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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2002, n. 28-8075

L.R. 14 giugno 1993, n. 28 modificata ed integrata dalla L.R. 9 maggio 1997, n. 22. Attuazione dell’art. 6, comma 1. Approvazione dei criteri generali. Determinazioni in ordine alla D.G.R. n. 17 - 4884 del 21.12.01

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la legge regionale 14 giugno 1993 n. 28, modificata ed integrata dalla L.R. 9 maggio 1997 n. 22: “Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati”;

visto il Titolo II della citata legge: “Promozione, sostegno e diffusione di nuove iniziative imprenditoriali”;

vista la D.G.R. n. 17 - 4884 del 21.12.2001, predisposta ai sensi dell’art. 6, comma 1, della predetta legge, per consentire all’Amministrazione Regionale l’esame delle domande presentate entro i termini di legge;

visto l’art. 3, comma 1, della L.R. 08.08.1997 n. 51;

tenuto conto che ai sensi del predetto articolo la Giunta Regionale ha la competenza di formulare criteri generali in merito alle leggi regionali gestite dalle Direzioni Regionali;

visto l’art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97, che prevede di stabilire eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l’accoglimento delle domande;

visto il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 81 - 4451 del 12.11.2001 avente ad oggetto : “ Asse D - Misura D3 - Linee di intervento 1 - 2 - 3 del Complemento di Programmazione - POR Ob. 3 FSE 2000/2006 - Definizione indirizzi e riparto risorse alle Province”;

vista la D.G.R. n. 42 - 6706 del 22.07.2002 avente ad oggetto : “Misura D3, Linea 4 - Misura D4, Linea 2 - Misura E1, Linea 2 del P.O.R. Ob. 3 - F.S.E. 2000/2006. Definizione indirizzi”;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti che hanno definito le modalità applicative della legge vigenti all’atto di presentazione della domanda per quanto previsto e disposto nei medesimi;

dato atto che con la presente deliberazione si ritiene opportuno precisare l’interpretazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 6, della legge regionale in oggetto indicata per tutte le imprese individuali e le società che hanno già usufruito dei benefici di legge;

ritenuto di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che hanno già usufruito dei benefici di legge e alle domande che saranno presentate alle scadenze di legge, a partire dal gennaio 2003;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

Di formulare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97, i seguenti criteri generali:

1) Priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali (art. 6, comma 1, lett. b), della L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97).

Nell’esame e nell’ accoglimento delle domande avranno priorità:

1.1 le nuove iniziative imprenditoriali formate, all’atto della loro costituzione, da donne che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006 - Asse E, Misura E1, Linea di intervento 2, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1,2,e 3 di cui alla D.G.R. n. 81 - 4451 del 12.11.2001.

1.2 le nuove iniziative imprenditoriali formate, all’atto della loro costituzione, da giovani, donne e disoccupati adulti che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006 - Asse D, Misura D3, Linea di intervento 4, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1,2,e 3 di cui alla D.G.R. n. 81 - 4451 del 12.11.2001.

1.3 le nuove iniziative imprenditoriali formate, all’atto della loro costituzione da giovani, donne e disoccupati adulti che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 3 - F.S.E. 2000-2006 - Asse D, Misura D4, Linea di intervento 2, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1,2,e 3 di cui alla D.G.R. n. 81 - 4451 del 12.11.2001.

2) Nell’esame e nell’accoglimento delle domande non si ritiene necessario, al momento attuale, fissare priorità territoriali e/o settoriali.

3) I beni materiali, di cui all’art.4, comma 1, lett. c) della L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97, non comprendono i beni immobili, in quanto il citato comma prevede già, come oggetto di finanziamento, l’adeguamento dei locali.

4) Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società che richiedono un finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione degli investimenti con una spesa complessiva inferiore a Euro 15.000,00.

5) Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società che acquisiscono attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell’ imprenditore, dei soci e/o degli amministratori in quanto la citata legge è stata prevista per la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.

6) Non sono ammissibili ai benefici di legge le società che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti, esercitate anche in forma professionale, alla data di presentazione della domanda, facenti capo ai soci e/o agli amministratori.

7) La realizzazione degli investimenti e la proprietà dei beni materiali e immateriali, di cui all’art.4, comma 1, lett. c) della L.R. n. 28/93, modificata ed integrata dalla L.R. n. 22/97, dovrà essere dimostrata da perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato.

8) Di stabilire che le agevolazioni concesse a favore delle imprese individuali e delle società beneficiarie verranno revocate per le seguenti cause: attività ceduta ad altra impresa o società, attività in liquidazione, attività cessata, modifica della ragione sociale da impresa individuale a società e da società ad impresa individuale entro i tre anni successivi la data di concessione dei benefici di legge, secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 6, della predetta legge regionale.

9) Di stabilire che le modalità per la presentazione e l’esame delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse e le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di impresa, saranno previste da apposita determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 51/97.

10) Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti che hanno definito le modalità applicative della legge vigenti all’atto di presentazione della domanda.

11) Di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate, alle scadenze di legge, a partire dal gennaio 2003 e per quanto riguarda il punto 7 alle domande che hanno già usufruito dei benefici di legge.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/01, citato in premessa, sono escluse dai benefici della legge in oggetto indicata le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali che operano nei seguenti settori di attività: Agricoltura (sezione A della classificazione ISTAT 91), Pesca (sezione B della Classifica ISTAT ‘91 e Trasporti (Sezione 1 della Classificazione ISTAT ‘91, limitatamente alle seguenti divisioni: 60,61,62).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)