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Bollettino Ufficiale n. 04 del 23 / 01 / 2003

Codice 26.2
D.D. 16 gennaio 2003, n. 15

Giochi Olipici Invernali “Torino 2006". Progetto definitivo della ”Nuova Seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico con stazione intermedia “Melezet-Etarpà-Chesal” nel Comune di Bardonecchia. Conferenza di Servizi definitiva ex art. 9, commi da 3 a 8, della L. 285/2000

In data 27/09/2002, con D.D. n.446 del Responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi della Direzione Regionale Trasporti, sulla base del progetto preliminare presentato dall’Agenzia Torino 2006, sono state impartite le condizioni per pervenire ai necessari atti di consenso escludendo l’intervento dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito d’istanza presentata dall’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" (in seguito denominata Agenzia), in qualità di proponente, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, (prot. 12326/26.26.00 del 2 dicembre 2002), è stata attivata la Conferenza di Servizi ex art. 9, commi da 3 a 8, della L. 285/2000 per l’approvazione del progetto definitivo in oggetto.

Contestualmente l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” in qualità di stazione appaltante ha trasmesso, il progetto definitivo di cui all’art. 16, comma 4 della L. 109/1994 ed all’art. 25 del D.P.R. 554/99, in tre copie alla Regione Piemonte e copia degli estratti progettuali di interesse ad ognuno degli Enti chiamati ad esprimersi in Conferenza.

Con nota 12355/26.0 del 03/12/2002, il Direttore Regionale ing. Aldo Manto, ha nominato responsabile di procedimento l’ing. Giuseppe Iacopino, dirigente del settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Preso atto che, in data 05/12/2002, a cura della Regione Piemonte, Direzione Trasporti, in quanto Autorità competente, è stato pubblicato l’avviso di avvenuto deposito e avvio del procedimento, sul supplemento ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 49 della Regione Piemonte individuando, come funzionario istruttore del progetto, l’ing. Andrea Carpi.

Preso atto che il Direttore Tecnico dell’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, con D.D. prot. 373/02 del 29/11/2002, ha approvato il progetto definitivo in oggetto ed ha accertato che la spesa per la realizzazione della nuova seggiovia quadriposto in oggetto trova copertura finanziaria sul cap.1 sottocapitolo R07 nel Bilancio Preventivo 2002 dell’Agenzia Torino 2006 ed è finanziata a seguito della Determinazione del Direttore Amministrativo n. 312/02 del 28.10.2002 con mutuo del Raggruppamento Banca OPI Spa - DEXIA CREDIOP Spa - Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - aggiudicataria del servizio di finanziamento per gli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali in base al contratto stipulato in data 25.10.2002.

La documentazione di progetto prevede la realizzazione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico, in sostituzione degli impianti esistenti: la seggiovia biposto Melezet - Chesal e le sciovie Melezet - Etarpà I e II, per perfezionare il collegamento tra l’area di partenza di Melezet con la zona denominata Chesal, con una stazione intermedia a quota 1594 m s.l.m. nell’area dell’Etarpà, che consente l’accesso alle piste 23 bassa e 24 bassa adibite in fase olimpica alle gare di snowboard.

L’intervento si sviluppa su un versante ad esposizione Nord-Ovest, tra le quote 1365 e 1817m s.l.m.. La stazione di partenza è prevista nell’area pianeggiante di fondovalle sulla destra idrografica del Torrente Melezet, in coincidenza dell’attuale partenza delle due sciovie; la stazione di arrivo verrà posizionata circa 100 metri a monte dell’attuale stazione della seggiovia Melezet-Chesal nell’area di pianoro denominato Chesal.

Il sito interessato dall’intervento, localizzato in ambito montano di notevole pregio paesaggistico e ad elevata visibilità, si configura come versante a copertura arborea alternata a superfici a prato-pascolo ed è caratterizzato dalla presenza di impianti sciistici e di risalita, che hanno mutato, almeno in parte, il contesto paesistico-ambientale di riferimento, con il progressivo incremento degli elementi lineari del paesaggio costituiti dai tracciati delle piste e degli impianti di risalita.

CONSIDERATO

che Rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006” - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , il progetto dell’impianto rientra tra quelli allora definiti indispensabili, in accettazione delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni);

che lo strumento urbanistico del Comune di Bardonecchia, approvato con D.G.R. n. 27-41717 del 05.03.1985 definisce le aree su cui insistono la stazione di monte ed un tratto della linea in progetto, come “Aree attrezzate per lo sci (comprensori sciiistici)” normate dall’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione che prevede come destinazione prevalente quella “dell’esercizio di attività attinenti gli sport invernali, impianti di risalita, loro infrastrutture e relative pertinenze, oltre alle normali attività agricole”; parte della linea ricade nelle “Zone agricole”, in quanto l’articolo 22 delle N.T.A. al 3° comma prevede che le aree agricole “si estendono su tutto l’ambito del territorio comunale non regolamentato da altri specifici azzonamenti”; il 2° comma dello stesso articolo prescrive che in dette aree “oltre alle destinazioni di competenza specifica, possono essere utilizzate soltanto per esercizi degli sport invernali, impianti di risalita, loro infrastrutture e pertinenze.”; la stazione di valle e la restante parte di linea ricadono in “Zona integrata di sviluppo turistico” di cui all’Art.25 delle N.T.A. del PRGC. L’area d’intervento rientra nella perimetrazione dell’ambito 6/A di PRGC in località Melezet destinato anche al potenziamento delle attrezzature turistiche e ricettive. Pertanto, essendo le aree interessate dall’intervento proposto, già attualmente impegnate dall’arrivo di impianti di risalita, il progetto dell’impianto si può ritenere conforme allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Bardonecchia;

che, in merito agli aspetti paesistico ambientali, la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “ Torino 2006",”, ha confermato nella seduta del 19.12.02 il parere non ostativo in merito all’intervento già espresso con nota prot.n. 17444/19/19.20 del 17.09.02.;

che, da un punto di vista idrogeologico, non emergono particolari problematiche di carattere dissestivo che possano interessare direttamente il tracciato dell’impianto;

che le opere progettate ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex R.DL. n. 3267 del 30 dicembre 1923, paesaggistico ed ambientale ai sensi del D.lgs. 490/99 e in parte risultano gravate dal vincolo degli usi civici;

inoltre, valutate le possibili modificazioni indotte alla configurazione paesistica del territorio in oggetto e considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesistico-ambientali delle località;

tutto ciò premesso,

VISTI

* la L. 9 ottobre 2000 n. 285 “Interventi per i Giochi olimpici invernali ”Torino 2006"";

* la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

* la D.G.R del 7 ottobre 2002 n. 41-7279, Modifica ed integrazioni della D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001;

* la D.G.R. del 25 novembre 2002 n. 44 - 4336, Ulteriore modifica e integrazione D.G.R. n. 42-4336 del 5 novembre 2001;

* la D.G.R. 9 aprile 2001 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

* la legge 431/1985;

* il d.l. 490/1999;

* il R.DL. n. 3267 del 30 dicembre 1923;

* la L.R. 45/1989;

* la nota prot. n. 2346/UC/TUS del 10.12.2002 dell’Assessore E. Racchelli;

* la D.D. n. 7 del 10 gennaio 2003 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico, acquisita agli atti;

* il verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bardonecchia n. 209 del 19 dicembre 2002, acquisita agli atti;

* i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi indette nei giorni 18 dicembre 2002 e 13 gennaio 2003, acquisiti agli atti;

* i pareri ed i contributi tecnici, acquisiti agli atti;

IL DIRIGENTE

determina

a. di autorizzare il progetto definitivo della “Nuova Seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico con stazione intermedia ”Melezet-Etarpà-Chesal” nel Comune di Bardonecchia, subordinatamente alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate:

prescrizioni

1. siano rispettate le condizioni contenute nel verbale di D.G.R. del Comune di Bardonecchia n. 209 del 19.12.2003, con l’eccezione per quanto verbalizzato in sede di C.d.S. definitiva nella riunione del 13 gennaio 2003;

2. le somme relative al pagamento degli espropri di terreni vincolati da uso civico riportate nel piano particellare di esproprio siano destinate per il pagamento del canone di concessione d’uso, salvo conguaglio;

3. entro sei mesi dalla chiusura della conferenza dei servizi definitiva inerente l’oggetto, sia perfezionato quanto impartito dalla Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico per le aree gravate dal vincolo dell’uso civico come prescritto nella D.D. n. 7 del 10 gennaio 2003 del Responsabile del Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico;

4. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità: in tal senso si rendono obbligatorie quanto meno tutte le considerazioni e disposizioni previste nell’elaborato R07-D-25-SI-001-0 denominato “Piano di sicurezza e coordinamento”;

5. ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto esecutivo la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili e che le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati: in tal senso si rendono obbligatorie quanto meno tutte le considerazioni e disposizioni previste nell’elaborato R07-D29IA017 denominato “Piano di monitoraggio delle fibre aerodisperse e delle polveri”;

6. ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001;

7. nel corso dei lavori dovrà essere evitata il più possibile l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

8. relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei, dovrà essere valutata ulteriormente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla normativa tecnica in materia di impianti di risalita;

9. se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto per la realizzazione dell’impianto dovrà essere impiegato prioritariamente nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto o in cantieri pubblici limitrofi di sistemazione idraulica e territoriale, anche non olimpici, secondo le indicazioni del Consorzio Forestale Alta Val di Susa e nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

10. in merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

11. fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A. ;

12. particolare cura dovrà essere impiegata nella realizzazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali nelle zone di riporto del materiale scavato, al fine di impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati; il riporto del materiale dovrà avvenire tramite rullatura con mezzi meccanici, per strati di spessore non superiore a 50 cm;

13. non dovranno essere mantenuti scavi in trincea aperti, quali quelli per la posa di cavi e tubazioni interrati, dopo il 31 ottobre di ogni anno;

14. verrà realizzata la protezione del suolo con reti di juta, oltre che nell’area circostante la stazione di monte, anche nella zona di riporto per compensazione dei volumi posta intorno a quota 1.788 (pista 25);

15. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando Stazione Forestale di Bardonecchia che provvederà alla verifica degli alberi da abbattere; a tale fine gli esemplari governati ad alto fusto dovranno essere preventivamente segnati al piede;

16. per il taglio degli esemplari di larice previsto in progetto dovrà essere posta attenzione alla realizzazione del margine boscato con interventi di sfrangiatura per contenere le linearità del disegno del varco;

17. il vecchio tracciato delle sciovie Melezet-Etarpà I e II, dovrà essere recintato nei tratti soggetti a scarificatura per impedire l’accesso al bestiame pascolante;

18. la scarificatura prevista per favorire la rinnovazione del larice e acero montano dovrà essere limitata alla profondità di 20 cm;

19. gli impianti arborei dovranno essere realizzati con sesto medio 2 x 2 m e le piantine dovranno essere protette con tubi tipo “shelter”;

20. sulla strada di accesso alla fraz. Chesal e su quella di accesso alla stazione intermedia (1590 m s.l.m.), dovrà essere presente una cunetta al piede della scarpata di monte da mantenere in buone condizioni di manutenzione;

21. negli interventi di inerbimento da effettuarsi lungo il tracciato della linea, il miscuglio previsto in progetto dovrà essere addizionato di segale in ragione di 5 g/mq;

22. nel prendere atto della viabilità di cantiere indicata e del breve tratto di strada di nuova realizzazione nell’area intermedia Etarpà, si vincola al loro esclusivo impiego: eventuali attività manutentive della viabilità esistente dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale;

23. i residui di demolizione dei plinti degli impianti dismessi (seggiovia biposto Melezet-Chesal, sciovie Melezet-Etarpà I e II, linea elettrica a servizio della seggiovia Melezet-Chesal) ed il materiale metallico derivante dagli impianti, dovranno essere asportati dal versante;

24. gli interventi di recupero, mitigazione e compensazione previsti in progetto, dovranno essere avviati anche in corso d’opera ad iniziare dalle opere di ripristino e recupero vegetazionale delle aree occupate dalle strutture esistenti in demolizione;

25. tutte le superfici di scopertura che non riguardino piani viabili dovranno essere inerbite mediante la semina di un miscuglio erbaceo secondo i criteri indicati in progetto, entro 6 mesi dal raggiungimento delle morfologie stabilite; le superfici completate entro agosto di ogni anno dovranno comunque esser seminate entro il mese di settembre dello stesso anno;

26. le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scotico e di scavo dovranno essere ripristinate a conclusione degli interventi, così come le zone adibite ad aree di cantiere;

27. i previsti rivestimenti in pietra dei fabbricati in progetto dovranno essere realizzati con conci a spacco di adeguato spessore e pezzatura, da posare in coerenza con le tecniche costruttive locali;

28. per la copertura del magazzino interrato della stazione di valle dovrà essere previsto un adeguato riporto di terreno vegetale atto a permettere l’inerbimento proposto in progetto;

29. per i fabbricati adibiti a cabine di comando, si dovrà limitare lo sporto della falda di copertura, in corrispondenza del fronte e del retro dei fabbricati stessi;

30. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell’alveo del Rio Coche nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni, e sotto spinte idrauliche (sifonamento) indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, sia inoltre effettuato il calcolo della pendenza di compensazione;

31. le opere di protezione spondale dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

32. i manufatti di protezione spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

33. la movimentazione di materiale d’alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici; gli stessi scavi/movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili) ; durante il corso dei lavori di movimentazione è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare l’estrazione stessa;

34. i massi costituenti le protezioni spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

35. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

36. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

37. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

38. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

39. si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese nell’atto dirigenziale conclusivo del presente procedimento amministrativo;

40. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà accertare l’esistenza di eventuali sovrapposizioni con altri interventi da effettuarsi da Enti diversi, al fine di un corretto coordinamento nell’esecuzione delle opere.

Raccomandazioni

41. in merito al piazzale del Melezet si raccomanda che, si proceda nell’ambito delle opere olimpiche alla progettazione e realizzazione di un intervento complessivo di riqualificazione e inserimento paesaggistico, che tenga conto degli usi plurimi a cui già attualmente viene asservito e che sarà oggetto di un successivo iter progettuale autorizzativo;

42. si raccomanda alla Direzione dei Lavori delle opere in oggetto di avvalersi di professionalità multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati;

43. per la stazione intermedia in località Etarpà si valuti la possibilità di raccordare le scarpate di nuova formazione con l’andamento geomorfologico esistente utilizzando pendenze meno accentuate;

44. la briglia prevista sul rio Coche dovrà preferibilmente essere realizzata con gavetta in pietra considerata la dimensione del materiale lapideo trasportato dal corso d’acqua (modifica dell’elaborato di progetto R07_D29IA013_0);

b. Di dare atto conseguentemente delle autorizzazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 285/2000 secondo le procedure individuate con D.G.R. 42-4336 del 05/11/2001 e s.m.i..

c. Di incaricare ARPA Piemonte al monitoraggio ambientale di tutte le fasi realizzative.

Si rammenta, infine, che i dati dei quantitativi dei materiali inerti da movimentare (da reperire e/o in esubero), dovranno confluire nel Piano Generale Degli Inerti prevista dalla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) al fine del suo aggiornamento.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino