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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 50-8021

Realizzazione ed utilizzo del Villaggio Olimpico in Bardonecchia. Approvazione convenzione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare la convenzione, allegata in copia alla presente deliberazione quale parte integrante, disciplinante gli adempimenti e gli obblighi di competenza della Regione Piemonte, del Comune di Bardonecchia, dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e del Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" - Toroc - per la realizzazione, attraverso opere di nuova edificazione ed interventi di ristrutturazione del compendio immobiliare costituente la Colonia Medail di proprietà regionale, del Villaggio Olimpico di Bardonecchia e per il suo utilizzo, comportante, per la Regione, gli impegni di riportare a unità e riunire in capo al Comune di Bardonecchia l’uso di tutto il complesso fino al 2045, mantenendo il canone annuo ricognitorio di cui alla concessione rep. 1052 del 20.11.1991 di euro 51,65 e di costituire, a titolo gratuito, a favore del Concessionario della realizzazione dei lavori il diritto di superficie per la durata di anni trenta o per la eventuale diversa durata offerta dallo stesso;

- di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione dello schema d’atto aggiuntivo alla concessione d’uso della Colonia Medail a favore del Comune di Bardonecchia rep. n. 1052 del 20.11.1991 e lo schema dell’atto di costituzione del diritto di superficie a favore del Concessionario della realizzazione dei lavori.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE

tra

- la Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello 165, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

- il Comune di Bardonecchia, con sede in Bardonecchia, Piazza A. De Gasperi 1, in persona del Sindaco pro tempore;

- il Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore;

- l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, con sede in Torino, Galleria S. Federico 16, in persona del suo Direttore generale, legale rappresentante pro tempore;

tutti di seguito collettivamente indicati le “Parti”

premesso

(I) che il Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (“Toroc”) è stato costituito con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paralimpici (“Giochi Olimpici”), secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;

(II) che la legge 9 ottobre 2000 n. 285 (“legge n. 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici (”Agenzia"), con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;

(III) che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e l’Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione che disciplina le fasi e le modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza, che si intende integralmente richiamata per fare parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

(IV) che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 285/2000, il Toroc ha definito nel Piano degli Interventi (“Piano”), la realizzazione di Villaggi Olimpici e Paralimpici facendo particolare riferimento al loro utilizzo definitivo;

(V) che, con nota prot. 1797/02 del 10 settembre 2002 il Toroc ha trasmesso all’Agenzia il 22° stralcio del Piano comprendente al n° d’ordine 60 l’opera Villaggio Olimpico in Bardonecchia con allegato il Progetto Preliminare, allegato sub A);

(VI) che il Piano prevede, per la realizzazione del Villaggio Olimpico in Bardonecchia opere di nuova edificazione e le necessarie ristrutturazioni del complesso immobiliare denominato “Colonia Medail”, oggi costituito dai fabbricati denominati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e, “F”, sito in Comune di Bardonecchia, insistenti sull’area distinta a catasto al Foglio 26 - mappali nn. 518 e 713 formanti unico corpo con i mappali nn. 714, 659, 656 e 913, anche dai terreni censiti al Foglio 26 - mappali nn. 535, 541, 127, 542, 556, 557, 558, 517, 506, 543, 1009, 1010; al Foglio 26 - mappali nn. 490 e 709 posti in via G. Verdi; al Foglio 27 - mappali nn. 139, 421 e 422 posti in località Vivier (aree, nuove edificazioni e fabbricati esistenti e da ristrutturare denominati “Villaggio”), di proprietà della Regione Piemonte (“Regione”);

(VII) che la Regione con atto rep. n. 1052 del 20 novembre 1991 ha affidato in concessione d’uso al Comune di Bardonecchia (“Comune”) al canone ricognitorio di lire 100.000 annue, pari a Euro 51,65:

1) per la durata di anni nove decorrenti dal 5 aprile 1991:

a) i fabbricati denominati “B”, “D” e “F” con le relative aree dei mappali nn. 518 e 713 formanti unico corpo con le aree individuate con i mappali nn. 714, 659, 656 e 913, nonché il fabbricato denominato “C”, relativamente al quale la Regione si è assunta l’obbligo di eseguire a propria cura e spese i lavori di ristrutturazione prima della consegna;

b) i terreni posti in Viale della Vittoria, di fronte alla “Colonia Medail”, censiti al Foglio 26 - mappali nn. 535, 541, 127, 542, 557, 558, 517, 543, 1009, 1010 nonché i mappali nn. 1007, 555, 523 e 531 oggetto di successivo atto di permuta con i mappali nn. 556 e 506;

c) i terreni posti in Via G. Verdi censiti al Foglio 26 - mappali nn. 490 e 709;

d) i terreni posti in località Vivier, censiti al Foglio 27 - mappali nn. 139, 421 e 422;

2) per il periodo dal 4 novembre 1991 sino alla data in cui sarebbe venuta a scadenza la subconcessione che il Comune avrebbe assentito a terzi, i fabbricati denominati “A” ed “E” con le relative porzioni di aree pertinenziali;

(VIII) che essendovi autorizzato con il sopracitato atto rep. n. 1052 del 20 novembre 1991, il Comune, con atto del 14 marzo 1995, ha subconcesso i fabbricati denominati “A” ed “E” con le relative porzioni di aree pertinenziali di cui al n. 2 della premessa (vii), alla Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani - YMCA - per la durata di cinquant’anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto medesimo, determinandosi in tal modo al 13 marzo 2045 la scadenza della concessione assentita al Comune per detti immobili;

(IX) che tra il Comune e la YMCA è insorto contenzioso deciso con lodo arbitrale 7 maggio 2002 che:

- ha dichiarato risolto il rapporto di subconcessione in essere tra queste due parti per fatto e colpa della YMCA;

- ha determinato in Euro 4.486.914,54, oltre interessi legali dalla data della domanda, il valore pecuniario della prestazione ricevuta dal Comune ed alla cui restituzione in favore della YMCA lo stesso Comune era stato condannato con lodo parziale;

- ha condannato la YMCA a risarcire al Comune i danni per l’anticipata cessazione del contratto di subconcessione del 14 marzo 1995, determinati in Euro 4.698.311,71, oltre interessi legali dalla data della domanda;

(X) che la Regione - anche in considerazione del rapporto di concessione in essere per i beni di cui al punto 2 della premessa (vii) e della destinazione dell’intero complesso a Villaggio prevista dal Piano di cui alle premesse (iv) e (v), intende mantenere, e ove occorra, costituire in capo al Comune fino al 13 marzo 2045 la concessione d’uso di tutto il complesso immobiliare costituente la “Colonia Medail” come catastalmente descritto nella premessa (vii) e come risulta rappresentato nelle due schede planimetriche allegate sub C) e sub C1), alle condizioni pattuite nella presente Convenzione;

(XI) che le Parti intendono disciplinare nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 285/2000, gli adempimenti di rispettiva competenza relativi al Villaggio;

(XII) che i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina gli interventi di realizzazione del Villaggio a cura dell’Agenzia ai fini dell’utilizzo del villaggio medesimo da parte del Toroc per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, nonché le modalità di utilizzo delle aree, dei fabbricati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e, “F” e delle nuove edificazioni nel periodo successivo ai Giochi Olimpici.

ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO

1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento, al fine di favorire la realizzazione del Villaggio nel rispetto dei termini previsti dal Piano e nei suoi allegati, con le modalità della presente Convenzione. Restano ferme le responsabilità di quella delle Parti che con il proprio comportamento avrà causato la mancata e/o la ritardata disponibilità al Toroc del Villaggio nel periodo dei Giochi Olimpici di cui al successivo articolo 7.

2. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 1, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato composto dal responsabile unico del procedimento nominato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i. e da quattro membri nominati rispettivamente dalla Regione, dal Comune, dal Toroc e dall’Agenzia.

3. Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall’Agenzia in conformità a quanto previsto dalla legge n. 285/2000 e dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE D’USO

1. La Regione si impegna ad adottare entro il 31/1/2003 le determinazioni necessarie per confermare e costituire a favore del Comune, che con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta, la concessione d’uso di tutto il complesso immobiliare della “Colonia Medail” di cui alle planimetrie allegate sub C e sub C1, comprendente i fabbricati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F”, le aree pertinenziali, i terreni di cui al punto 1 - lettere b), c) e d) della premessa (vii) e le nuove edificazioni, con scadenza al 13 maggio 2045, per le finalità dei Giochi Olimpici, per attività ricettive, turistiche, alberghiere, para-alberghiere e finalità pubbliche, con esclusione della destinazione residenziale. Sono fatte salve le nuove intese tra la Regione e il Comune, da concordarsi entro sei mesi dalla scadenza del contratto di cui al successivo articolo 8 con il soggetto che si aggiudicherà la concessione di cui al successivo articolo 6, comma 1 (“Concessionario”).

2. La concessione d’uso di cui al precedente comma 1 sarà assentita al canone ricognitorio annuo di Euro 51,65 anche in considerazione:

- dell’impegno irrevocabile, che il Comune assume con la sottoscrizione della presente Convenzione, di consentire all’Agenzia la stipulazione del contratto di concessione di lavori pubblici di cui al successivo articolo 6, comma 1 e alla Regione di costituire il diritto di superficie del Villaggio a favore del Concessionario, per la durata della concessione medesima ai sensi del successivo articolo 8, comma 1;

- dell’opportunità di interesse generale di riqualificare la “Colonia Medail” anche usufruendo delle risorse stanziate dal Piano ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 285/2000;

- dell’attività di pubblico interesse cui sarà destinato il complesso e del perseguimento degli obiettivi di conservazione, di incremento e di ammodernamento del patrimonio edilizio ricettivo;

- dell’impegno del Comune di usare i beni di cui al precedente comma 1 per le finalità ivi specificate, fino alla scadenza della concessione d’uso di cui allo stesso comma 1.

ARTICOLO 5 - PROGETTAZIONE

1. Le Parti si danno atto che il Progetto preliminare è stato redatto Toroc e che sullo stesso è stato espresso parere favorevole dalla Regione e dal Comune.

2. Ai fini dell’esecuzione delle opere l’Agenzia procura l’adozione da parte dagli enti competenti di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione del Villaggio. Tutte le Parti si impegnano peraltro ad adottare gli atti di rispettiva competenza ai fini della realizzazione del Villaggio. Nel caso in cui sia convocata la conferenza dei servizi di cui all’articolo 9 della legge n. 285/2000, l’adozione degli atti di cui al presente comma ha luogo nella conferenza medesima.

3. Il Comune garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dal Toroc e dall’Agenzia l’accessibilità all’area e agli immobili interessati dalla realizzazione del Villaggio, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla predisposizione dei progetti.

ARTICOLO 6 - ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L’Agenzia provvederà alla realizzazione del Villaggio con il sistema della concessione di lavori pubblici di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i. sulla base del progetto preliminare di cui al precedente articolo 5, comma 1. L’Agenzia informerà il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2, della procedura di aggiudicazione della concessione, degli eventuali contenziosi e dell’andamento delle opere.

2. Il Comune - con il consenso della Regione, da intendersi prestato con la sottoscrizione della presente Convenzione - si impegna a rilasciare in favore dell’Agenzia e del Toroc, entro 10 giorni dalla relativa formale richiesta dell’Agenzia, specifica subconcessione d’uso dei beni interessati dalla realizzazione e dell’utilizzo del Villaggio. La subconcessione sarà gratuita, non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che il Villaggio sarà in uso dell’Agenzia sino alla data di redazione del collaudo provvisorio, e comunque sino e non oltre il 31 luglio 2005, e del Toroc da tale momento sino al 30 giugno 2006. La subconcessione dovrà altresì espressamente prevedere l’esonero di ogni onere e responsabilità per il Comune e le modalità di riconsegna del Villaggio. Gli oneri di manutenzione e di custodia saranno a carico dell’Agenzia fino a che i beni saranno in suo uso esclusivo e, successivamente, del Toroc fino alla scadenza della subconcessione d’uso. I beni subconcessi in uso dovranno essere liberi da ogni impedimento all’inizio dei lavori così come previsti nel progetto preliminare.

3. La Regione, il Comune ed il Toroc potranno svolgere attività conoscitiva in merito all’esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche, dettagliate informazioni sugli stessi e di accedere, d’intesa con la direzione lavori, all’area di cantiere.

4. Le eventuali varianti in corso d’opera potranno essere approvate dall’Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge, a seguito di esame favorevole da parte del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2, e solo previo formale benestare da parte del Toroc.

5. La realizzazione del Villaggio dovrà essere ultimata e provvisoriamente collaudata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 31 luglio 2005, per tale data intendendosi il termine ultimo di redazione del collaudo provvisorio per consentire l’utilizzo del Villaggio tutto da parte del Toroc senza vincolo o limitazione. L’Agenzia si impegna comunque a consentire l’accesso al Villaggio a personale incaricato dal Toroc già a decorrere dal 1° maggio 2005 per svolgere le necessarie attività di “allestimento olimpico” (a titolo di esempio, allestimenti tecnologici e arredi, opere temporanee ecc.). Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2, illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa solo con il formale benestare del Toroc, sentiti la Regione e il Comune; contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano.

6. Al collaudo dell’opera provvederà, qualora ciò sia consentito dalla normativa vigente, una apposita commissione composta di tre membri nominati dall’Agenzia, di cui uno su designazione del Toroc e uno su designazione congiunta della Regione e del Comune.

ARTICOLO 7 - UTILIZZO PER I GIOCHI OLIMPICI

1. A partire dal decimo giorno successivo alla data di redazione del collaudo provvisorio, e comunque al più tardi dal 31 luglio 2005 , fino al 30 giugno 2006 il Villaggio tutto sarà in uso esclusivo e gratuito del Toroc per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici. Di tale circostanza l’Agenzia e il Toroc informeranno la Regione e il Comune mediante lettere raccomandate a.r.. Eventuali modifiche alla subconcessione d’uso di cui al precedente articolo 6, comma 2, saranno apportate solo per rispondere a sopravvenute esigenze.

2. L’Agenzia inserirà negli atti di gara e nel contratto con il Concessionario clausole idonee ad impegnare il Concessionario all’incondizionato rispetto dei diritti della Regione, del Comune, del Toroc e dell’Agenzia, con le modalità e nei tempi indicati nella presente Convenzione.

ARTICOLO 8 - UTILIZZO SUCCESSIVO AI GIOCHI OLIMPICI

1. In adempimento di quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 2, la Regione si impegna ad intervenire, in sede di sottoscrizione del contratto con il Concessionario, per costituire a favore del Concessionario stesso sugli immobili di cui al precedente articolo 4, comma 1 oggetto della concessione d’uso al Comune, il diritto di superficie, ai sensi dell’articolo 952, comma 1, del codice civile, per anni trenta, o per la eventuale minore durata offerta dal Concessionario. Il diritto di superficie decorrerà dal 1 luglio 2006, ovverosia allo scadere della subconcessione d’uso di cui al precedente articolo 6.

2. La concessione del diritto di superficie di cui al precedente comma 1, in considerazione dell’utilità pubblica del Villaggio e del carattere temporaneo del diritto medesimo, sarà gratuita ad eccezione degli oneri di urbanizzazione e di costruzione. Tali costi sono stati, peraltro, inseriti nel piano economico finanziario allegato sub B) e di cui il Concessionario dovrà tenere conto in sede di formulazione della propria offerta.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune consente alla Regione la costituzione del diritto di superficie alle condizioni previste nei precedenti commi 1 e 2.

4. A partire dal 1 luglio 2006 il Comune, in quanto concessionario d’uso, subentrerà all’Agenzia nella titolarità del contratto con il Concessionario e, di conseguenza, potrà esercitare nei confronti del Concessionario medesimo tutti i diritti derivanti dal contratto, ad eccezione dei diritti e delle azioni di competenza esclusiva ed inderogabile della Regione, in quanto proprietaria. A partire da tale data le garanzie di cui all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i. saranno trasferite in capo al Comune.

ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il piano economico e finanziario, allegato alla presente Convenzione sub B), costituisce il documento, previsto dall’articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, che l’Agenzia mette a disposizione dei concorrenti alla gara per l’affidamento della concessione di cui al precedente articolo 6, comma 1.

2. Il piano economico e finanziario prevede complessivamente in misura non superiore a 5.500.000 Euro (cinquemilionicinquecentomila Euro) oltre a IVA le risorse stanziate dalla legge n. 285/2000 e tiene conto del valore del diritto di superficie attribuito dalla Regione al Concessionario, con il consenso del Comune, ai sensi del precedente articolo 8, comma 1 e 2.

3. Il corrispettivo della concessione è quello che sarà offerto dal Concessionario, che non potrà in alcun modo superare i limiti massimi di spesa previsti nel piano economico e finanziario di cui all’articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, allegato sub B) alla presente Convenzione.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE

1. Le Parti si impegnano, nel caso di sopravvenute modifiche legislative o di provvedimenti interpretativi della legge n. 285/2000 che riguardino, direttamente o indirettamente, il contenuto della presente Convenzione, ad introdurre di comune accordo le conseguenti variazioni alla Convenzione medesima, ove occorra anche mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

ARTICOLO 11 - SPESE

1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente Convenzione saranno a carico di quella delle parti che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 12 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai recapiti indicati nell’epigrafe della medesima.

2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.

ARTICOLO 13 - ALLEGATI

1. Sono allegati alla presente Convenzione ai fini di cui al precedente articolo 1: A) il progetto preliminare; B) il piano economico e finanziario di cui all’articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554; C) - C1) gli stralci planimetrici dei beni costituenti il complesso immobiliare della “Colonia Medail”

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione del Foro di Torino.

Torino, ______________

(Il Presidente della Regione Piemonte)

(Il Presidente del Toroc) (Il Sindaco del Comune di Bardonecchia)

(Il Direttore dell’Agenzia)