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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2002, n. 72-8118

Atto di indirizzo in merito all’attuazione da parte dei servizi per l’impiego del Piemonte delle previsioni del d.lgs. 181/2000 e del D.P.R. 442/2000

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la L.264/49;

vista la L.56/87;

vista la L.407/90;

vista la L.59/1997;

visto il D.lgs. n.469 del 23 dicembre 1997;

vista la L.r.41/98;

visto il D.lgs n.181 del 21 Aprile 2000;

visto il D.P.R. n.442 del 7 luglio 2000;

vista la D.G.R. n.20-3574 del 23 luglio 2001;

vista la D.G.R. n.30-6460 del 1 luglio 2002 che ha approvato il Master plan dei servizi dell’impiego della Regione Piemonte;

considerato che in attuazione delle succitate norme nazionali e regionali, e particolarmente in relazione alle modalità previste dal Master Plan sono stati costituiti gruppi di lavoro, in particolare formati da rappresentanti delle Province e della Regione, specificamente dedicati ad approfondire alcune problematiche significative (accertamento della disponibilità, valutazione dell’occupabilità, ecc.) al fine di fornire indicazioni in merito alla conduzione omogenea delle azioni dei diversi servizi provinciali e di avere un riferimento metodologico comune all’intero ambito regionale;

considerato che, in particolare, un gruppo tecnico di lavoro Province - Regione si è occupato, a fronte di un quadro di relativa difformità operativa nelle diverse province piemontesi nell’attuazione delle procedure previste dal decreto legislativo 181/2000 e del decreto del presidente della repubblica 442/2000, di individuare, vista la difficoltà nell’interpretazione di tali norme dovuta alla persistenza di riferimenti normativi precedenti, un indirizzo comune per superare le difformità nei comportamenti operativi dei diversi servizi provinciali e pertanto evitare vere e proprie disparità di trattamento nei confronti dei cittadini utenti dei servizi;

considerato che i lavori di questo gruppo tecnico hanno condotto all’elaborazione di materiali istruttori condivisi (agli atti dell’amministrazione) in particolare su:

1) modalità di gestione dei criteri di classificazione delle persone in cerca di occupazione introdotti dal decreto legislativo 181/2000 (artt.1 e 2) in relazione a quelli previsti dalla L.56/87 (art.10), adottando l’elenco anagrafico e la scheda professionale previsti dal d.p.r. 442/2000 (artt.4 e 5);

2) computo e trattamento dell’anzianità di disoccupazione (art.4 d.lgs.181/2000; art.10 L264/49 modificato dall’art.10 L.56/87) per superare precedenti soluzioni transitorie adottate nelle diverse province;

atteso che ai sensi della LR.41/98 la Giunta Regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro;

riconosciuta l’opportunità di formulare un atto di indirizzo in relazione ai punti sopra richiamati e l’urgenza di dare in merito ai servizi per l’impiego indicazioni comuni all’intero territorio regionale;

considerata la convergenza con le Province testimoniata dai prodotti istruttori elaborati nel gruppo tecnico e sottoposti all’attenzione delle Province, nelle more dell’emanazione e dell’entrata in vigore di annunciati provvedimenti di modifica della normativa nazionale in materia di mercato del lavoro e di incontro domanda-offerta;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di incaricare il responsabile della Direzione formazione professionale-lavoro di formulare una circolare rivolta alle Province del Piemonte, sulla base dei materiali istruttori del gruppo tecnico di lavoro Province-Regione, in cui si diano indicazioni in via transitoria ed in attesa dell’emanazione della preannunciata normativa statale di modifica del decreto legislativo 181/2000 in merito a:

1) modalità di gestione dei criteri di classificazione delle persone in cerca di occupazione introdotti dal decreto legislativo 181/2000 (artt.1 e 2) in relazione a quelli previsti dalla L.56/87 (art.10), adottando l’elenco anagrafico e la scheda professionale previsti dal d.p.r. 442/2000 (artt.4 e 5);

2) computo e trattamento dell’anzianità di disoccupazione (art.4 d.lgs.181/2000; art.10 L264/49 modificato dall’art.10 L.56/87) per superare precedenti soluzioni transitorie adottate nelle diverse province.

In particolare sul punto 1, per le Province nelle quali accanto all’elenco delle persone in cerca di lavoro effettivamente disponibili sulla base delle procedure del d.lgs.181/2000 permane l’iscrizione alle liste di disoccupazione (ex l.264/49 e successive modificazioni) si prevede che:

* tutti gli attuali iscritti nelle liste di collocamento ex lege 56/87 - disponibili o non disponibili - confluiscono nell’elenco anagrafico di cui al DPR 442/00 con i dati già in possesso degli uffici.

o in questa fase transitoria le anzianità maturate conservano valore;

o i non disponibili secondo le modalità di accertamento previste dal d.lgs.181/2000 sono anch’essi collocati transitoriamente nell’elenco anagrafico;

* tutti coloro che hanno manifestato l’immediata disponibilità al lavoro secondo il d.lgs.181/00 sono registrati dal servizio competente con le codifiche “181" previste dal programma Netlabor e sono gestiti, in tale condizione, secondo quanto previsto dall’art.4 del D.Lgs. 181/00 .

Sul punto 2, per le Province nelle quali permane l’iscrizione alle liste di disoccupazione ex L.264/49, tali liste cessano di essere gestite secondo le procedure in atto a partire dal 1/1/2003. Pertanto per i rapporti di lavoro instaurati dall’1/1/2003 si applicano i criteri previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 181/2000 ai fini della sospensione dell’anzianità dello stato di disoccupazione per gli avviamenti a tempo determinato e della perdita dell’anzianità per gli avviamenti a tempo indeterminato anche part-time. Per i rapporti di lavoro iniziati precedentemente e ancora in essere alla stessa data, si attua la sospensione o la cancellazione limitatamente al periodo decorrente da tale data.

Le dichiarazioni di anzianità di disoccupazione, anche ai fini delle agevolazioni previste dall’art. 8 comma 9 della L.407/90, sono rilasciate utilizzando i criteri sopra descritti (anzianità liste ordinarie con sospensioni o cancellazioni previste dal d.lgs. 181/00 per i periodi di prestazione lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2003 o da data antecedente per le province che hanno già provveduto).

In conseguenza di quanto sopra dal 1/01/2003 non si provvede a nessun nuovo inserimento (iscrizione) nelle liste ordinarie.

Dal 1/01/2003 si provvede alla messa a regime della banca dati dei lavoratori disponibili per le Province che non hanno ancora pienamente applicato le disposizioni previste dal decreto 181/00.

In tale banca dati le anzianità di disoccupazione sono così calcolate:

* Per tutti gli iscritti in data antecedente al 19/7/00 (data di entrata in vigore del decreto legislativo181/2000) si considera la decorrenza convenzionale dal 19/7/00.

* Per tutti gli iscritti dal 19/7/00 si considera la decorrenza dalla stessa data dell’iscrizione. Anche in questo caso ciò può comportare una modifica di eventuali altre decorrenze già attribuite, corrispondenti ad esempio al momento di verifica della disponibilità in tempi successivi all’iscrizione.

* La data di anzianità (19/07/2000 o altra data successiva risultante dall’iscrizione alle liste ordinarie con dichiarazione di disponibilità) viene aggiornata applicando quanto previsto dal D. Lgs. 181/2000 ai fini della sospensione o della perdita dell’anzianità, a seguito di tutti gli avviamenti a tempo indeterminato o a tempo determinato intervenuti dalla data di anzianità attribuita.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)