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Bollettino Ufficiale n. 04 del 23 / 01 / 2003

Codice 14
D.D. 27 novembre 2002, n. 983

Reg. (CE) n. 1257/1999 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte - Misura I “Altre Misure Forestali”, Azione 5 “Organizzazione e sviluppo dell’associazionismo nel settore forestale” - Forme associative a carattere regionale - Approvazione delle Norme Tecniche e Amministrative e apertura del bando per la presentazione delle domande di contributo

Visto il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) che modifica e abroga taluni Regolamenti e che prevede che le Regioni si dotino di un Piano di Sviluppo Rurale al fine della concessione del sostegno comunitario;

Visto il Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999;

Vista la versione definitiva del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte, che ha ottenuto il parere favorevole del Comitato STAR (Comitato delle Strutture Agricole) nella seduta del 25-27 luglio 2000, approvata con D.G.R. n. 118-704 del 31.07.2000 ed approvata con Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2507 def. del 07.09.2000;

Viste le Norme per l’attuazione della Misura I approvate con D.G.R. n. 26-3081 del 28 maggio 2001, riferite tra l’altro all’applicazione dell’Azione I.5 “Organizzazione e sviluppo dell’associazionismo nel settore forestale ”;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 807 in data 26 novembre 2001 con la quale sono state approvate le Norme Tecniche ed Amministrative per l’attuazione dell’Azione, l’apertura del bando, h stata ripartita la dotazione finanziaria tra le diverse tipologie di forme associative, ed h stata assegnata la somma complessiva, per il primo anno, di 75.000 Euro per la costituzione di forme associative a carattere regionale;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 543 in data 17 luglio 2002 con la quale sono state integrate le Norme Tecniche ed Amministrative per l’attuazione dell’Azione e per l’apertura del bando, approvate con Determinazione dirigenziale n. 807 in data 26 novembre 2001;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 617 in data 22 agosto 2002, con la quale h stata approvata la graduatoria di merito delle forme associative a carattere regionale, che sono state ammesse a finanziamento tutte le forme associative ammesse, e che le somme cosl impegnate, pari a 50.000 Euro per il primo anno, non esauriscono le risorse finanziarie disponibili;

Vista la D.G.R. n. 62-7037 in data 02-09-02, con la quale, a fronte delle modifiche al piano finanziario del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, h stata rimodulata la ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse Azioni della Misura I “Altre misure forestali”, ed in particolare le risorse assegnate all’Azione 5 “Organizzazione e sviluppo dell’associazionismo nel settore forestale” sono state ridotte a 0,9 Milioni di Euro circa;

Considerato che con D.D. n. 644/14 in data 05-09-202 si h provveduto alla rimodulazione delle risorse finanziarie proprie dell’Azione ed h stata finanziata la costituzione di un ulteriore gruppo di forme associative a carattere locale, attingendo alla graduatoria approvata con D.D. n. 618/14 in data 22-08-2002, e che con la rimodulazione sono stati impegnati tutti i fondi disponibili, ad esclusione di quelli gi’ assegnati alle forme associative a carattere regionale;

Considerato che obiettivo dell’Azione h quello di incentivare la creazione di forme associative, sia a carattere locale che a carattere regionale, che non sono stati completamente assegnati i fondi previsti per la istituzione di forme associative a carattere regionale e che pertanto l’obiettivo non h stato in tal senso completamente conseguito;

IL DIRETTORE

per le ragioni esposte in premessa

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e ss.mm. ed integrazioni;

Visto l’art. 23 della L R. 51/97

determina

1) di approvare le “Norme tecniche ed amministrative per l’attuazione dell’Azione I.5 ”Organizzazione e sviluppo dell’associazionismo nel settore forestale- Forme Associative a carattere regionale" allegate alla presente determinazione di cui fanno parte integrante;

2) di stabilire l’apertura del bando per l’accoglimento delle domande di contributo riferite all’Azione I.5 “Organizzazione e sviluppo dell’associazionismo nel settore forestale- Forme Associative a carattere regionale” per un periodo di quarantacinque giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

Il Direttore regionale
Nino Berger

Allegato

Reg. (CE) N. 1257/99 AZIONE I5 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’ ASSOCIAZIONISMO NEL SETTORE FORESTALE

NORME DI INDIRIZZO ED ATTUAZIONE FORME ASSOCIATIVE A CARATTERE REGIONALE

I. Interventi ammessi

E’ ammissibile a contributo l’organizzazione e la costituzione di Forme Associative a carattere regionale non aventi scopo di lucro, nelle forme giuridiche previste dall’ordinamento vigente, sia verticali che orizzontali. Nei limiti della dotazione finanziaria residuata dalla precedente programmazione potrà costituirsi una Forma Associativa a carattere regionale, di seguito indicata “associazione”, tra:

* Imprese di utilizzazioni forestali;

* Imprese, anche artigianali, di prima trasformazione;

* Imprese di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;

* Operatori del settore foresta - legno e della filiera foresta - legno - energia

* Altri soggetti, pubblici o privati, purché portatori di interesse diretto nel settore forestale;

La Regione Piemonte si riserva di adottare qualunque decisione volta alla costituzione di un’unica associazione a carattere regionale, per fusione di diverse proposte associative, tra soggetti di identica tipologia qualora ciò fosse ritenuto, oltre che economicamente e finanziariamente vantaggioso, utile al conseguimento degli obiettivi di organizzazione, integrazione ed aggregazione propri della Azione.

II. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per la costituzione di una forma associativa a carattere regionale è pari ad Euro 25.000 per l’anno 2003. La dotazione finanziaria per gli anni successivi sarà pari all’80%, al 60%, al 40% ed al 20% della spesa preventivata e ritenuta ammissibile, e comunque nell’ambito del massimale previsto per ciascun anno di finanziamento.

Beneficiaria del finanziamento previsto dalla presente Azione sarà l’associazione che si costituirà tra i soggetti indicati al punto precedente.

III. Condizioni di ammissibilità ed impegni

Per poter accedere al contributo l’associazione dovrà possedere almeno i seguenti requisiti, ed assumere gli impegni di seguito elencati:

* dovrà costituirsi con atto pubblico successivamente alla data di pubblicazione del bando;

* dovrà dotarsi di uno Statuto i cui contenuti dovranno essere conformi alle finalità dell’Azione ed agli indirizzi dettati dalle presenti norme ( allegato A). Lo Statuto dovrà, tra l’altro, prevedere esplicitamente:

* il rispetto dei vincoli e degli obblighi dettati dal Reg. (CE) 1257/99 e dalle Norme Attuative;

* una durata non inferiore al periodo di impegno, e pari ad almeno cinque anni successivi al pagamento dell’ultima annualità di finanziamento;

* il mantenimento degli elementi oggettivi e soggettivi che comportano il collocamento dell’associazione in posizione finanziabile della graduatoria regionale;

* il non perseguire fini di lucro;

* l’utilizzo del patrimonio residuo, dopo l’eventuale liquidazione, in caso di scioglimento successivo al periodo di impegno, per finanziare interventi previsti dall’oggetto sociale, o secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, ove applicabili;

* l’impegno a rendere pubblico e divulgare il proprio bilancio annuale;

* di accettare il controllo, anche mediante ispezioni, sulla attuazione, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sul mantenimento degli impegni assunti da parte della Regione Piemonte, dello Stato o della Unione Europea;

* di garantire il mantenimento dell’impegno e l’adesione degli associati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla erogazione dell’ultimo contributo;

* l’impegno a fornire l’assistenza tecnico-specialistica che si rendesse necessaria ai propri associati;

* l’impegno a favorire e promuovere il miglioramento delle capacità, conoscenze e competenze tecniche e professionali, anche attraverso l’acquisizione di nuove tecniche e metodologie innovative di lavoro e produzione ecocompatibili.

* dovrà essere costituita da un numero totale di associati, con sede nel territorio regionale, non inferiore a 10, e rappresentare una o più categorie di operatori appartenenti a più ambiti provinciali,

Non saranno ritenute ammissibili le domande di finanziamento:

* di associazioni che risultino costituite prima della data di apertura del bando;

* di associazioni i cui associati siano diversi da quelli ammessi;

* presentate da soggetti che si siano mostrati inadempienti nel corso di precedenti iniziative di aiuto pubblico o nei confronti dei quali si sono accertate irregolarità che hanno determinato la soppressione del contributo concesso;

* pervenute oltre il termine previsto dal bando;

* redatte su modulistica diversa da quella prevista dalle presenti norme;

* recanti correzioni, cancellazioni o abrasioni sul modulo di domanda e sugli allegati;

* incomplete, in quanto non corredate da tutta la documentazione prevista dal bando;

* in contrasto con gli indirizzi e le finalità della Azione e con le specifiche normative di legge;

* il cui Statuto non contenga gli elementi ritenuti essenziali, o contenga norme ed indirizzi in contrasto con le finalità e gli obiettivi previsti dalla Azione, e/o con le vigenti disposizioni di legge;

* prive dei dati essenziali per la valutazione.

IV. Presentazione della domanda

Le future associazioni possono presentare domanda di ammissione a finanziamento a far tempo dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale che approva le presenti norme. Le domande dovranno essere presentate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano presso la Regione Piemonte, Direzione Economia Montana e Foreste, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

Il termine ultimo per la spedizione o consegna è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della Determinazione stessa. Per il rispetto dei termini di accettazione delle domande farà fede unicamente la data di spedizione del plico o la data di protocollo, nel caso di consegna a mano.

All’atto della presentazione della richiesta di contributo dovrà essere presentata la seguente documentazione, redatta secondo gli appositi modelli allegati alle presenti norme:

* Modulo di domanda ( allegato B ), compilato in ogni sua parte (Istruzioni per la compilazione allegato C) e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa;

* Bozza di statuto o Statuto, qualora l’associazione si fosse nel frattempo costituita;

* Elenco dettagliato degli associati o futuri partecipanti alla forma associativa, dal quale si evinca la natura giuridica, il titolo di interesse a partecipare e qualunque altro elemento necessario alla valutazione;

* Per associati “Enti Pubblici”, copia conforme della deliberazione che ratifica la decisione o esprime l’intento di partecipare all’associazione ed autorizza il legale rappresentante ad agire;

* Per associati “Società”, copia conforme della deliberazione che ratifica la decisione o esprime l’intento di partecipare all’associazione ed autorizza il legale rappresentante ad agire. Ove il Legale Rappresentante possa agire indipendentemente da un mandato espresso o senza necessità di una deliberazione dell’organo sociale, ciò dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge;

* Progetto che illustri le attività e le iniziative che si intendono realizzare nel periodo di finanziamento, distinte per ciascun anno;

* Prospetto riassuntivo dei costi previsti per la costituzione ed il sostentamento nel primo anno, e dei costi previsti per il sostentamento negli anni successivi;

* Prospetto analitico dei costi che dettagli ed approfondisca le voci di spesa previste per la costituzione ed il sostentamento nel primo anno, e per il sostentamento negli anni successivi;

Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n. 746/83, convertito con modifiche con L. n.17/84, ed ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/00.

Tutta la documentazione deve essere presentata in busta chiusa contestualmente alla domanda e non potrà essere ulteriormente integrata o modificata. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l’inammissibilità e la reiezione della domanda. I requisiti per l’ammissione a finanziamento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, e mantenuti per l’intero periodo di impegno.

La Regione Piemonte si riserva di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica dell’ammissibilità delle proposte, all’attribuzione del punteggio, o connessa a successivi controlli.

Le attestazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive saranno soggette a controllo nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/00. L’accertamento di condizioni effettive in contrasto con quanto attestato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di legge, comporta la immediata archiviazione della domanda.

V. Selezione delle Domande

L’Amministrazione provvede a verificare, entro i 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione, l’ammissibilità delle domande, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, la conformità e completezza della documentazione presentata, la congruenza e coerenza agli indirizzi ed agli obiettivi della Azione ed alla attribuzione dei punteggi per l’inserimento nella graduatoria unica, fatta salva l’acquisizione di ulteriore documentazione, che potrà comportare lo slittamento del termine di cui sopra.

Il punteggio sarà attribuito sulla base dei criteri e delle priorità indicate di seguito.



Criterio

Prioritą

Punteggio Massimo

 

 

 

Numero di partecipanti superiore al minimo

A

1 punto per ogni ulteriore partecipante, sino ad un massimo di 30 punti

 

 

 

Attivitą previste in corso di impegno valutata ad insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione

A

20

 

 

 

Rappresentativitą delle eventuali diverse categorie, valutata ad insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione

 B

10

Alla valutazione della congruenza e coerenza della bozza di Statuto o dello Statuto e delle attività previste con gli obiettivi ed indirizzi previsti dall’Azione, all’esame di merito ed alla valutazione dei progetti di attività, alla verifica degli elementi che concorrono alla attribuzione del punteggio ed alla attribuzione dei punteggi stessi provvede un apposito nucleo di valutazione di livello dirigenziale istituito presso la Direzione Economia Montana e Foreste, e presieduto dal Direttore Regionale.

L’associazione sarà ammessa a finanziamento in funzione della graduatoria così ottenuta.

Le associazioni che non risulteranno finanziabili, sia perché riferite a domande respinte, sia perché collocate in zona della graduatoria non finanziabile, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l’approvazione ed il finanziamento in altre o successive, analoghe iniziative regionali.

A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo i seguenti criteri:

* Domanda che abbia conseguito il punteggio ponderato maggiore nelle classi di priorità A;

* Domanda che abbia conseguito il punteggio maggiore per il criterio “Attività previste in corso di impegno”;

Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base ad estrazione casuale.

A conclusione della fase di valutazione, il Direttore regionale, con proprio provvedimento, formula ed approva la graduatoria, comunica l’esito dell’istruttoria e della valutazione, il punteggio totale ottenuto e la posizione raggiunta nella graduatoria stessa.

I richiedenti risultati esclusi potranno, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, richiedere nelle forme previste dalla normativa vigente in merito al diritto di accesso, di visionare gli atti del nucleo di valutazione e, se del caso, presentare richiesta di riesame con le modalità previste dal P.S.R. regionale e dal Manuale delle Procedure e dei Controlli.

I richiedenti risultati esclusi potranno altresì presentare, entro 60 giorni dalla data della comunicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

VI. Variazioni

Non sono ammesse variazioni agli importi approvati e finanziati né di alcuno degli elementi che hanno concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione nella graduatoria regionale, fatte salve le modifiche dovute a correzioni per mero errore materiale, operate dalla Regione Piemonte.

Sono ammesse, previa comunicazione alla Regione Piemonte, variazioni in aumento nel numero degli associati, senza che ciò comporti un aumento del contributo concesso. Gli associati possono recedere dall’impegno unicamente se ciò non è causa di variazione del punteggio ottenuto in una misura tale da comportare il collocamento dell’associazione stessa in posizione non finanziabile della graduatoria regionale. Tali variazioni saranno comunque oggetto di verifica del mantenimento dei requisiti previsti e non richiederanno la modifica del provvedimento di autorizzazione.

VII. Modalità di attuazione

La costituzione dell’associazione potrà avere luogo unicamente in data successiva alla pubblicazione del bando. Le associazioni potranno costituirsi prima del rilascio del provvedimento di ammissione a contributo a tutto loro rischio e pericolo, senza che ciò comporti alcun obbligo di finanziamento per la Regione Piemonte, o titolo preferenziale per l’approvazione od il finanziamento in altre o successive, analoghe iniziative regionali.

Il provvedimento di ammissione a contributo riporta: le spese ammesse, distinte per ciascuno dei cinque anni di finanziamento; l’importo massimo finanziabile; le modalità ed i tempi per l’erogazione di eventuali anticipi, stati di avanzamento e saldo; stabilisce altresì il termine entro cui l’associazione, se non ancora costituita, dovrà costituirsi, ed ogni altra prescrizione, modalità o procedura per la corretta e puntuale realizzazione dell’Azione e per il suo monitoraggio e controllo.

VIII. Costi ammissibili

Sono considerati preventivabili i seguenti centri di costo :

* Spese di costituzione;

* Spese di funzionamento e gestione;

* Spese per consulenza ed assistenza tecnico - specialistica.

In particolare si ritengono ammissibili i successivi costi, purché sostenuti successivamente la formale costituzione:

1- Spese di costituzione:

1.a- Spese notarili, bolli;

1.b- Spese di registrazione;

1.c- Spese di consulenza.

2- Spese di funzionamento e gestione:

2.a- Spese di locazione e messa a norma dei locali;

2.b- Spese di acquisto arredi ed attrezzature d’ufficio connesse alle attività;

2.c- Spese di acquisto materiale hardware e software;

2.d- Spese per la stipula di contratti di fornitura, di allacciamento ai servizi, apertura e tenuta conti correnti;

2.e- Spese per personale amministrativo e di segreteria, oneri sociali compresi;

2.f- Spese per personale tecnico, oneri sociali compresi.

3- Spese per consulenza ed assistenza:

3.a- Spese per consulenza ed assistenza specialistica in materia fiscale, tributaria e sociale;

3.b- Spese per consulenza ed assistenza tecnica in campo forestale.

Non sono ammissibili a contributo le spese per:

* Acquisto di locali;

* Acquisto di automezzi;

* Leasing;

* Gettoni di presenza per le cariche elettive dell’associazione;

Saranno ammesse unicamente le spese sostenute successivamente la formale costituzione. Le spese sostenute a qualunque titolo antecedentemente la costituzione non saranno ritenute ammissibili.

Le spese saranno riconosciute previa presentazione di idonea documentazione giustificativa e dovranno essere documentate secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1685/2000, dal P.S.R. regionale e dal Manuale delle Procedure e dei Controlli di Ag.E.A.. L’I.V.A., qualora ne fosse possibile il recupero, non sarà ammessa a finanziamento e non sarà oggetto di contributo.

Il provvedimento di ammissione indicherà in modo dettagliato la tipologia e le modalità di presentazione della documentazione giustificativa. L’associazione ha l’obbligo di annullare tutta la documentazione fiscale in originale con la seguente dicitura: “Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 della Regione Piemonte - Sviluppo dell’associazionismo - anno 200_”. Tutta la documentazione fiscale dovrà risultare quietanzata.

L’associazione ha l’obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell’ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo. Resta fermo l’obbligo per l’Associazione del rispetto di tutte le vigenti norme in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori.

Le spese documentate nel primo anno saranno riconosciute sino alla concorrenza del massimale, fissato in 25.000 Euro. Le spese documentate negli anni successivi saranno riconosciute nella misura massima dell’80% per il secondo anno, del 60% per il terzo anno, del 40% per il quarto anno e del 20% per il quinto ed ultimo anno della spesa ritenuta ammissibile, o del massimale annuo, fissato in 20.000 Euro, qualora le spese risultassero superiori.

Gli importi di spesa previsti per ciascun anno ed approvati con provvedimento della Direzione Economia Montana e Foreste sono riportati quali valori massimi ammissibili. Tali valori saranno proporzionalmente ridotti qualora le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori alla spesa annualmente prevista dal provvedimento. Non saranno riconosciute a rendiconto, e non saranno finanziate, le spese rendicontate difformemente a quanto previsto dalle presenti norme e dal provvedimento autorizzativo.

IX. Finanziamento previsto

Il finanziamento è costituito da contributi in conto capitale erogati per i primi 5 anni di attività dell’associazione, di intensità pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile ed autorizzata, e di intensità decrescente di una quota pari al 20% per gli anni successivi, ovvero pari all’80% nel 2004, al 60% nel 2005, al 40% nel 2006 ed al 20% nel 2007 della spesa preventivata e ritenuta ammissibile, nell’ambito dei massimali previsti.

Annualmente sarà liquidata la quota di finanziamento individuata nella autorizzazione, con le successive modalità:

- Stato di avanzamento primo anno , pari al 50% dell’ammontare complessivo, a seguito di presentazione di dichiarazione attestante l’avvenuta costituzione della Associazione, apertura della sede ed avvio delle attività. Detta certificazione dovrà essere accompagnata da copia autenticata nelle forme di legge della documentazione giustificativa delle spese sostenute, pari ad almeno il 50% dei costi preventivati.

- Stato di avanzamento anni successivi , pari al 50% dell’ammontare complessivo, a seguito di presentazione di dichiarazione attestante il prosieguo delle attività, e di copia autenticata nelle forme di legge della documentazione giustificativa delle spese sostenute, pari ad almeno il 50% dei costi preventivati.

- Saldo Annuale, pari a non oltre il 50% dell’ammontare residuo complessivo, da erogare dietro presentazione di copia autenticata nelle forme di legge della documentazione giustificativa delle spese sostenute ed a seguito di esito positivo del controllo del rendiconto annuale.

Le associazione hanno la facoltà di richiedere, in sostituzione dello stato di avanzamento previsto, un anticipo pari al 20% dell’investimento, dietro presentazione di una fideiussione di importo pari all’acconto, maggiorata di una quota del 10% dello stesso, quale copertura degli interessi e delle sanzioni che dovessero essere richiesti nel caso di restituzione delle somme liquidate per inadempienza agli impegni assunti. Tale fideiussione dovrà essere accesa nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n. 65-3341 in data 25-06-2001, così come modificata dalla D.G.R. n. 48-3525 in data 16-07-2001, presso banche, compagnie di assicurazione od intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, e sarà svincolata contestualmente al pagamento del saldo da parte dell’Organismo Pagatore (Ag.E.A.).

Gli importi massimi indicati nel provvedimento di finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto previsto o risultino non ammissibili. Qualora fosse riconosciuta a rendiconto una spesa complessiva inferiore all’ammontare delle somme già erogate, la Regione Piemonte provvederà al recupero dell’indebito secondo le modalità e nei tempi determinati con apposito provvedimento.

La Regione Piemonte provvede alla liquidazione delle quote annuali di finanziamento (stato di avanzamento o eventuale anticipo, saldo), previa verifica della documentazione presentata a rendicontazione e del mantenimento degli impegni assunti, della conformità delle attività svolte con il prospetto delle attività approvato, della congruità della spesa, della completezza e regolarità della documentazione giustificativa della spesa, con l’inserimento in apposito elenco di liquidazione che viene trasmesso alla Ag.E.A..

Il pagamento delle somme ritenute ammissibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti, è effettuato dalla Ag.E.A.

Entro il termine fissato nel provvedimento di ammissione a contributo dovrà essere presentata alla Direzione competente tutta la documentazione prevista per la rendicontazione annuale, composta da:

* Relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno finanziato

* Rendicontazione generale riassuntiva delle voci di spesa

* Rendicontazione analitica delle spese sostenute e relativa documentazione giustificativa in copia autenticata nelle forme di legge a giustificazione della spesa

* Relazione sintetica sulle attività che si attueranno nell’anno successivo

La Direzione competente potrà ulteriormente dettagliare ed ampliare la documentazione ritenuta necessaria e le modalità di presentazione con l’emissione dell’atto autorizzativo.

La Regione Piemonte, al ricevimento della documentazione per la rendicontazione, provvede a verificarne la regolarità contabile e finanziaria, riservandosi di effettuare controlli sull’attività.

Qualora gli organi comunitari o nazionali modifichino le condizioni di accesso al finanziamento, di ammissibilità della spesa, o le somme stanziate, la Regione Piemonte potrà operare, anche in corso d’esercizio, le necessarie variazioni al programma approvato al fine di garantirne l’ultimazione nei limiti delle effettive disponibilità.

Non sono ammesse forme di cumulo con altri finanziamenti direttamente erogati a qualunque titolo dalla Comunità Europea, lo Stato o la Regione per gli stessi scopi.

X. Monitoraggio , controllo e verifica delle attività formative

La regione potrà attivare le azioni di monitoraggio e di controllo che riterrà più opportune per garantire che l’attività svolta sia coerente con gli obiettivi ed indirizzi propri dell’Azione e con quanto stabilito dal prospetto delle attività presentato ed approvato, ivi comprese eventuali variazioni concordate.

Le disposizioni inerenti il monitoraggio, il controllo, la verifica e rendicontazione sono oggetto di specifici provvedimenti della competente Direzione. Tali disposizioni saranno portate a conoscenza dei beneficiari con il provvedimento autorizzativo.

Qualora gli incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità o inadempienze non sanabili rispetto agli impegni assunti, fatte salve eventuali, ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, la Direzione competente disporrà e notificherà con proprio atto amministrativo la sospensione dell’autorizzazione e l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento e recupero delle somme già erogate, maggiorate dei relativi interessi.

XI. Impegni delle Associazioni Beneficiarie

L’associazione è responsabile della corretta esecuzione delle attività, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad essi connessi; è altresì responsabile di ogni altra dichiarazione sostitutiva resa.

L’associazione beneficiaria ha l’obbligo di proseguire la propria attività per un periodo non inferiore ad anni 5 dalla corresponsione del contributo relativo all’ultima annualità finanziata, di non distogliere od alienare i beni in possesso o comodato d’uso afferenti alla associazione; non modificare il proprio Statuto nel periodo di validità dell’impegno se non previa notifica ed autorizzazione della Regione Piemonte.

XII. Informativa in Riferimento al Trattamento Dati Personali

(ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96)

Con l’invio della domanda di finanziamento e della relativa documentazione, la Regione Piemonte entrerà in possesso di alcuni dati personali riguardanti gli associati. Tali dati sono necessari allo svolgimento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati solo a tale scopo.

XIII. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme nazionali che regolano la materia, nonché a quanto previsto nel Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 della Regione Piemonte ed ai contenuti del Manuale delle Procedure di Ag.E.A. per la realizzazione degli interventi previsti dal P.S.R. regionale.

Allegato A

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO

Con la Domanda di concessione del contributo la forma associativa a carattere regionale deve presentare bozza dello Statuto che si intende adottare o una copia di esso, qualora essa si sia nel frattempo costituita. Lo Statuto, in originale od in bozza, deve essere redatto secondo quanto previsto e nelle forme di legge, e deve inoltre prevedere, opportunamente adattate alle esigenze ed alle caratteristiche precipue di ciascuna forma associativa, almeno le seguenti indicazioni ed indirizzi, anche in forma diversa da quelli proposti, purché nel rispetto dei principi, indirizzi ed impegni indicati di seguito o necessari per il conseguimento degli obiettivi propri dell’Azione.

Oggetto sociale

L’associazione riconosce l’irrinunciabile importanza che il bosco e le foreste assumono quale elemento di primaria importanza per la conservazione e protezione dell’ambiente naturale, per la salvaguardia del territorio e dell’assetto idrogeologico, per la valorizzazione e salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed il loro ruolo per lo sviluppo economico, culturale e sociale.

L’associazione non ha scopo di lucro.

L’associazione ed i propri associati danno atto degli impegni assunti e dei vincoli ed obblighi dettati dal Reg. (CE) 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000 - 2006, dalle norme di attuazione e dalle prescrizioni contenute nel provvedimento con cui è stato assentito il finanziamento, e accettano il controllo sul mantenimento di tali impegni e sull’osservanza dell’oggetto sociale da parte degli organi di controllo.

L’associazione mira all’accrescimento e miglioramento professionale ed imprenditoriale dei propri associati, valorizzandone le esperienze e le conoscenze, anche promuovendo e realizzando attività di aggiornamento e formazione.

L’associazione mira al conseguimento di valide prestazioni economiche dei propri associati, anche favorendo e promuovendo la conoscenza e l’introduzione di innovazioni tecnologiche, ed attraverso appropriate azioni di promozione e di marketing.

L’associazione attua una politica sociale di assistenza tecnico - specialistica, assicurando ai propri associati il supporto decisionale, professionale e tecnico che si rende necessario per il conseguimento degli obiettivi sociali.

Durata dell’Associazione

La durata dell’associazione è fissata alla data entro cui scadrà il periodo di impegno assunto nell’ambito della Misura I, Azione 5 del Reg. CE 1257/99 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006" della Regione Piemonte, pari ad almeno cinque anni dall’ultimo contributo erogato. L’associazione dà conto che, in caso di scioglimento anticipato rispetto all’eventuale periodo di impegno assunto nell’ambito della Misura I, Azione 5 del Reg. CE 1257/99 ”Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006" della Regione Piemonte, sarà tenuta alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati di interessi.

Allegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (Reg. CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999)

Misura I - Azione 5

Organizzazione e sviluppo dell’associazionismo nel settore forestale

forme associative a carattere regionale

La domanda di ammissione a finanziamento è costituita da:

* QUADRO A - contiene i dati identificativi della Forma Associativa che richiede l’accesso al finanziamento e del rappresentante legale o delegato, e la modalità di pagamento prescelta.

* QUADRO B - contiene la tipologia di forma associativa, la forma giuridica prescelta ed i costi previsti;

* QUADRO C - contiene informazioni di carattere generale relative alla forma associativa.

* QUADRO D - contiene l’elenco dei documenti allegati alla domanda di ammissione a finanziamento:

* QUADRO E - contiene le dichiarazioni di accettazione delle condizioni e degli impegni conseguenti alla ammissione a contributo.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all’ Ufficio competente nei termini e con le modalità contenute nel bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Ogni pagina deve essere firmata dal richiedente o dal delegato a presentare la domanda.

Pagina 1 QUADRO A - RICHIEDENTE

SEZ. I Dati identificativi del richiedente

Riquadro 1 - Richiedente

Deve essere obbligatoriamente inserita la RAGIONE SOCIALE (denominazione della forma associativa) e, ove la forma associativa si fosse nel frattempo costituita, i dati relativi a CODICE FISCALE, PARTITA IVA, eventuale Codice di iscrizione alla Camera di Commercio. Qualora ricorrano le condizioni per l’esonero dal possesso della PARTITA IVA, va barrata la relativa casella delle dichiarazioni finali ( Quadro E )

Riquadro 2 - Domicilio o Sede legale

Riportare i dati relativi alla sede legale della forma associativa, ove essa fosse già stata stabilita. Indicare il codice ISTAT della Provincia e del Comune; a tal fine si fa riferimento alla normativa di attuazione del Reg. CE 1251/99 (Disposizione Commissariale AIMA n. 131 del 04.04.2000. Specifiche tecniche di compilazione delle dichiarazioni sulla modulistica dell’AIMA in liquidazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18.05.2000), in cui viene riportato l’elenco dei Comuni d’Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del Comune stesso, e la sigla della provincia.

Riquadro 3 - Ubicazione azienda o impianto produttivo

Il quadro non deve essere compilato.

Riquadro 4 - Rappresentante legale/delegato a presentare la domanda

Vanno indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale, sia esso il delegato a presentare la domanda ovvero il legale rappresentante ove la forma associativa si fosse già costituita. Il campo “codice ISTAT” deve essere compilato secondo le modalità riportate per il riquadro 2.

SEZ. 2 Modalità di pagamento prescelta

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste solo se la forma associativa risulta già costituita all’atto della presentazione della domanda.

Pagina 2 - QUADRO B Forma Associativa e spese previste

SEZ. I Dati economici

Nella sezione sono riportate le tipologie di forma associativa ammesse a finanziamento nell’ambito della attuazione della Misura I, Azione 5 del Piano di Sviluppo Rurale ai sensi del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.

Il richiedente deve barrare il campo riferito alla sola tipologia “regionale” indicando negli appositi spazi a fianco di essa, l’importo delle spese previste per il primo anno, l’importo complessivo delle spese previste negli anni successivi al primo e sino al quinto, l’importo totale della spesa prevista nel quinquennio.

SEZ. 2 Forma giuridica

Dovrà essere indicata la forma giuridica prescelta della forma associativa facendo riferimento all’articolo del C.C. o della noma giuridica di riferimento, e barrando l’apposita casella se non ancora costituitasi, od indicando la data di costituzione se la forma associativa si è nel frattempo già costituita.

Pagina 2 QUADRO C - Notizie sulla forma associativa

Devono essere forniti i dati riassuntivi relativi alla forma associativa realizzata o che si intende realizzare, indicando la tipologia e numero di associati, Non dovranno essere compilate le caselle riferite alla superficie forestale, non contingente.

Pagina 2 - QUADRO D - Allegati

Indicare la documentazione allegata alla domanda di ammissione a finanziamento barrando l’apposita casella.

Pagina 2 - Quadro E - Dichiarazioni ed impegni

Indicare il cognome e nome del rappresentante legale o delegato a presentare la richiesta di finanziamento.

Nel caso in cui la forma associativa da costituire o nel frattempo costituita non sia in possesso della PARTITA IVA in quanto non si prevede di esercitare attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 26.10.1972 N. 633, occorre barrare il relativo campo.

La domanda può essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a riceverla, o può essere firmata e spedita allegando copia chiara e leggibile di un documento di identità, secondo quanto previsto dall’ art. 38 del D.P.R. n. 445/00.