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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 04

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 51-8022

L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al “Progetto definitivo di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva, per l’ampliamento e il recupero ambientale delle cave in località Provana e Garettino”, presentato dalle Società Cave Provana S.p.A. e Cava Carignano S.r.l. (dal 19 dicembre 2001 incorporata nella Cave Provana S.p.A.)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al “Progetto definitivo di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva per ampliamento di attività estrattiva delle cave in loc. Provana e Garettino” localizzato nei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO), presentato dalla Società Cave Provana S.p.A. con sede legale in Via Palmieri n. 29, Torino e Cava Carignano s.r.l. con sede in Via De Sonnaz 19 Torino (dal 19 dicembre 2001 incorporata nella Cave Provana S.p.A.) in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni dettagliate in premessa e di seguito evidenziate:

- la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette la capacità riproduttiva delle risorse ambientali coinvolte;

- gli interventi di risistemazione ambientale proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato;

- lo sviluppo del progetto consente una progressiva dismissione delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente ed Ente di Gestione dell’Area protetta, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area;

- l’intervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva del subambito dell’ambito n. 14 del Piano d’Area dell’Area protetta, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto dal progetto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo;

- il progetto di sistemazione definitiva dei siti in località Provana e Garettino, volto alla rinaturazione dei luoghi, è compatibile con le finalità previste per l’ambito del Piano d’Area che tende a destinare le aree per scopi naturalistici e a riconnettere le stesse con l’ambito fluviale.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- devono essere rispettate, per la realizzazione di tutti i lotti in progetto, le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale dettagliatamente riportate nell’Allegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva allegato al presente atto quale parte integrante;

- il piano di monitoraggio in corso d’opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale allegato al presente atto per farne parte integrante, deve essere attuato secondo le indicazioni dello specifico documento tecnico;

ed inoltre:

- il monitoraggio annuale in coincidenza con la presentazione dei rilievi topografici e batimetrici, normalmente previsti, deve essere esteso anche al rilievo delle sezioni d’alveo di progetto indicate in cartografia e ad una in corrispondenza del ponte sulla strada S.P. per Villastellone;

- per la realizzazione dell’isola galleggiante devono essere utilizzati materiali con granulometria superiore a 200 mm fino alla quota di oscillazione della falda;

- i parametri dimensionali previsti nel progetto di realizzazione della soglia di sfioro (quota, ampiezza e pendenze) potranno essere sottoposti a revisione da parte dell’Amministrazione regionale, a seguito dei dati di monitoraggio di cui all’Allegato Tecnico, sia durante il periodo di coltivazione sia al suo termine in funzione dei dati idrometrici e della dinamica fluviale che verrà a configurarsi durante i 20 anni di durata del progetto stesso;

- la bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po deve essere modificata all’art. 12, analogamente a quanto indicato nella convenzione già operante per il sub-ambito 15.

Di dare atto che la presente deliberazione, per quanto attiene le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998:

- assorbe l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 490/1999, di competenza delle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola in ottemperanza a quanto dichiarato dalle medesime amministrazioni durante la riunione della Conferenza di Servizi in data 9 luglio 2001 e con note rispettivamente n. 8735 del 6 luglio 2001 e n. 16538 del 5 luglio 2001;

- ricomprende il nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dal Magistrato per il Po di Parma n. 25067 in data 18 dicembre 2001;

- prende atto delle approvazioni dei Comuni di Carignano e Carmagnola, ai sensi della legge urbanistica regionale, del Piano Esecutivo Convenzionato, con deliberazione rispettivamente n. 49 del 25 settembre 2002 e n. 98 del 13 settembre 2002 relativo al progetto di sistemazione definitiva del subambito ricompreso nell’ambito n. 14 del Piano d’Area, ai sensi dell’art. 4.1 delle Norme di Attuazione del citato Piano.

Di dare altresì atto che ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 40/1998, viene riconfermata l’autorizzazione all’attività di cava ex ll.rr. 69/1978 e 38/1998 concessa con le determinazioni dirigenziali della Regione Piemonte n. 320 del 24 dicembre 2001 e n. 3 del 15 gennaio 2002 per 24 mesi, relativamente ad un ampliamento massimo del 10%, conformemente alla Deliberazione n. 501 - C.R. 12393 del 20 ottobre 1998, con la quale il Consiglio regionale ha stabilito i criteri per determinare le modifiche non sostanziali, relative a progetti difformi dagli Schemi Grafici illustrativi del Piano d’Area, del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po. All’autorizzazione suddetta seguiranno le autorizzazioni ex l.r. 69/1978 sui successivi lotti in progetto, fino al completamento dell’intera attività estrattiva.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi tempestivamente all’A.R.P.A.- Dipartimento di Torino l’inizio lavori.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, da modificare come sopra indicato;

- allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito;

- allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo ambientale;

- verbali di Conferenza relativi alle riunioni del 3 dicembre 2001 e del 18 dicembre 2001;

- nulla-osta ai fini idraulici espresso dal Magistrato per il Po di Parma con atto n. 25067 del 18 dicembre 2001.

Copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)