Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 04 del 23 / 01 / 2003

Codice 26
D.D. 16 gennaio 2003, n. 18

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto definitivo della “Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Baby Sansicario” nel Comune di Cesana Torinese. Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi ex art. 9 commi 3-9 della L. 285/2000

Premesso che:

con nota dell’Agenzia Torino 2006 prot. 8420/02 del 06/12/2002, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti in data 09/12/2002 al prot. 12641/26, è stata richiesta l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dei commi 3-9, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativamente al progetto definitivo di “Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso BABY SANSICARIO” nel comune di Cesana Torinese (TO);

con la medesima nota sono stati trasmessi gli atti progettuali, nonchè la determinazione del Direttore Tecnico dell’Agenzia Torino 2006 n. 378 in data 06/12/2002 relativa all’approvazione del progetto definitivo in oggetto ed alla copertura finanziaria dell’opera, corredata dall’elenco dei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto definitivo di che trattasi incluso l’elenco delle seguenti autorizzazioni ritenute necessarie per la realizzazione dell’opera:

* approvazione del Progetto Definitivo da parte della Giunta Comunale, come richiesto dall’art.3 della L.R. n°74/89;

* approvazione del Progetto Definitivo da parte della Commissione Igienico Edilizia comunale, come richiesto dalla L.R. n°74/89;

* autorizzazione ai sensi della L.R. n°45/89, art.5;

* autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n°490/99;

* nulla osta tecnico ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n°753/80;

* autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n°523/1904;

con determinazione n. 671/26 del 10/12/2002 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato responsabile del procedimento l’ing. Tommaso Turinetti dirigente in staff assegnato alla Direzione Trasporti;

l’autorità competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n°50 del 12.12.2002, senza che siano pervenute agli atti osservazioni, informazioni o contributi tecnico-scientifici da parte del pubblico;

rispetto della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , l’impianto non rientra tra quelli definiti allora indispensabili, in accettazione delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.1.2).

il progetto preliminare relativo all’intervento in oggetto, è stato esaminato nell’ambito della Conferenza dei Servizi Preliminare convocata ai sensi dell’art. 9 commi 1 e 2 della L. 285/2000: tale fase procedurale si è conclusa con la Determinazione Dirigenziale n. 514 del 05/11/2002, che ha dettato il rispetto di molteplici prescrizioni e raccomandazioni per la redazione del progetto definitivo.

l’impianto in progetto si sviluppa su un versante ad esposizione Ovest, alle pendici del Monte Fraiteve, tra le quote 1704 e 1817m s.l.m., e sostituirà funzionalmente le due sciovie “Baby-Clos de la Mais” e “Baby Scuola-Clos de la Mais, traslando verso nord di circa un centinaio di metri la posizione della stazione di partenza e liberando lo spazio necessario a garantire il posizionamento delle strutture indispensabili per la predisposizione dell’arrivo della pista di gara olimpica della discesa libera femminile.

L’autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Sindaco del Comune di Cesana Torinese;

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cesana Torinese;

Amministrazione Provinciale di Torino;

Provveditore alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

Direzione Regionale Trasporti;

Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica;

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione;

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste;

Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi;

Direzione Regionale Difesa del Suolo;

Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche;

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico;

Direzione Regionale Industria;

Direzione Regionale Opere Pubbliche;

Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.S.T.I.F. ;

Comunità Montana Alta Val Susa;

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato;

Ministero Architettura e Paesaggi Sezione IV;

Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;

Autorità D’Ambito Territoriale Per i Servizi Idrici;

Arpa Piemonte;

1. ENAV Direzione Generale

2. ENAV Direzione Gestione Piemonte

ENAC Dipartimento Sicurezza Aree Infrastrutture Aeroportuali

3. Comando 1^ Regione Aerea

C.O.N.I. REGIONALE

A.S.L. n°5

si sono svolte n. 2 riunioni della Conferenza dei Servizi in data 20 dicembre 2002 e 9 gennaio 2003 nel corso delle quali il soggetto proponente ha illustrato, tra l’altro, le soluzioni adottate a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni derivanti dalla succitata D.D. n. 514 del 05/11/2002 ;

considerato che:

- il progetto definitivo presentato e gli interventi proposti confermano nelle linee generali le scelte progettuali effettuate nel progetto preliminare

- sono state recepite in modo sufficiente le prescrizioni e raccomandazioni contenute nella D.D. n. 514 del 05/11/2002;

- l’ intervento non risulta completamente conforme rispetto sia al PRGC vigente (approvato con DGR n. 25-12432 del 30.9.1996), sia alla Revisione di PRGC adottata in via preliminare dall’A.C. di Cesana nel corso dell’anno 2001, sono state pertanto presentate le variazioni urbanistiche ad entrambi gli strumenti urbanistici sopra citati. In merito alla Variazione Urbanistica al PRGC vigente gli elaborati presentati prevedono una nuova perimetrazione dell’area AA in sovrapposizione alle aree esistenti e l’inserimento di una specifica norma all’interno dell’Allegato alle NTA di PRGC riguardante l’intervento in oggetto;

- le variazioni urbanistiche, ai sensi dell’art.9, comma 4, della L.285/2000 sono state pubblicate all’Albo pretorio del Comune di Cesana dal 14/12/2002 al 21/12/2002 e nei successivi dieci giorni non sono pervenute osservazioni presso gli Uffici Comunali, giusta attestazione del Segretario Comunale in data 8/1/2003; in merito a tali variazioni urbanistiche, il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole con Deliberazione n°39 in data 20/12/2002;

- la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha confermato nella seduta del 19.12.02 il parere non ostativo espresso in merito all’intervento nella seduta del 24.10.02;

- il fabbricato proposto, relativo alla cabina di controllo di monte presenta materiali e soluzioni tipologiche che paiono inserirsi coerentemente nel contesto di pregio paesaggistico d’intervento, con modalità costruttive riconducibili alla tipologia tradizionale, mentre la progettazione delle strutture elettromeccaniche è indirizzata, con soluzioni di continuità, verso manufatti coerenti con gli altri impianti esistenti ed in progetto, posti nel territorio interessato dai Giochi Olimpici Torino 2006;

- le opere di recupero e di mitigazione proposte nel progetto definitivo risultano volte a limitare i possibili impatti determinati dalla realizzazione dell’impianto con interventi di ripristino vegetazionale lungo i tracciato delle sciovie dismesse, oltre alla realizzazione di una fascia di larici posti, con funzione di mascheramento, in corrispondenza dei fabbricati adiacenti all’impianto;

- gli interventi di compensazione proposti nel progetto definitivo sono previsti in conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 45-2741 del 9.04.01 VAS;

- le possibili modificazioni indotte alla configurazione paesistica del territorio in oggetto e le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesistico-ambientali della località;

- la relazione nivologica evidenzia il fatto che la copertura boschiva e le favorevoli condizioni morfologiche del pendio rendono l’area interessata dal progetto esente dal pericolo derivante da cadute valanghe;

- da un punto di vista idrogeologico nella documentazione esaminata non vengono messe in risalto problematiche particolari di carattere dissestivo che possano interessare direttamente il tracciato dell’impianto.

- l’intero tratto di versante interessato dall’ubicazione del tracciato in progetto risulta tuttavia inserito in area di frana attiva (Fa) negli elaborati del P.A.I.; a tal proposito il professionista incaricato degli studi geologici relativi alla variazione urbanistica e al progetto in esame ha definito la natura geologica dell’area e fornito ampie argomentazioni circa una differente interpretazione geomorfologica. In primo luogo conferma l’interpretazione, già fornita dai professionisti incaricati della redazione del progetto preliminare di variazione del P.R.G.C. di Cesana Torinese, che il fenomeno di “frana attiva” censito dal P.A.I. comprendente l’area dell’intervento sia da considerarsi un caso di “Deformazione gravitativa profonda di versante stabilizzata”. In secondo luogo pone il limite inferiore della D.G.P.V. che interessa il versante occidentale del Monte Fraiteve intorno a quota 1900 m s.l.m., in accordo anche con la “Carta dei movimenti gravitativi delle alte valli Susa e Chisone” della Regione Piemonte, e non a 1700 m circa come cartografato negli elaborati del PAI. Tali interpretazioni appaiono condivisibili, date le caratteristiche geomorfologiche del versante, quelle del reticolo idrografico e la generale assenza di indicatori di dissesto in atto nell’area in oggetto;

- ai fini dell’adeguamento del P.R.G.C. vigente, relativamente alle prescrizioni della Circ.7/LAP e del Piano di Assetto Idrogeologico attualmente in salvaguardia, si è resa necessaria una variazione urbanistica, relativamente all’ambito interessato dalla costruzione del nuovo impianto, corredata dagli elaborati prescritti dalla succitata circolare regionale e della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” con il conseguente inserimento delle specifiche prescrizioni geologico-tecniche all’interno delle N.d.A. Tale carta di sintesi di dettaglio relativa all’area interessata dal progetto evidenzia come, nell’ambito di una classificazione ai sensi della Circ.7/LAP, l’area viene attribuita quasi totalmente, ad eccezione di una fascia immediatamente a valle della stazione di arrivo inserita in classe IIIa, ad una classe IIc, caratterizzata da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica in relazione alla sua collocazione in settori di versante con acclività da media a medio-alta; tali condizioni possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione di modesti accorgimenti tecnici. In conclusione il quadro di pericolosità delineato e le prescrizioni risultanti appaiono condivisibili, ai fini della fruibilità edificatoria in condizioni di sicurezza dell’area di stretta pertinenza dell’impianto;

- per il dimensionamento dei plinti di fondazione dei sostegni di linea e delle stazioni dell’impianto sono stati quantitativamente calcolati, sulla base di parametri geotecnici stimati ma non misurati in situ, i valori di pressione ammissibile del terreno per ogni singolo punto di fondazione, ampiamente compatibili con i carichi previsti in progetto.

- a fronte della mancanza di un programma di indagini ed accertamenti archeologici, ai sensi del D.P.R. 554/99, l’Agenzia Torino 2006 garantisce la presenza nei cantieri di un archeologo professionista per la valutazione del rischio archeologico durante le operazioni di scavo, per eseguire in sito le valutazioni ed i rilievi necessari;

- con riferimento all’elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera inoltrato dal soggetto proponente:

* si recepisce l’approvazione del Progetto Definitivo prevista dall’art. 3 della L.R. n°74/89 ed effettuata dal Consiglio Comunale del Comune di Cesana Torinese con deliberazione n° 39 del 20.12.2002;

* il parere della Commissione Igienico Edilizia, trattandosi di atto propedeutico al rilascio della Concessione, è da intendersi ricompreso negli atti di assenso di competenza del Comune;

* il nulla osta tecnico ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n°753/80, non può attualmente essere rilasciato, in quanto la documentazione va integrata da un progetto esecutivo con la clausole previste dalle P.T.S. di cui al D.M. 8/3/1999, come evidenziato in sede di C.d.S. dal rappresentante dell’ U.S.T.I.F.

Dato atto che:

entro la conclusione della seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi si sono espressi i seguenti soggetti:

- Comune di Cesana Torinese, D.C.C. n° 39 del 20.12.2002 e parere rif. prot n. 77 del 04.01.2003;

- Responsabile Area Tecnica Comune di Cesana Torinese, rif. Verbale II^ Seduta della C.d.S. Definitiva in data 09.01.2003;

- Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti, rif. prot n. 330/22 del 10/01/03;

- Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, rif. prot n. 152/19 del 08/12/03;

- Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, rif. prot n. 254/20 del 8/1/2003;

- Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, rif. Prot. N. 522 del 09.01.2003;

- Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, rif. Prot. N. 613/10.7 del 09.01.2003;

- Direzione Regionale Opere Pubbliche, rif. prot n. 58598 del 23/12/02;

- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, rif. prot n. 6726 del 18/12/02;

- ENAV S.p.a., rif. prot n. 88 del 09.01.2003;

- ENAC, prot. n. 2600/SOP/CG4 del 19/12/02

in forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°44-7807 del 25/11/2002 il responsabile del procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n°42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n°41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visto il R.D. 30/12/1923, n°3267

Visto il R.D. n°523/1904;

Vista la L.R. 74/1989;

Vista la legge 28/1/1977, n. 10;

Vista la L.R. 5/12/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.22 della L.R. n° 51/97;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Determinazione n. 671 del 10/12/2002 del Direttore della Direzione Trasporti con cui è stato individuato il Responsabile del Procedimento per il progetto in oggetto, acquisita agli atti;

Vista la D.D. n. 514 del 05/11/02 conclusiva del procedimento inerente il progetto preliminare dell’intervento in oggetto, acquisita agli atti;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e del seguente atto di consenso:

a) deliberazione del Consiglio Comunale di Cesana Torinese n. 39 in data 20/12/2002 con la quale si esprime parere favorevole sulla progettazione definitiva;

- di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

- di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto vengono rilasciati i seguenti provvedimenti autorizzativi richiesti dal proponente ed integrati da quelli emersi nell’ambito delle riunioni della C.d.S:

* approvazione della “Variazione Urbanistica, ai sensi art. 9 legge 9 ottobre 2000 n.285, al PRGC vigente in Comune di Cesana Torinese per l’impianto di risalita Baby San Sicario”;

* concessione edilizia gratuita;

* autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n°490/99;

* autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n°45/89;

* autorizzazione in linea idraulica ai sensi R.D. n. 523 del 1904 per la sistemazione di un tratto del Rio Gran Cote;

- le approvazioni, concessioni ed autorizzazioni sono:

a) rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concesse facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinate all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate.

A) Prescrizioni relative all’ approvazione della Variazione Urbanistica:

1. nell’Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente per gli interventi olimpici Torino 2006 relativo all’impianto di risalita Baby San Sicario, nei casi in cui sono riportate le dizioni “tavole di progetto” o “elaborati di progetto”, riferendosi in realtà agli elaborati dello strumento urbanistico, si specifica che tali dizioni sono da intendersi riferite e quindi sostituite con la dizione “tavole di PRGC”;

2. si prende atto della “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al progetto preliminare della revisione al PRGC vigente per l’impianto Baby San Sicario” predisposta ai fini dell’aggiornamento del nuovo strumento adottato, e si richiede all’Amministrazione Comunale interessata di garantire, qualora adotti il progetto definitivo della revisione generale del PRGC, il recepimento del regime urbanistico definito in sede di approvazione del progetto dell’opera in oggetto;

B) Prescrizioni relative alla Concessione Edilizia:

1. prima dell’inizio dei lavori il soggetto proponente dovrà:

a) comunicare all’Ufficio Tecnico del Comune, i nominativi del Costruttore e del Direttore dei Lavori;

b) adempiere agli obblighi previsti dalla L. 5/11/1971 n. 1086, prima dell’inizio delle opere in conglomerato cementizio o in struttura metallica;

2. i lavori, relativamente alla Concessione Edilizia, dovranno essere iniziati entro un anno dal presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate all’Ufficio Tecnico del Comune dal soggetto proponente. Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito ed eventualmente prorogato, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata.

C) Prescrizioni relative alla Autorizzazione di cui al D.Lgs.490/99:

1. le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scavo dovranno essere ripristinate a conclusione degli interventi;

2. per la viabilità di cantiere si richiede il ripristino e la manutenzione durante e a fine lavori.

D) Prescrizioni relative alla Autorizzazione di cui al R.D. n°523/1904:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche (sifonamento) indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, sia inoltre effettuato il calcolo della pendenza di compensazione;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

6. il parere si intende rilasciato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

7. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

8. ci si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

10. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà accertare l’esistenza di eventuali sovrapposizioni con altri interventi da effettuarsi da Enti diversi, al fine dì un corretto coordinamento nell’esecuzione delle opere.

E) Prescrizioni relative alla Autorizzazione di cui alla L.R. n°45/89:

1. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando stazione Forestale di Oulx che provvederà alla verifica e alla segnatura al piede degli alberi da abbattere;

2. i tagli delle piante ed il recupero del materiale legnoso dovranno avvenire senza realizzare piste o movimenti di terra; preferibilmente le piante dovranno essere tagliate a raso del suolo, senza sradicare le ceppaie, ma qualora per motivi di sicurezza debbano essere rimosse le stesse potranno essere eliminate con eventuale fresatura in loco, le cavità dovranno essere colmate, compattate e inerbite; le piante tagliate, se idonee e giuridicamente possibile, dovranno essere impiegate nell’ambito degli interventi compensativi previsti in progetto o cantieri limitrofi oppure rimesse nella disponibilità del Consorzio Forestale Alta Valle Susa;

3. non dovranno essere mantenuti scavi in trincea aperti, quali quelli per la posa di cavi e tubazioni interrati, dopo il 31 ottobre di ogni anno;

4. i residui di demolizione dei plinti degli impianti dismessi ed il materiale metallico derivante dagli impianti dovranno essere asportati dal versante;

5. tutte le superfici di scopertura che non riguardino piani viabili dovranno essere inerbite mediante la semina di un miscuglio erbaceo secondo i criteri indicati in progetto, entro sei mesi dal raggiungimento delle morfologie stabilite; le superfici completate entro agosto di ogni anno dovranno comunque essere seminate entro il mese di settembre dello stesso anno;

6. si estendano le opere di mitigazione alle aree già di pertinenza della sciovia “Baby-Clos de la Mais” non comprese nello sviluppo della nuova seggiovia e non destinate, come in progetto, ad essere pista;

7. il varco originato a monte del suddetto tratto dimesso di sciovia dovrà essere chiuso con rete di protezione per impedire il passaggio di fuoripista che potrebbero causare danni alla rinnovazione naturale o alle opere di mitigazione di cui al punto precedente;

8. occorrerà, in fase di progetto esecutivo, verificare la effettiva rispondenza delle caratteristiche geotecniche stimate e quelle reali, anche al fine di dimensionare correttamente la geometria ed il posizionamento delle opere fondazionali dei singoli sostegni sull’intero sviluppo del tracciato e delle stazioni di partenza e di valle;

9. la viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella indicata nella specifica cartografia di progetto e non dovranno essere realizzati scavi e riporti non strettamente inerenti i movimenti terra previsti;

10. particolare cura dovrà essere impiegata nella realizzazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali nelle zone di riporto del materiale scavato, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati; il riporto del materiale dovrà avvenire tramite rullatura con mezzi meccanici, per strati di spessore non superiore a 50 cm

F) Prescrizioni di carattere ambientale:

1. attesa la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti all’interno dei litotipi prevalenti, si prende atto della documentazione di progetto trattante tali problematiche prescrivendo quanto segue:

a. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità: in tal senso si rendono obbligatorie quanto meno tutte le considerazioni e disposizioni previste nel cap. 6 dell’elaborato R15-D-25-SI-001-0 denominato “Piano di sicurezza e di coordinamento”;

b. si ribadisce che ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati; in tal senso si rendono obbligatorie quanto meno tutte le considerazioni e disposizioni previste nell’elaborato R15-D29IA0120 denominato “Piano di monitoraggio delle fibre aerodisperse e delle polveri”;

c. si ribadisce che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

2. Si richiede l’obbligatoria e puntuale esecuzione di tutte le opere di demolizione, recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previste nel progetto;

3. relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei dovrà essere valutata ulteriormente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla normativa tecnica in materia di impianti di risalita;

4. nel prendere atto della viabilità di cantiere indicata e giudicata già idonea a sostenere il traffico veicolare indotto, si vincola al suo esclusivo impiego: eventuali attività manutentive della stessa dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale;

5. in merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

6. si raccomanda che la Direzione dei Lavori delle opere in oggetto sia affrontata da gruppi multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica;

7. fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A. ;

8. si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese nel presente atto;

- di dare atto che la realizzazione delle opere in progetto comporta una spesa di euro 2.053.041,25 che trova copertura finanziaria nel bilancio 2002 dell’Agenzia Torino 2006, cap. 1 sottocapitolo R15 del Bilancio Preventivo 2002 dell’Agenzia Torino 2006, come riportato sulla D.D. n. 378/02 in data 06.12.2002 del Direttore Tecnico Infrastrutture stradali e impianti montani, limitatamente all’importo di euro 1.856.065; per la restante spesa il TOROC, con nota prot. N. 02/3514 del 23.12.2002, ha confermato che l’intervento trova copertura finanziaria nell’ambito del Piano degli Interventi ex legge n. 285/2000;

- di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002, qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo equivale (ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/1994) a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e conseguentemente l’Agenzia, in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, dovrà provvedere all’indicazione dei termini di cui all’art. 13 della L. 2359/1865;

- di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dei lavori spetta agli organi competenti per legge;

- di dare atto che il progetto definitivo, completo delle opere elettromeccaniche tipizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà essere approvato dagli uffici regionali competenti, previo nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, rilasciato dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti