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Bollettino Ufficiale n. 04 del 23 / 01 / 2003
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET
Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione - Linee guida per lanalisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dellarticolo 20
Ai Comuni
Province e Comunità Montane
Agli Ordini Collegiali e professionali
LORO
SEDI
SOMMARIO
1. Premessa
2. Rapporti tra art. 20 della L.R. 40/98 e L.R. 56/77
3. Lambito di applicazione
4. Il comma 5° dellarticolo 20, L.R. 40/98
5. Analisi dei contenuti dellallegato F alla L.R. 40/98
6. Linee guida per la stesura della relazione di compatibilità ambientale
7. Considerazioni sulla sostenibilità del piano
8. Conclusioni
1. PREMESSA
Larticolo 20 della L.R. 40/98 prevede la necessità di verificare rispetto a specifiche tematiche lidoneità delle scelte operate dalla pianificazione in relazione alle modifiche che esse comportano sullambiente.
Tale articolo si riferisce ad un insieme di piani e programmi tra i quali sono compresi quelli che hanno rilevanza sul territorio. Per ogni tipo di tali strumenti bisogna definire il livello di approfondimento da conseguire nelle analisi da condurre, stante la constatazione che i diversi piani che hanno rilevanza sulla gestione del territorio sono in gerarchia scalare dal generale al particolare.
Già in precedenza la Regione, con un Comunicato (1), ha sottolineato la necessità di rendere visibili a livello di piano le indagini effettuate in base ai contenuti dellarticolo 20 durante liter di formazione degli strumenti di pianificazione.
Pur non sottovalutando limportanza degli strumenti strategici di pianificazione del territorio (piani territoriali regionali e provinciali, piani settoriali ecc.), in questa prima fase di approfondimento sui contenuti dello studio di compatibilità ambientale si vuole affrontare in particolare il tema relativo ai piani regolatori comunali che rappresentano il passaggio intermedio tra la definizione delle politiche territoriali regionali e provinciali e lattuazione delle ipotesi di trasformazione del territorio.
Le principali motivazioni di questa scelta sono conseguenza della presenza di più di 1200 Comuni sul territorio piemontese, per i quali si ritiene indispensabile definire alcune linee guida di supporto alla formazione degli strumenti locali di governo del territorio.
Pur trattandosi di piani già finalizzati alla realizzazione degli interventi, in alcuni casi, tuttavia, le indicazioni del piano regolatore possono risultare abbastanza generiche rispetto ai possibili impatti ambientali; si cita ad esempio il caso delle zone produttive in genere, per le quali, al momento della formazione del piano, non è necessariamente noto il tipo di insediamento specifico (industriale pericoloso, artigianale, industria a basso impatto ecc.) che verrà localizzato e quindi non si è a conoscenza di quali eventuali conseguenze di dettaglio la scelta effettuata potrà avere nei riguardi delle componenti ambientali.
Il caso citato non è isolato, in quanto il piano stesso, può demandare agli strumenti esecutivi la definizione specifica degli insediamenti previsti in alcuni ambiti comunali.
Da queste brevi considerazioni si può dedurre che il livello di approfondimento del piano regolatore, benché strumento di governo delle trasformazioni che detta le regole per la realizzazione degli interventi, non contiene talvolta le indicazioni necessarie per leffettiva valutazione delle conseguenze ambientali in termini specifici.
Considerato che non si ritiene percorribile la possibilità di richiedere ulteriori pesanti specificazioni ai contenuti del piano, stante anche la tendenza politica e legislativa che promuove una sempre maggiore flessibilità di detto strumento, vanno sviluppate le indicazioni relative alle analisi da condurre in modo da favorire la predisposizione allinterno del piano regolatore, di uno studio generale sulle problematiche ambientali e della sostenibilità, sulla base di unanalisi dellutilizzo delle risorse ambientali, del loro stato qualitativo e della loro possibile evoluzione, che accompagni lintero processo decisionale di pianificazione.
Si tratta quindi di utilizzare nelle analisi parametri ambientali prioritari e per i quali esistano già banche dati accessibili. Le esperienze condotte potranno portare in futuro ad una estrapolazione condivisa dei dati ambientali sullo stato attuale che permetta di valutare in termini certi ed uguali per tutti la variazione di tali parametri in rapporto alle nuove previsioni avanzate.
Questa strada, certamente non facile, consentirebbe tuttavia di ottenere dati confrontabili e dotati di una condivisa credibilità ed inoltre, una volta fissati i parametri ed i meccanismi per la loro valutazione ed estrapolazione, risulterebbe semplice prevedere gli impatti.
Sulla base di queste ultime considerazioni si possono promuovere studi specifici per la definizione di un abaco semplice e controllabile dei parametri ambientali da prendere come riferimento; si tratta di porre la questione nei giusti termini, sottolineando le valutazioni sopra espresse, in modo da esplicitare la volontà di non applicare al piano regolatore regole ed indagini insopportabili, che avrebbero forse anche il difetto di essere poco utili per la soluzione dei problemi da affrontare.
Va esplorata inoltre la possibilità di introdurre specifiche analisi più generali, relative alla sostenibilità delle scelte operate; intendendo con il termine sostenibilità non solo gli aspetti relativi alle componenti ambientali, ma anche gli aspetti legati al miglioramento della qualità della vita, alla migliore localizzazione delle nuove previsioni di piano, ai rapporti nei confronti delle indicazioni contenute nella precedente versione del piano, al tipo di nuove previsioni avanzate, ecc.
E indubbio che allattenzione verso queste tematiche corrisponda necessariamente anche un livello di attenzione maggiore nei confronti delle materie squisitamente ambientali.
In questo caso il risultato conseguente si concretizzerebbe in un quadro di riferimento generale che permetterebbe di valutare nel modo appropriato rispetto alla scala del piano regolatore i possibili impatti sullambiente e contemporaneamente consentirebbe di valutare la sostenibilità complessiva del piano anche in relazione a parametri non prettamente ambientali.
Va evidenziato che alcuni degli elementi utili alla valutazione sono già contenuti nellattuale legislazione urbanistica regionale, ma si può cogliere loccasione per specificare meglio certe tematiche, in modo da sottolineare limportanza della pianificazione come disciplina di programmazione dello sviluppo e di raccordo delle indicazioni settoriali.
Nei paragrafi che seguono sono riportate alcune considerazioni che possono aiutare ad impostare una prima valutazione complessiva delle azioni da porre in atto, in modo da rendere meno ermetica e meno labile lapplicazione dei disposti relativi alla compatibilità ambientale dei piani, riservando a successivi approfondimenti la predisposizione di una traccia più sistematica e specialistica.
Un altro aspetto toccato riguarda lapplicazione del comma 5 dellarticolo 20 in riferimento al quale sono riportate alcune indicazioni utili per la gestione della materia in questione.
2. RAPPORTI TRA ART. 20 DELLA L.R. 40/98 E L.R. 56/77
Larticolo 20 della L.R. 40/98 stabilisce che gli strumenti di programmazione e pianificazione ....... sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale; gli stessi contengono allinterno della relazione generale le informazioni relative allanalisi di compatibilità ambientale di cui allallegato F della L.R. 40/98.
Viene affermato inoltre che ladozione ed approvazione di detti piani e programmi ...... avviene anche alla luce delle informazioni e valutazioni contenute in tale relazione.
Lo stesso articolo 20 della L.R. 40/98 sottolinea che lanalisi condotta valuta gli effetti, diretti ed indiretti, dellattuazione del piano o del programma sulluomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, laria, il clima, il paesaggio, lambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.
Va precisato che tali elementi sono generali e relativi allintera gamma dei piani e programmi, per questi motivi essi debbono essere contestualizzati rispetto allo specifico piano oggetto di predisposizione.
Nel caso dei P.R.G. gli effetti prodotti dallattuazione andranno valutati in termini quantitativi e qualitativi attraverso tutte le specificazioni settoriali in parte già previste dallattuale legislazione.
Ai fini della valutazione per la compatibilità, gli studi da condurre dovranno quindi contenere gli elementi necessari in rapporto alle singole realtà analizzate.
In riferimento allallegato F della L.R. 40/98, sono di seguito riportati e messi a confronto i contenuti delle singole parti che lo compongono in relazione ai disposti di cui alla L.R. 56/77:
Lettera a): corrisponde in parte ai contenuti generali espressi nella prima parte della Relazione Illustrativa di P.R.G. (punto 1, comma 1, art. 14 L.R.56/77 e s.m.i.) dove viene richiesto di esplicitare i criteri e gli obiettivi .... posti a base della elaborazione del piano; tali finalità devono essere in coerenza con quanto specificato allart. 11 della L.R. 56/77 (finalità del P.R.G.).
Lettere b) e c) : sono riconducibili alla sintesi generale della descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree oggetto di trasformazione, disciplinata dal comma 1 punto 2 lettere a) e b) dellart. 14 della L.R. 56/77.
Lettere c), d) ed e): molti degli elementi per la valutazione sono già contenuti negli elaborati attuali di piano, in quanto rispondenti a quanto richiesto dallart. 12 della L.R. 56/77 e s.m.i., si citano ad esempio:
- rispetto alle ricadute sulluomo e sulle aree urbane (comma 2 punti 1, 3, 4, 6): i dati relativi al dimensionamento del piano sia relativamente alle zone residenziali che economico-produttive e i necessari fabbisogni di standard indotti dallattuazione delle previsioni di piano (tali informazioni garantiscono la compatibilità tra sviluppo e necessarie urbanizzazioni);
- rispetto alle ricadute su fauna, flora, aria, paesaggio ecc. (comma 2 punti 5, 7, 7bis, 11): limpostazione del piano dovrà essere tesa ad individuare e a salvaguardare le aree di interesse ambientale e storico.
In merito alla lettera d, va precisato inoltre che il piano dovrebbe avere ed ha come finalità il contenuto della lettera d (cfr. Art. 11 L.R. 56/77).
Il piano quindi già adesso in parte individua gli elementi necessari al rispetto dei contenuti delle lettere c e d dellallegato F (tenendo conto anche di tutte le indagini geologiche prescritte dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza degli insediamenti).
Lettera f): il processo di formazione del piano prevede la fase preliminare che rappresenta il momento nel quale vengono valutate le alternative per la localizzazione degli interventi e per la definizione degli obiettivi e delle previsioni da porre in atto; tale processo prosegue nelliter usuale di approvazione che prevede la fase della pubblicazione e delle osservazioni, nonché la fase istruttoria regionale e le controdeduzioni, che rappresentano in toto momenti di discussione delle scelte, di richiesta di modifiche, di elaborazione di nuove alternative (cfr. art. 15 L.R. 56/77).
Lettera g): sono le indagini preliminari alla stesura del piano che dovrebbero garantire la coerenza delle scelte operate dal piano adottato in rapporto alle finalità da conseguire. A questi elementi vanno aggiunti tutti i vincoli che il piano individua per il rispetto di specifici elementi da tutelare (vincoli idrogeologici, fasce di rispetto per gli acquedotti, per le industrie nocive ecc. - correlati alla lett. g dellallegato F).
Da quanto sopra esposto deriva la necessità di sistematizzare e sintetizzare tutti gli elementi sopra descritti in un quadro che sia propedeutico alla predisposizione del piano e che dia atto della coerenza delle scelte operate in relazione alla compatibilità ambientale.
Tenuto conto del fatto che le analisi di compatibilità, in gran parte richiamano elementi già presenti nel P.R.G., si tratta di approfondire ed integrare tali analisi, esplicitandole rispetto a quanto richiesto dalla L.R. 40/98 per giungere ad una valutazione che motivi le scelte di piano rispetto ai contenuti dellarticolo 20.
3. LAMBITO DI APPLICAZIONE
Larticolo 20 della L.R. 40/98 richiede lanalisi di compatibilità ambientale per gli strumenti di programmazione e di pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo allassetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni dautorizzazione.
Rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica questa affermazione sottintende lintera gamma di piani attualmente definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente: dai piani territoriali regionali e provinciali, ai piani regolatori comunali, agli strumenti urbanistici esecutivi, senza dimenticare i piani paesistici, i piani darea e i piani di settore (ad es. di bacino, delle attività estrattive, dei trasporti ecc.).
Risulta chiaro, come già evidenziato, che il tipo di analisi da condurre sarà proporzionato alla scala territoriale di riferimento del piano e al tipo di strumento in oggetto.
Un altro aspetto rilevante riguarda lassoggettamento allanalisi di compatibilità ambientale delle varianti sostanziali agli strumenti sopra elencati.
Se rispetto ai piani territoriali è lecito supporre che la predisposizione di una variante sia finalizzata ad una nuova impostazione delle linee di indirizzo di sviluppo territoriale e quindi sottintenda una sostanzialità delle modifiche in essa contenuta, un diverso discorso meritano le varianti comunali ai piani regolatori.
La legislazione regionale vigente prevede due livelli di possibile modifica del piano su specifica iniziativa comunale: le varianti strutturali e quelle parziali.
In base alle specifiche definizioni contenute nellarticolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. si ritiene, in linea generale, di attribuire un carattere di sostanzialità principalmente alle varianti strutturali, in quanto è con esse che si mutano gli scenari principali dellassetto del territorio comunale, anche se va precisato che non tutti i casi disciplinati dallarticolo 17, 4° comma della L.R. 56/77 e s.m.i. presuppongono variazioni generali allo strumento urbanistico. Se nel caso delle lettere a) e d) pare chiaro il riferimento a modifiche di tipo sostanziale (2), per le altre categorie elencate il tipo di conseguenze indotte va valutato in base al dimensionamento delle variazioni previste rispetto alle quantità minime o massime che ne sostanziano la strutturalità. In sostanza, si rende necessaria una valutazione di contesto.
I contenuti delle varianti parziali attengono al contrario, in massima parte, alla precisazione di alcuni aspetti o alla previsione di nuove espansioni di sviluppo limitato e comunque in continuum rispetto al contesto edificato.
Va evidenziato tuttavia che in alcuni casi, non tanto in virtù della sostanzialità, ma sulla base di elementi specifici, anche le varianti parziali siano assoggettabili alla redazione dello studio di compatibilità ambientale: si cita ad esempio lipotetico caso in cui una piccola addizione di superficie edificabile (nel rispetto delle limitazioni dimensionali previste dalla legislazione vigente) sia finalizzata alla localizzazione di unattività la cui autorizzazione preveda la procedura di Valutazione dImpatto Ambientale. E evidente che in questo caso la preventiva analisi di compatibilità ambientale complessiva definita al livello urbanistico e territoriale non può che risultare utile sia ai fini delleventuale scelta di siti alternativi, sia, in caso di esito positivo, alla definizione di linee guida per la successiva fase di VIA sullopera edilizia.
Un terzo livello di variante al piano regolatore disciplinato dalla legge urbanistica regionale è quello relativo alle varianti obbligatorie per ladeguamento a strumenti territoriali di livello superiore e/o a nuovi disposti legislativi che influiscano sullassetto del territorio. In tale circostanza, tenuto conto anche delle esperienze finora maturate a livello regionale, si ritiene che tali varianti vadano esaminate caso per caso, considerando, inoltre, la specificità delle procedure cui sono sottoposte.
Finora le procedure relative a questo tipo di varianti sono state applicate per gli adeguamenti ai Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, limitatamente ai casi di semplice recepimento della normativa e delle perimetrazioni previste da detto Piano.
Per gli strumenti esaminati, considerate le caratteristiche delle modifiche, non si è ritenuto che avessero caratteri di sostanzialità; ne consegue che, per le varianti obbligatorie, la necessità dello studio di compatibilità ambientale vada verificato in base al tipo di strumento pianificatorio o normativo rispetto al quale viene predisposta la modifica del PRGC ed ai limiti nei quali viene prevista la possibilità di ricorso alla procedura prevista dallarticolo 17, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i..
Scendendo al livello della strumentazione urbanistica esecutiva è indubbio che anchessa rientri allinterno della casistica prevista dallarticolo 20 della L.R. 40/98. In questo caso, trattandosi di ambiti più ristretti, lanalisi dovrà essere condotta in modo più analitico in quanto si è già a conoscenza delle effettive caratteristiche progettuali e, in un prossimo futuro, si avrà già a disposizione unanalisi generale di riferimento condotta a livello di piano regolatore. A tal proposito si evidenzia che le stesse analisi di piano regolatore potrebbero circoscrivere e meglio definire, in considerazione delle realtà specifiche, i temi da approfondire e le modalità di predisposizione dello studio di compatibilità ambientale di accompagnamento ai piani attuativi previsti.
Rispetto alla sostanzialità delle possibili varianti agli strumenti esecutivi si ritiene che, data anche la loro modesta rilevanza numerica, vadano valutate caso per caso, riservando lapplicazione dellarticolo 20 della L.R. 40/98 alle situazioni in cui si pongano in discussione le direttive progettuali principali dello strumento in oggetto.
4. IL COMMA 5 DELLARTICOLO 20, L.R. 40/98
Il 5° comma dellart. 20 della L.R. 40/98 prevede per piani e programmi urbanistici alcune possibilità operative, sotto il profilo delle scelte ambientali, che - se applicate secondo i canoni genericamente delineati nel testo legislativo in oggetto -comportano implicazioni dirette nella gestione della materia ambientale a livello locale in relazione alle scelte urbanistiche; da qui lopportunità di analizzare il quadro delle possibilità e delle criticità emergenti.
4.1 Casi di esclusione automatica dalla procedura di via ex art.10 L.R. 40/98
Il 5°comma prevede che i piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dallarticolo 10, comma 4 (...).
Lanalisi di compatibilità ambientale prevista dallart. 20 L.R. 40/98 per i piani e programmi urbanistici può quindi avere - al di là delle informazioni (come recita la legge) di natura ambientale richieste dallallegato F della L.R. 40/98 - anche contenuti progettuali, sotto il profilo ambientale, potendo eventualmente anche portare allesclusione di alcune tipologie di progetti dalle procedure di valutazione.
E indubbio che la possibilità di escludere dalle procedure di verifica VIA determinati progetti a seconda delle specifiche condizioni e valutazioni ambientali locali si configura concettualmente come unopzione di massima importanza dal punto di vista della responsabilità tecnico/politica a livello locale. Si ritiene, quindi, che le scelte di esclusione debbano essere obbligatoriamente assoggettate al vaglio critico delle strutture tecniche regionali competenti, nellambito delliter procedurale di approvazione dello strumento urbanistico.
Dovrebbero, perciò, essere stabiliti con chiarezza i criteri in base ai quali le Amministrazioni locali possono operare le scelte esclusorie: a tal fine lanalisi di compatibilità ambientale dovrà contenere unapposita sezione a sé stante relativa allo studio delle problematiche ambientali che hanno comportato la possibilità di esclusione, esplicitando in modo estremamente analitico e dettagliato le motivazioni dellesclusione stessa in riferimento alle singole tipologie dintervento interessate, nonché definendo le eventuali condizioni per la realizzazione degli interventi esclusi dalla procedura.
Nel caso si rilevassero carenze di motivazioni a supporto delle scelte operate ovvero non si avessero a disposizione tutti gli elementi valutativi sufficienti, ovvero in caso di riscontri critici/negativi nei pareri emanati dalle Strutture esterne coinvolte nel procedimento, lAmministrazione Comunale, nellambito del contraddittorio, dovrebbe fornire ulteriori dati ed approfondimenti in una fase procedurale che potrebbe essere assimilabile a quella delle controdeduzioni urbanistiche.
Se dal punto di vista del corretto rapporto Regione Piemonte/Amministrazioni locali questo percorso è il più logico e seguirebbe uno schema consolidato, daltro canto potrebbe rischiare di appesantire i tempi di istruttoria, per permettere lacquisizione del consenso delle strutture tecniche competenti nel corso delliter di approvazione dello strumento urbanistico.
Per quanto concerne, infine, le linee guida ed i criteri tecnico-scientifici da adottare, da parte dei professionisti incaricati, nella redazione della specifica sezione della relazione di analisi di compatibilità ambientale relativa ai casi di esclusione, si sottolinea, come già prima evidenziato, la necessità di studi dettagliati in cui le varie tematiche ambientali siano esaustivamente sviscerate con approfondimenti analitici puntuali.
4.2 Casi di sottoposizione alla procedura di via
Il 5° comma dellart. 20 L.R. 40/98 prescrive che piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di
opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso lautorità preposta alladozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui allarticolo 23, comma 6.".
I piani e programmi urbanistici, studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, possono quindi prevedere la possibilità di inclusione nella procedura di valutazione di impatto ambientale di particolari categorie di opere od interventi.
Tale facoltà concessa dalla legge alla pianificazione ambientale locale riveste un carattere particolarmente delicato, soprattutto in funzione del rapporto tra specifiche necessità di tutela ambientale locale (delle quali si fa carico lAmministrazione Comunale allinterno dellanalisi di compatibilità ambientale che accompagna la pianificazione urbanistica), criteri e canoni di salvaguardia ambientale a livello regionale (definiti dalla L.R. 40/98) ed aspettative ed esigenze di interventi sul territorio da parte di operatori economici privati che non sempre collimano con gli interessi pubblici di tutela ambientale in senso lato.
Atteso che le scelte di pianificazione ambientale in inclusione necessitano di un esame dettagliato ed approfondito, sia rispetto alle esigenze e motivazioni di base, sia in relazione alle implicazioni gestionali delle scelte effettuate, si ritiene di poter estendere a questa possibilità procedurale prevista dal 5° comma art. 20 L.R. 40/98 le medesime considerazioni operative precedentemente esposte in relazione ai casi di esclusione.
Resta comunque da verificare il passo del 5°comma che sembrerebbe sancire una sorta di automatismo del percorso: dallinclusione da parte del piano o programma di eventuali tipologie di opere o interventi alla consequenziale notifica da parte dell"autorità preposta alladozione e approvazione dello strumento" (non può essere altri che il Consiglio Comunale (3)) alla Regione delle decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui allarticolo 23, comma 6" da parte della Giunta Regionale. (4)
Si ritiene di poter affermare che le decisioni assunte da parte del Consiglio Comunale allatto delladozione dello strumento urbanistico - traducentisi nelladozione, tra gli elaborati costituenti lo strumento urbanistico, della relazione di analisi di compatibilità ambientale in base alla quale sono eventualmente state operate scelte di sottoposizione obbligatoria alla procedura di VIA di determinate categorie progettuali - si sostanzino nella trasmissione allAssessorato alla Pianificazione e Gestione Urbanistica degli atti ed elaborati del Piano adottato ai fini dellapprovazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e che, quindi, la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, alla quale fa capo il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, possa riservarsi la facoltà di intervenire nel processo di controllo e verifica degli atti di pianificazione ambientale comunale anche ai fini dellattuazione da parte della Regione degli adempimenti di cui allart. 23, comma 6 della L.R. 40/98.
4.3 La possibilità di individuazione dei criteri per lautorità competente da utilizzare nella fase di verifica ex art. 10 L.R. 40/98
Unaltra possibilità operativa prevista dal 5° comma dellart. 20 L.R. 40/98 è quella per cui piani e programmi , studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, possono prevedere criteri per lautorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui allarticolo 10, commi 1, 2 e 3".
Sostanzialmente lart. 10 della L.R. 40/98 contiene già le linee operative da seguire in fase di verifica VIA, in quanto il primo comma individua gli elaborati progettuali da presentarsi a corredo della domanda, nonché lelenco delle autorizzazioni da acquisire da parte del proponente; il secondo comma stabilisce le modalità di deposito degli atti, della pubblicizzazione della domanda e della consultazione degli elaborati da parte del pubblico; il terzo comma stabilisce le modalità valutative del progetto da parte dellautorità competente, la tempistica per la pronuncia di merito e le possibilità operative dellautorità competente in merito allassoggettamento od esclusione del progetto dalla procedura di VIA.
Essendo, come detto sopra, i criteri procedurali per la fase di verifica già esplicitati dalla L.R. 40/98 ed essendo le autorità competenti locali comunque tenute allosservanza dei disposti di legge, la possibilità di prevedere criteri insita nel 5° comma art. 20 tende ad ampliare ed integrare o contestualizzare le disposizioni operative già delineate dallart. 10 della L.R. 40/98 secondo schemi e modelli fissati ad hoc dalla specifica autorità locale per specifici piani e programmi.
Se così fosse, occorrerebbe obbligatoriamente che tale opportunità fosse sottoposta ad un vaglio specifico dei contenuti che, anche in questo caso, potrebbe richiedere lintervento di supporti tecnici da parte delle strutture competenti in materia ambientale. Daltra parte non è possibile supporre, a priori, quali possano essere gli eventuali criteri - proponibili dallAmministrazione locale nel piano o programma - diversi da quelli già indicati dalla legge, al fine di poter indicare in questa sede contenuti e linee guida di dettaglio da seguire da parte dei progettisti.
Inoltre, una verifica tecnica/normativa circa laderenza e la conformità di tali criteri rispetto al vigente testo della L.R. 40/98 potrebbe risultare, altresì, complessa e difficile da esperire.
Non si può pensare, daltro canto, che la dizione in argomento presente nel 5°comma art. 20 debba essere interpretata come mero invito allamministrazione locale affinché il piano o programma recepisca i disposti di legge allinterno del proprio corpus normativo di riferimento.
Ciò premesso, si ritiene che qualora il piano o programma fissi criteri per lautorità competente da utilizzare nella fase di verifica VIA ex art. 10 L.R. 40/98, gli elaborati progettuali debbano evidenziare inequivocabilmente, laddove i criteri in oggetto sono esplicitati (Relazione di analisi di compatibilità ambientale, Norme tecniche di attuazione di Piano o altro), i contenuti modificanti od integranti le disposizioni già previste dai commi 1, 2 e 3 dellart. 10 ed in particolare le disposizioni già previste dall Allegato E richiamato dal terzo comma dellart. 10, ciò al fine di consentire di vagliare nel merito le scelte proposte, anche avvalendosi dellapporto di altre strutture regionali per specifici tematismi.
5. ANALISI DEI CONTENUTI DELLALLEGATO F ALLA L.R. 40/98
Un primo passo per la definizione degli elementi da considerare per la predisposizione della relazione di compatibilità ambientale per gli strumenti urbanistici comunali riguarda lesplicitazione dei contenuti dellallegato F alla L.R. 40/98. A tal fine si esprimono alcune considerazioni relative alle parti costituenti il citato allegato, con alcune specificazioni relative ai contenuti rispetto ai quali sviluppare lanalisi di compatibilità ambientale, avvertendo che si tratta di argomentazioni non certo esaustive e perciò suscettibili di approfondimenti da parte dei progettisti.
Lettera a): Il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dellambiente.
Occorre valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle principali direttrici di sviluppo previste dal piano e il grado di integrazione delle problematiche ambientali rispetto ai singoli obiettivi strategici, alle finalità e alle priorità definite dallo strumento urbanistico generale.
A tal fine è necessario individuare e descrivere le principali modifiche prevedibili a seguito della realizzazione del piano nei confronti dellambiente locale.
Lettera b): le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma
Corrisponde ad una sintesi generale della descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree oggetto di trasformazione.
A tal fine si può giungere allindividuazione dei vari interventi strutturali ed infrastrutturali in previsione e alla classificazione degli stessi in ambiti omogenei dal punto di vista della rilevanza ambientale, delle componenti del paesaggio e delle destinazioni duso prevalenti.
Andranno specificati i criteri adottati per la determinazione delle caratteristiche ambientali e gli eventuali parametri identificati per determinare il quadro di riferimento per il piano.
Lettera c): qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane.
Le problematiche ambientali rilevanti possono essere ricondotte alla presenza diffusa sul territorio comunale di vincoli nazionali e regionali, nonché di situazioni di rischio, di degrado o di incompatibilità tra destinazioni duso esistenti, che potrebbero condizionare in modo rilevante le ipotesi di piano.
Lettera d): gli obiettivi di tutela ambientale di cui allarticolo 20 comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento.
Corrisponde alla definizione degli obiettivi di qualità ambientale che si intende raggiungere in relazione alle singole zone a carattere omogeneo individuate allinterno dello studio di compatibilità ambientale del piano.
Gli obiettivi ambientali devono riguardare sia la salvaguardia delle risorse naturali, sia il miglioramento di situazioni critiche conseguenti allazione antropica.
Per ogni ambito si potranno indicare specifici obiettivi di tutela ambientale da raggiungere in riferimento alle previsioni di piano.
Successivamente allindividuazione degli obiettivi che il piano persegue, andranno definite le azioni da porre in atto per il raggiungimento degli stessi. Si citano, ad esempio, alcune tipologie di azioni: verifica della vulnerabilità degli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici e individuazione delle soluzioni atte a garantire la sicurezza risolvendo anche le criticità in atto; limitazione della perdita di suolo agricolo; conservazione dei caratteri del paesaggio; conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali; limitazione della trasformazione duso del suolo in certi ambiti sensibili; limitazione dei consumi delle risorse naturali; salvaguardia delleconomia agricola, tutela e salvaguardia del paesaggio, compatibilità tra attività di zone omogenee, ecc.
Lettera e): i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive o negative sullambiente derivanti dallattuazione del piano o del programma.
In riferimento alle singole previsioni andranno analizzati gli impatti positivi e negativi derivanti dallattuazione del piano.
Andrà predisposto un approfondimento specifico che inquadri la situazione generale così come richiesto al comma 2 dellart.20 della L.R.40/98, che dovrà contenere (o richiamare) studi e documenti improntati a criteri di oggettività e correttezza scientifica, in armonia con quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.
Lart. 20 della L.R.40/98 evidenzia infatti che lanalisi di compatibilità ...valuta gli effetti, diretti e indiretti, dellattuazione del piano o del programma sulluomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, laria, il clima, il paesaggio, lambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.
Gli elementi da considerare possono essere: sottosuolo, suolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, fauna, atmosfera, paesaggio, elementi di interesse ambientale, storico-documentale e architettonico, ecc.
La valutazione critica generale delle ricadute positive o negative sullambiente consente la sintesi finale del processo di analisi di compatibilità ambientale.
Lettera f): le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma
La descrizione delle ipotesi alternative va ricondotta in primo luogo alla fase iniziale di impostazione del piano. La presenza di problematiche importanti, a fronte della necessità di alcune previsioni, può indurre alternative di scelta conseguenti anche al confronto con i dati emersi in sede di analisi ambientale e/o di confronto sulle ipotesi previsionali dello strumento;
le stesse valutazioni andranno verificate alla luce anche delle osservazioni emerse in sede di pubblicazione del piano che potranno indurre a modificare alcune scelte.
Lettera g): le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dallattuazione del programma.
La valutazione degli impatti relativamente agli ambiti interessati dal piano deve fornire elementi che si possano tradurre in specifiche disposizioni normative che prevedano leliminazione dellimpatto o misure compensative per la sua riduzione.
6. LINEE GUIDA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Al fine di facilitare la predisposizione dello studio sugli impatti ambientali relativi alle previsioni di piano regolatore, si propone in questo paragrafo un indice ragionato relativamente ai contenuti delle analisi da predisporre.
La relazione di compatibilità ambientale dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad ottemperare a quanto richiesto dallarticolo 20 e dal relativo allegato F.
Sarà composta da una parte introduttiva di disamina degli aspetti ambientali, propedeutica allanalisi specifica rispetto alle singole previsioni di piano regolatore. Si evidenzia che rispetto agli studi o alle cartografie di supporto allanalisi, si potrà rimandare direttamente agli elaborati di piano specifici, nonché ai contenuti delle norme tecniche di attuazione. Allo stesso tempo andrà fornito un inquadramento generale per le aree non oggetto di modifica, per descriverne lo stato attuale, mentre lo studio specifico andrà condotto solo sulle aree oggetto di variazione e sulle loro interazioni con lintorno.
Oltre a quanto suggerito in questa breve pubblicazione lanalisi dovrà tenere conto degli obiettivi di qualità ambientale definiti a livello regionale e provinciale anche in riferimento alla DGR n. 54-4768 del 10.12.2001.
Dal punto di vista operativo viene di seguito fornita una traccia di impostazione dei contenuti di tale analisi in relazione alle singole lettere dellallegato F alla legge regionale n. 40/98 e tenendo conto anche degli studi finora proposti dalle Amministrazioni Comunali che in parte tendono a definire un sistema codificato di approccio al tema.
INTRODUZIONE
In essa saranno riassunti i contenuti del piano in riferimento agli obiettivi generali che si vogliono raggiungere (lettera a). Verrà inoltre presentata unindagine globale sulle possibile modifiche indotte sullambiente. Allinterno di tale introduzione si dovranno segnalare anche i problemi ambientali rilevanti che si possono osservare sul territorio comunale interessato, indipendentemente dallattuazione del nuovo piano, ma che potrebbero creare interazioni rispetto alle nuove previsioni (lettera c). Allo stesso tempo, in relazione alla descrizione generale delle caratteristiche territoriali ed ambientali andranno specificate le alternative previsionali avanzate in sede di prima formazione dello strumento, documentando le motivazioni che hanno indotto alla scelta finale (lettera f).
DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
In primo luogo si provvederà a suddividere il territorio comunale interessato dalla variazione in ambiti omogenei per caratteristiche ambientali, destinazione duso prevalente, caratteristiche del paesaggio, del tessuto costruito e dellambiente naturale. Tale suddivisione corrisponde alle richieste di cui alla lettera b); in corrispondenza di ciascun ambito andranno definite le caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, nonché le interazioni con limmediato intorno. Questa prima parte di analisi è finalizzata alla descrizione dei territori interessati dal piano e alla loro catalogazione rispetto alle caratteristiche comuni.
DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI
Rispetto a ciascun ambito andranno definiti gli obiettivi di tutela ambientale da raggiungere attraverso il piano e le azioni generali previste per il loro conseguimento (lettera d). La definizione degli obiettivi dovrà tenere conto delle caratteristiche delle aree, provvedendo a descrivere azioni realmente perseguibili con le politiche poste in atto dalle Amministrazioni Comunali.
PREVISIONI DI PIANO
Le previsioni di piano andranno sintetizzate per ciascun ambito e poste in relazione agli obiettivi precedentemente definiti; si dovranno esplicitare inoltre le strette correlazioni tra previsioni ed azioni da compiere per il raggiungimento degli stessi (lettera d). La relazione dovrà dimostrare le reali interazioni tra obiettivi, azioni e previsioni, seguendo un percorso finalizzato al conseguimento di concreti risultati di qualità ambientale.
ANALISI DEGLI IMPATTI
Lo studio dovrà porre in evidenza le conseguenze relative allattuazione delle previsioni mettendo in risalto gli aspetti positivi (conseguimento degli obiettivi) e gli eventuali impatti negativi (elementi ostativi), in relazione alle caratteristiche ambientali precedentemente descritte e agli obiettivi generali di piano (lettera e). Tali analisi dovranno rappresentare il momento in cui operare un bilancio sulla sostenibilità delle previsioni e potranno indurre anche ad eventuali modifiche delle scelte effettuate, per garantirne leffettiva compatibilità.
RICADUTE NORMATIVE E PREVISIONALI
In questa parte andranno richiamati tutti gli indirizzi o prescrizioni contenuti allinterno del testo normativo che risultano finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, nonché le misure adottate per la minimizzazione degli eventuali impatti negativi.
Allo stesso tempo andranno segnalate le eventuali modifiche delle previsioni inizialmente avanzate, in caso di bilancio negativo degli impatti (lettera f).
SINTESI DEI CONTENUTI
La parte conclusiva della relazione dovrà contenere una sintesi dei principali contenuti espressi in linguaggio non tecnico, in modo facilitarne la comprensione ai fini della partecipazione e della pubblicità, che si traduce nella possibilità da parte di qualunque soggetto di formulare osservazioni sul piano in argomento allautorità preposta alladozione e/o allapprovazione dello stesso.
La sottostante tabella, che definisce il quadro sinottico complessivo rispetto agli ambiti individuati, riassume il percorso logico da seguire per limpostazione della relazione di compatibilità e può rappresentare la sintesi conclusiva dello studio effettuato.
AMBITI OMOGENEI |
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E STATO DELLE RISORSE |
OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE |
AZIONI PREVISTE |
AZIONE E PREVISIONI DI PIANO |
IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI |
RICADUTE NORMATIVE E PREVISIONALI - MISURE COMPENSATIVE |
Ambito 1 (ad es. centro storico) |
||||||
Ambito 2 |
||||||
Ecc. |
Restano ancora da chiarire alcune questioni riguardanti il linguaggio utilizzato; in prima analisi si ritiene di poter così definire alcuni elementi prima introdotti, in modo da rendere più agevole la redazione dello studio di compatibilità.
Problemi ambientali rilevanti: presenza diffusa sul territorio comunale di vincoli nazionali e regionali, nonché di situazioni di rischio, di degrado o di incompatibilità tra attività già presenti o da insediare, che potrebbero condizionare in modo rilevante le ipotesi di piano.
Caratteristiche ambientali: rilevazione dei dati relativi agli indicatori ambientali per le componenti aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc. (da definirsi in relazione agli ambiti interessati), nonché descrizione dello stato dei suoli in relazione allattuale utilizzo e alle caratteristiche del paesaggio locale. Tali indicatori sono principalmente riferiti ai dati già disponibili nelle banche dati.
Ambiti omogenei: classificazione del territorio comunale attraverso lindividuazione di tipologie di zona caratterizzate da indicatori ambientali di valore omogeneo - tesi a qualificare le interazioni tra ambiente e aree interessate dal piano - e affinità di utilizzo del suolo e di caratteristiche ambientali e di paesaggio. Risulta evidente che la classificazione dovrà soffermarsi in primo luogo sulle aree oggetto di variazione e che il livello di approfondimento sarà funzionale allesplicitazione degli obiettivi.
Obiettivi di tutela ambientale: definizione delle finalità di tutela ambientale da porre in relazione alle previsioni del piano, in riferimento alle politiche poste in atto dallAmministrazione Comunale, anche sulla base delle normative e degli indirizzi regionali.
Si propone di seguito lo schema sintetico dei contenuti della relazione.
RELAZIONE DI COMPATIBILITA AMBIENTALE
INTRODUZIONE
CONTENUTI DEL PIANO ED OBIETTIVI GENERALI / ALTERNATIVE STUDIATE
DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE INTERESSATO IN AMBITI OMOGENEI RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE COMUNI.
DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI
OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE E AZIONI GENERALI
PREVISTE PER IL LORO CONSEGUIMENTO
PREVISIONI DI PIANO
CORRELAZIONI TRA PREVISIONI ED AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
ANALISI DEGLI IMPATTI
CONSEGUENZE RELATIVE ALLATTUAZIONE DELLE PREVISIONI
E BILANCIO SULLA SOSTENIBILITÀ GLOBALE / VERIFICA PREVISIONI ED EVENTUALI
MODIFICHE LOCALIZZATIVE
RICADUTE NORMATIVE E PREVISIONALI
INDIRIZZI O PRESCRIZIONI DA INSERIRE NEL
TESTO NORMATIVO / MISURE COMPENSATIVE / QUADRO SINOTTICO
SINTESI DEI CONTENUTI
SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI ESPRESSI IN LINGUAGGIO
NON TECNICO
La relazione di compatibilità ambientale rappresenta quindi uno strumento di analisi e controllo che accompagna liter formativo del piano, descrivendo a priori le condizioni ambientali del territorio comunale e valutando successivamente le ricadute sullambiente delle previsioni avanzate, che andranno formulate con la finalità di favorire anche il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale perseguiti a livello regionale, provinciale e comunale.
Per tali motivi la predisposizione della relazione di compatibilità ambientale dovrà in parte precedere la stesura del progetto preliminare di piano ed accompagnare il processo di definizione delle scelte in connessione con le indicazioni via via maturate attraverso la stesura delle varie parti della relazione stessa.
La relazione conclusiva da allegare al progetto preliminare in pubblicazione dovrà esplicitare le fasi di definizione delle previsioni di piano, permettendo la comprensione delliter seguito per la formulazione delle proposte e per la loro valutazione.
Rispetto agli adempimenti procedurali si rimanda a quanto già contenuto nel Comunicato del Presidente della Giunta Regionale L.R. 14.12.1998 n. 40 - Applicazione dellarticolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 15.12.2000.
7. CONSIDERAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DEL PIANO
La relazione di compatibilità del piano, come finora descritta, è rappresentativa principalmente degli aspetti ambientali; come già sottolineato in precedenza, tuttavia, essa potrebbe considerare anche elementi non appartenenti alla sfera prettamente ambientale, ma rilevanti per valutare leffettiva sostenibilità delle scelte avanzate, anche sotto il profilo delle compatibilità territoriali e delle necessità di sviluppo delle comunità locali.
Queste tematiche meritano una breve riflessione, anche se non sono loggetto principale di queste istruzioni, in quanto la materia della compatibilità territoriale assumerà sempre più in un prossimo futuro la valenza di sintesi delle varie componenti settoriali analizzate, in modo da rappresentare la complessità delle interrelazioni disciplinari che sottendono alle ipotesi di utilizzo della risorsa territorio. La Regione sia nellambito delle riforme legislative, sia nellambito degli studi in atto o in previsione si sta impegnando, a tal proposito, nella revisione dellimpostazione delle analisi fondative a supporto delle proposte di piano regolatore. Il passaggio dai presupposti esclusivamente quantitativi ad un mix tra indicatori quantitativi e qualitativi rappresenta la base essenziale per promuovere la definizione di politiche pianificatorie di tipo qualitativo.
Un primo passo può essere compiuto attraverso la definizione di un nuovo modello di rappresentazione dei dati attualmente contenuti nella relazione illustrativa di piano, in modo da rendere espliciti alcuni parametri di tipo territoriale che risultano efficaci per definire e valutare la compatibilità sostanziale delle proposte avanzate.
In questa sede si intende solo introdurre tale aspetto, rimandando a successive specificazioni una trattazione più completa ed esaustiva di quanto sopra accennato.
A solo titolo di esempio, per inquadrare meglio quanto espresso, si citano alcuni temi da approfondire e sistematizzare attraverso la definizione di specifici parametri di riferimento:
-stato di attuazione dello strumento vigente: quantità di aree attuate rispetto alle singole destinazioni duso e qualificazione dei tipi di insediamento, stato dellattuazione delle aree per servizi pubblici, percentuale di ambiti riqualificati in rapporto alle previsioni di piano e ai nuovi insediamenti - valutazione dei dati e analisi di merito sulla riuscita o meno di certe previsioni;
-obiettivi strategici (sociali, economici, ambientali, di riqualificazione territoriale) del nuovo strumento in rapporto alle esigenze della comunità, alla tutela delle risorse naturali e descrizione delle azioni da porre in atto per il loro raggiungimento;
-valutazione delle previsioni del nuovo strumento: percentuale di nuovi interventi in rapporto agli interventi di riqualificazione, distribuzione percentuale degli interventi rispetto alle destinazioni duso, definizione di criteri per la localizzazione delle nuove espansioni - valutazione di tali elementi in rapporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
-valutazione delle previsioni del nuovo strumento in rapporto alle caratteristiche del paesaggio locale; formulazione di indirizzi e prescrizioni per garantire il corretto inserimento degli interventi previsti;
-valutazione delle indicazioni relative alle tipologie edilizie ed ai materiali da utilizzare per le opere di trasformazione del territorio: rapporti con le indicazioni del regolamento edilizio e specificazione delle finalità da raggiungere mediante dette prescrizioni;
-valutazione dei fabbisogni indotti dalle previsioni di piano rispetto alle risorse naturali (aria, acqua, suolo ecc.) in rapporto allo stato attuale ed alle eventuali previsioni di interventi compensativi;
- valutazione dei tipi di intervento necessari e possibili ai fini di un utilizzo ottimale delle risorse ambientali e di un sostanziale riequilibrio della pressione antropica;
-valutazione sulla ottimizzazione dei sistemi di trasporto locale pubblico e privato;
-ecc.
8. CONCLUSIONI
Dal quadro generale delle indicazioni presentate emerge la consapevolezza dellestrema evoluzione cui è soggetta la materia trattata, anche al di là della mera applicazione dei disposti legislativi attualmente vigenti.
In un prossimo futuro le tematiche ambientali risulteranno sempre più correlate alle politiche territoriali. E necessario pertanto favorire lapproccio multidisciplinare alla pianificazione che da sempre rappresenta il momento di sintesi delle varie istanze settoriali e che media linsieme delle indicazioni da esse provenienti, per governare il processo di scelta.
Rispetto ai contenuti del presente testo si vogliono ancora richiamare alcune questioni, già in parte esposte, che rappresentano i punti essenziali rispetto ai quali indirizzare e sviluppare i contenuti dellanalisi ambientale.
I LIVELLI DI ANALISI
In primo luogo si ritiene indispensabile riaffermare il concetto di contestualizzazione dellanalisi relativamente al tipo di strumento urbanistico.
Queste brevi istruzioni sono essenzialmente indirizzate alla pianificazione comunale, allinterno di essa tuttavia si deve differenziare la scala del piano regolatore da quella dello strumento esecutivo e dei piani e progetti integrati.
Il livello di approfondimento dellanalisi deve pertanto fare riferimento a studi con specificità diverse rispetto al tipo di strumento in questione.
Analogo discorso va condotto nel caso in cui il piano sfrutti le possibilità offerte dal comma 5 dellarticolo 20: in tal caso il tipo di analisi da esperire deve contenere studi specifici e dettagliati che giustifichino le scelte effettuate.
LE MATERIE TRATTATE
Si suggerisce in questa fase, di primo approfondimento, la possibilità di supportare la valutazione dei parametri ambientali anche attraverso lintroduzione ed il confronto di indicatori di tipo territoriale, edilizio e socio economico, che rendano possibile governare il processo di scelta coniugando gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di salvaguardia territoriale e di sviluppo delle comunità. Questo tema risulta prioritario, in quanto rafforza il concetto di sostenibilità del piano, supportata dallanalisi di vari fattori, il cui raffronto determina ed indirizza le scelte.
GLI INDICATORI AMBIENTALI
Rappresentano un momento rilevante nella definizione dello studio. Si ritiene necessario in una prima fase utilizzare parametri di facile rilevazione mediante lutilizzo di banche dati esistenti.
LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Anche per esse si dovrà tendere alla definizione di un mix di componenti, sia ambientali che territoriali, di facile reperimento e valutazione.
LE RICADUTE NORMATIVE
Si ritiene importante che gli esiti dello studio ambientale siano finalizzati ad introdurre allinterno delle norme di attuazione del piano indirizzi e prescrizioni che rendano operanti le valutazioni e le considerazioni emerse in sede di analisi, allo stesso tempo devono essere esplicitate tutte le misure compensative previste.
Per concludere, si vuole sottolineare che la principale finalità dello studio di compatibilità è quella di introdurre allinterno del processo decisionale le tematiche ambientali, pertanto il livello di approfondimento dello studio sarà proporzionato alle criticità presenti negli ambiti considerati. Per tali motivi non si richiede che la relazione, della quale si è cercato di fornire i contenuti principali, diventi un trattato dalle caratteristiche estremamente tecniche, anche perché non vi è la volontà di appesantire il processo formativo degli strumenti urbanistici, ma che rappresenti un inquadramento generale in cui sono evidenziate le problematiche incontrate e le scelte effettuate per la loro soluzione.
Enzo Ghigo
NOTE:
1 Comunicato del Presidente della Giunta Regionale L.R. 14.12.1998 n. 40 - Applicazione dellarticolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 15.11.2000
2 cfr. Nota prot. 479/U.C. del 8.5.2001 dellAssessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica indirizzata ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Comunità Montane della Regione Piemonte
3 Si noti che il testo della legge sembrerebbe indicare ununica autorità preposta sia alladozione che allapprovazione dello strumento (urbanistico), mentre invece, naturalmente, la fase adottiva risulta essere di competenza del Consiglio Comunale e la fase di approvazione (susseguente, eventualmente, alla fase controdeduttiva) è di competenza della Giunta Regionale.
4 Il comma 6 dellart.23 L.R. 40/98 recita: In relazione al processo di completamento delle deleghe da parte della Regione ai sensi della legge 8 giugno 1990 n.142 (Ordinamento delle autonomie locali) .... (omissis)..... e in ottemperanza a specifiche previsioni dei piani e programmi di cui allarticolo 20, comma 5, la Regione provvede ad aggiornare gli allegati della presente legge attraverso una deliberazione della Giunta regionale.