezzi, che sostituiranno funzionalmente quelli alienati.

Per l’alienazione dei beni mobili registrati, non sarà necessaria l’autorizzazione regionale, bensì, per un’adeguata trasparenza delle procedure adottate, dovrà essere predisposta specifica deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, nella quale dovranno essere espressamente dichiarate ed approvate, per i beni di cui trattasi, le risultanze di tutte le valutazioni tecnico-economiche, la Relazione di Stima, la dichiarazione di congruità del valore determinato in queste ultime, lo specifico utilizzo delle somme introitate dalle alienazioni o la diversa destinazione d’uso degli stessi;

2.f - la richiesta di parere non dovrà essere presentata, per l’assegnazione di beni mobili, mobili registrati ed immobili, a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso, con corrispettivo di un canone, oppure a titolo gratuito mediante contratti di comodato, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per tali assegnazioni, non sarà necessaria l’autorizzazione regionale, bensì, per un’adeguata trasparenza delle procedure adottate, dovrà essere predisposta specifica deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, nella quale dovranno essere espressamente dichiarate ed approvate, per i beni di cui trattasi, le risultanze di tutte le valutazioni tecnico-economiche, la Relazione di Stima, la dichiarazione di congruità del valore determinato in queste ultime, lo specifico utilizzo delle somme introitate o la diversa destinazione d’uso degli stessi, dandone comunicazione alla Direzione Programmazione Sanitaria (D.R. n. 28) - Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie (n. 28.4);

3. le Aziende Sanitarie Regionali, dovranno procedere, in tutti i casi previsti nella presente deliberazione, alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione occorrente ai fini dell’ottenimento di necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 e s.m.i.;

4. le Aziende Sanitarie Regionali, richiedono l’autorizzazione regionale, sia che trattasi di cancellazione dal patrimonio indisponibile che di alienazione, con deliberazione del Direttore Generale da inoltrarsi, in duplice copia conforme all’originale, al Settore Regionale Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del patrimonio Aziendale Sanitario (29.1), nella quale, oltre alla precisa individuazione del bene da alienare, con particolare riferimento al titolo con cui il medesimo è pervenuto in titolarità all’Azienda Sanitaria (D.P.G.R. o Determinazione Dirigenziale) ed alla sua classificazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. 8/95, devono essere espressamente dichiarate ed approvate:

4.a - le risultanze di tutte le valutazioni tecnico-economiche;

4.b - le verifiche di compatibilità/conformità alla programmazione a livello Aziendale e Regionale, supportate dal parere espresso dal competente Settore della Direzione Programmazione Sanitaria dell’Assessorato Regionale alla Sanità (facente parte integrante e sostanziale della deliberazione del Direttore Generale);

4.c - la Perizia/Valutazione/Relazione di stima asseverata (facente parte integrante e sostanziale della deliberazione del Direttore Generale), avendo cura di indicare:

- la data di predisposizione ed il nominativo del funzionario dell’azienda con relativa qualifica o del professionista incaricato della redazione della stessa;

- data, numero cronologico ed ufficio di asseverazione.

La Perizia/Valutazione/Relazione di stima dovrà essere redatta evidenziando per ogni bene immobile:

* l’esatta ubicazione civica;

* titolo (D.P.G.R. o Determinazione Dirigenziale) attestante la proprietà, e l’esistenza di eventuali vincoli

* consistenza e superficie;

* l’esatta individuazione catastale e l’indicazione di eventuali variazioni (Data e n. Prot.

di presentazione all’Ufficio del Territorio);

* l’esatta destinazione urbanistica prevista dallo Strumento Urbanistico vigente;

* lo stato di manutenzione e l’attuale destinazione d’uso;

* l’indicazione di eventuali vincoli (Legge 01/06/1939, n. 1089 e s.m.i.);

* documentazione fotografica;

* specifica attestazione, nel caso di bene immobile facente parte del patrimonio indisponibile, che il valore dello stesso è stato determinato sulla base di uno dei principi/criteri previsti dall’art.11, comma 1, della Legge Regionale n. 8/95;

* asseverazione presso i competenti uffici;

e per ogni bene mobile o mobile registrato:

* le caratteristiche;

* titolo (D.P.G.R. o Determinazione Dirigenziale) attestante la proprietà;

* la collocazione;

* lo stato di conservazione;

* l’indicazione di eventuali vincoli;

* specifica attestazione, nel caso di bene mobile facente parte del patrimonio indisponibile, che il valore dello stesso è stato determinato sulla base di uno dei principi/criteri previsti dall’art.11, comma 1, della Legge Regionale n. 8/95;

4.d - la congruità del valore determinato nella Perizia/Valutazione/Relazione di stima asseverata;

4.e - lo specifico utilizzo delle somme introitate dall’alienazione del bene o la diversa destinazione d’uso dello stesso;

5. il Settore Regionale Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del patrimonio Aziendale Sanitario (29.1) procede, alla luce del parere espresso dal competente Settore della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria (n.28) e di quanto previsto dalle norme vigenti in materia sopra citate, alla verifica del contenuto della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria e della documentazione allegata, con particolare riferimento:

* alla precisa individuazione catastale ed anagrafica del bene da alienare;

* alla rispondenza dei dati dichiarati con il titolo con cui il medesimo è pervenuto in titolarità all’Azienda Sanitaria (D.P.G.R. o Determinazione Dirigenziale);

* alla sua classificazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. 8/95;

6. il Settore Regionale Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del patrimonio Aziendale Sanitario (29.1):

* predispone apposita Determinazione Dirigenziale, con la quale, nel prendere atto del parere espresso dal competente Settore della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria (n. 28), autorizza l’Azienda Sanitaria Regionale alla cancellazione dal patrimonio indisponibile, l’ iscrizione nel patrimonio disponibile e/o alienazione del bene;

* richiede la pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione per estratto (oggetto e dispositivo) sul B.U.R.;

* invia all’Azienda Sanitaria Regionale interessata, copia conforme all’originale della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione.

Ritenuto inoltre di precisare che, la congruità di quanto determinato nella Perizia/Valutazione/Relazione di stima asseverata è esclusivamente attestata dal Direttore Generale dell’Azienda sulla base del rapporto fiduciario instaurato con il professionista incaricato o sulla base di specifico incarico conferito a Funzionari dell’Azienda esperti in materia, e che l’eventuale verifica, da effettuare in sede di possibili controversie, è di competenza del Giudice, il quale si avvale di un Perito di sua fiducia.

Ritenuto opportuno, nel caso in cui le Aziende Sanitarie Regionali ricorrano all’outsourcing, non solo attraverso l’esternalizzazione di servizi, ma anche con costituzione di società che operano nei servizi destinati alle Aziende, che la documentazione relativa all’utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di tale forma organizzativa, sia portata a conoscenza della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria (n.28), che, semestralmente, convocherà una Conferenza tra i Settori Regionali interessati, al fine di valutare tali esperienze e trarne vantaggio, per meglio razionalizzare il complesso delle attività delle Aziende stesse.

Considerato che le Aziende Sanitarie Regionali hanno l’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 8/95, alla classificazione dei propri beni patrimoniali in relazione all’effettiva destinazione degli stessi, iscrivendo questi ultimi nel patrimonio disponibile o indisponibile.

Ritenuto, al fine di rendere alle Aziende Sanitarie Regionali, più trasparenti, più agevoli e più funzionali, i procedimenti amministrativi inerenti richiesta autorizzazione alla Regione Piemonte:

* per la cancellazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, dal patrimonio indisponibile delle stesse, ai fini della loro alienazione o per un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria;

* per l’alienazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, facenti parte del patrimonio disponibile delle stesse;

di approvare l’iter procedurale sopra esposto ai punti 1., 2., 3., 4., 5., e 6. della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare l’iter procedurale sopra esposto ai punti 1., 2., 3., 4., 5., e 6. della premessa della presente deliberazione, inerenti la richiesta di autorizzazione alla Regione Piemonte:

* per la cancellazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, dal patrimonio indisponibile delle stesse, ai fini della loro alienazione o per un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria;

* per l’alienazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, facenti parte del patrimonio disponibile delle stesse;

- di precisare che, la congruità di quanto determinato nella Perizia/Valutazione/Relazione di stima asseverata è esclusivamente attestata dal Direttore Generale dell’Azienda sulla base del rapporto fiduciario instaurato con il professionista incaricato o sulla base di specifico incarico conferito a Funzionari dell’Azienda esperti in materia, e che l’eventuale verifica, da effettuare in sede di possibili controversie, è di competenza del Giudice, il quale si avvale di un Perito di sua fiducia;

- di ritenere opportuno, nel caso in cui le Aziende Sanitarie Regionali, ricorrano all’outsourcing, non solo attraverso l’esternalizzazione di servizi, ma anche con costituzione di società che operano nei servizi destinati alle Aziende, che la documentazione relativa all’utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di tale forma organizzativa, sia portata a conoscenza della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria (n.28), che, semestralmente, convocherà una Conferenza tra i Settori Regionali interessati, al fine di valutare tali esperienze e trarne vantaggio, per una migliore razionalizzazione del complesso delle attività svolte dalle Aziende stesse;

- di dare atto che le Aziende Sanitarie Regionali devono provvedere, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 8/95, alla classificazione dei beni patrimoniali in relazione all’effettiva destinazione degli stessi, iscrivendoli nel proprio patrimonio disponibile o indisponibile, e procedendo all’aggiornamento di tale classificazione al verificarsi di variazioni derivanti da diverso utilizzo o alienazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)