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Bollettino Ufficiale n. 04 del 23 / 01 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 693-321957/2002 del 18.12.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 693-321957 del 18.12.2002:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Sig. Spagnotto Mario la concessione di derivazione d’acqua dal T. Stura di Lanzo a mezzo del Canale di Fiano in Comune di Fiano in misura di mod. max 0.23 e medi 0.05 ad uso piscicolo;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 17/4/1984 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo le periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/11/2002:

(omissis)

Art. 7
Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alla restituzione ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Il prelievo in questione non dovrà comportare in nessun modo un maggiore prelievo di acqua dal T. Stura di Lanzo, rimanendo pertanto nelle competenze assentite alla derivazione dal T. Stura di Lanzo a mezzo del Canale di Fiano e la durata della concessione sarà comunque subordinata a quella relativa alla stessa derivazione dal T. Stura di Lanzo a mezzo del Canale di Fiano.

Trattandosi inoltre di utenza che beneficia delle opere di presa e derivazione del Canale di Fiano, in attesa della formalizzazione della convenzione di couso il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del suddetto Canale, a titolo do coutenza ed a termine dell’art. 47 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 un concorso alle spese di gestione annuali quale risulterà dalla ripartizione delle stesse in base ad accordi tra le parti.

(omissis)