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Bollettino Ufficiale n. 03 del 16 / 01 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 64-8035
Reg. 1260/99 - DOCUP 2000/2006 Obiettivo 2 - Indirizzi interpretativi ed applicativi dellart. 29 comma 4 e dellart. 30 comma 4 Reg. (CE) 1260/99
A relazione dellAssessore Pichetto Fratin:
La Commissione Europea con Decisione C (2001) 2045, assunta in data 07/09/2001, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (di seguito denominato DOCUP) per lobiettivo 2 della Regione Piemonte, redatto ai sensi del Regolamento (CE)1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2000/2006;
con deliberazione n. 51-4056 del 01/10/2001 la Giunta Regionale ha preso atto della citata decisione di approvazione del DOCUP per lobiettivo 2 - programmazione 2000/2006;
con deliberazione n. 83-4453 del 12/11/2001 la Giunta Regionale ha approvato, sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 31/10/2001, il Complemento di Programmazione nella sua versione definitiva, tramite il quale viene delineata la strategia di attuazione secondo larticolazione degli assi e delle misure dintervento, conformemente agli indirizzi del DOCUP;
rilevato che:
con deliberazione n. 26-4892 del 21/12/2001, la Giunta Regionale ha approvato il documento denominato Criteri della regia regionale con il quale sono fissate precise modalità procedurali per lattuazione delle misure e delle linee di intervento che rientrano nellinteresse principale degli enti pubblici e che risultano essere le seguenti:
* 2.3 Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico;
* 2.5b Sviluppo del sistema dei prodotti turistici territoriali e termali;
* 3.2 Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici;
* 4.1a Riqualificazione edifici ed aree a funzione sociale plurima;
* 4.2b Realizzazione infrastrutture territoriali per lo sviluppo imprenditoriale;
con determinazione n. 32 del 26/3/2002 - assunta dal responsabile della direzione regionale Industria - e n. 139 del 27/9/2002-assunta dal responsabile della direzione regionale Turismo Sport Parchi sono stati approvati - con riferimento alle misure 2.3, 2.5 b), 3.2, 4.1 a) e 4.2 b) - i bandi per laccesso ai finanziamenti a valere sul DOCUP 2000/2006;
a seguito della pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R. supplemento al n. 14, del 4/4/2002) dei bandi suddetti, i soggetti legittimati hanno inoltrato le domande per laccesso ai finanziamenti in questione e gli uffici delle direzioni regionali competenti hanno avviato listruttoria di merito, ai fini dellammissione al finanziamento e della relativa quantificazione del contributo a carico del DOCUP.
Visto il disposto dellarticolo 29 comma 4 del regolamento CE n. 1260/99 (da leggersi in connessione con il 40° considerando contenuto nelle premesse del precitato regolamento) che pone un limite alla partecipazione dei Fondi strutturali (nella fattispecie: del F.E.S.R.) al finanziamento di investimenti infrastrutturali nei casi in cui linvestimento da finanziare si configuri come uninfrastruttura in grado di generare entrate nette (art. 29.4: Se lintervento....comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dellentità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dellimpegno nazionale di bilancio.
In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:
a)nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:
i) omissis
ii) il 25 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica lobiettivo 2 )
_________
40 (considerando:........è opportuno definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25% del costo totale dellinvestimento).
Visto il disposto dellarticolo 30 comma 4 lettera a) Reg. 1260/99 che prescrive, fra laltro, che il finanziamento a carico dei Fondi (nella fattispecie: il F.E.S.R.) disposto a beneficio di un progetto o di unazione sia condizionato al fatto che, per un periodo di ...cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dellautorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi.... il progetto finanziato ... non subisce modificazioni sostanziali .......che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di uninfrastruttura.....
Considerato che le disposizioni di fonte comunitaria sopra citate pongono problemi interpretativi che condizionano lesito dellistruttoria in corso:
- sotto il profilo della quantificazione del finanziamento a valere sul DOCUP, per quanto concerne la applicazione dellart. 29.4;
- sotto il profilo dei vincoli da imporre al soggetto beneficiario del finanziamento, per quanto concerne l applicazione della prescrizione dellart. 30.4 sopra riportata.
Atteso che, relativamente allapplicazione dellart. 29.4 precitato è necessario definire nellordine:
- 1) il tasso di attualizzazione da applicare ai costi ed ai ricavi preventivabili per il periodo di vita economica del bene (la cui quantificazione è propedeutica alla verifica della sussistenza o meno di entrate nette ritraibili dallinvestimento);
- 2) se la limitazione posta dalla norma alla partecipazione del FESR al finanziamento operi esclusivamente nel caso in cui linvestimento generi entrate nette consistenti (pari o superiori, cioè, al 25% del costo totale dellinvestimento, così come recita il 40° considerando), per cui, allopposto, nelle ipotesi in cui si verifichi la sussistenza di entrate nette non consistenti si applichi il normale tasso di partecipazione del FESR quale previsto dal DOCUP - Complemento di programmazione;
- 3) in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se la partecipazione del FESR sia da applicarsi nella entità - limite fissata al 4° comma art. 29-par.a) subpar. ii) - (ovverosia: 25% dei costi ammissibili), a prescindere dalla eventuale maggiore entità delle entrate nette consistenti (e, quindi, anche nel caso in cui il rapporto tra entrate nette e costo totale dellinvestimento sia superiore al 25%, rapporto stabilito dal 40° considerando) ovvero se la partecipazione del FESR debba essere ulteriormente ridotta in proporzione alla maggior consistenza delle entrate nette rispetto al limite minimo di cui al 40° considerando (margine lordo di autofinanziamento);
- 4) se, nelle fattispecie in cui ricorra lapplicazione della limitazione di cui allart.29.4, possa mantenersi invariato il tasso di finanziamento a carico della quota nazionale (risorse statali + risorse regionali) ovvero se anche tale tasso di partecipazione debba essere corrispondentemente ridotto.
Atteso che, relativamente allapplicazione della prescrizione di cui allart. 30 .4 lettera a) sopra riportata, è necessario stabilire se da tale norma discenda un divieto assoluto di alienazione (per cinque anni dallammissione a contributo) dei beni realizzati con il finanziamento del DOCUP ovvero se con la dizione ...cambiamento nella natura della proprietà ..si intenda porre un divieto non al mutamento nella titolarità del diritto di proprietà del bene in quanto tale ma a fatti od atti che alterino la destinazione e le finalità del medesimo rispetto a quelle che diedero causa al finanziamento.
Considerato:
che non sono rinvenibili, a tuttoggi, interpretazioni (ufficiali e formalizzate) delle disposizioni in argomento, formulate dai servizi della Commissione o dello Stato membro, che ne consentano unapplicazione uniforme (in ambito comunitario e/o nazionale) da parte dei soggetti competenti alla gestione dei Fondi strutturali per lobiettivo 2;
che tale esigenza di un supporto interpretativo uniforme è stata evidenziata anche da altre Regioni e che a tal fine la Direzione regionale industria ha elaborato una proposta che ha sottoposto al lamministrazione centrale competente per il coordinamento che, però, non ha, a tuttoggi, fornito alcun riscontro.
Atteso che, sebbene gli uffici delle direzioni regionali responsabili dellattuazione delle misure sopra indicate abbiano ultimato listruttoria delle domande di finanziamento pervenute nel primo ambito temporale utile (13/5/2002 - 12/7/2002), non è possibile assumere i provvedimenti di ammissione al finanziamento in pendenza di uno stato di incertezza interpretativa delle due disposizioni regolamentari sopra richiamate e ciò comporta un ritardo nella realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento con conseguente ritardo nellutilizzo delle risorse comunitarie.
Tenuto conto che linterpretazione e lapplicazione delle disposizioni in argomento (in quanto incidono sullentità del finanziamento a carico del DOCUP e sullinalienabilità - seppur temporanea - del bene generato dallinvestimento) comporteranno verosimilmente notevoli conseguenze sulla fattibilità degli interventi proposti a finanziamento e, quindi, sul livello di attuazione e di efficacia del programma e ciò in specie per interventi di particolare interesse ed impatto socio economico ma, al contempo, potenzialmente generatori di entrate nette (quali gli interventi di recupero di siti industriali dimessi e degradati allinterno delle grandi conurbazioni, quali le aree attrezzate e le aree ecologicamente attrezzate).
Ritenuto,pertanto, opportuno e necessario formulare indirizzi interpretativi che siano al contempo compatibili con le finalità delle disposizioni comunitarie in causa ma non ostativi alla realizzazione di interventi che rappresentano, per le comunità locali che li hanno proposti e per la Regione che ne ha valutata la rispondenza ai propri obiettivi, un interesse rilevante.
Formulate le seguenti valutazioni in ordine al disposto dellart. 29.4:
- 1 ) relativamente al tasso di attualizzazione da applicare ai costi ed ai ricavi, appare ragionevole assumere un valore prossimo al tasso debitore applicato dalla Cassa Depositi e prestiti (5,15%) per finanziamento di infrastrutture: tale valore viene stabilito al 6%, fermo restando che tale tasso dovrà essere ricondotto ad un valore medio che sarà eventualmente convenuto, in futuro, a livello nazionale o comunitario con contestuale (ove ne ricorrano i presupposti) riduzione od incremento del contributo già deliberato a carico del DOCUP;
- 2) per quanto concerne lindividuazione delle fattispecie in cui deve trovare applicazione la limitazione di finanziamento in questione, si ritiene che la lettura del combinato disposto dellart. 29.4 e del 40° considerando conducano a ritenere applicabile la limitazione in questione esclusivamente nei casi in cui si sia in presenza di entrate nette consistenti quali definite al 40° considerando precitato;
- 3) relativamente alla percentuale di finanziamento a carico del FESR da applicarsi nel caso di entrate nette superiori al 25% del costo dellinvestimento, si ritiene che lapporto del FESR debba essere rapportato al margine lordo di autofinanziamento, in coerenza con il principio ricavabile dalla normativa comunitaria in questione;
- 4) sul punto della invarianza o, viceversa, della riducibilità del tasso di partecipazione della quota nazionale (risorse statali + risorse regionali) al finanziamento dellintervento nei casi in cui ricorra la fattispecie delle entrate nette consistenti, si ritiene che debba essere mantenuta invariata la quota di apporto nazionale sia in base ad una considerazione giuridica (la disposizione del regolamento comunitario non può che valere nei confronti dellapporto a carico dei Fondi strutturali comunitari e, peraltro, la medesima disposizione non impone una contestuale riduzione dellapporto nazionale) sia con riferimento a considerazioni di opportunità (una corrispondente riduzione della contribuzione a carico della quota nazionale precluderebbe la realizzazione di quegli interventi - per esempio di recupero di siti fortemente degradati in aree urbane - per i quali il soggetto attuatore non è oggettivamente in grado di provvedere in assenza di un consistente apporto addizionale a cofinanziamento).
Formulate le seguenti valutazioni in ordine al disposto dellarticolo 30 .4-lettera a):
la limitazione di cui allart. 30.4 lettera a), nella parte in cui preclude di apportare ... modificazioni sostanziali ....... che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di uninfrastruttura.... , deve essere intesa non come un divieto assoluto di alienazione del bene realizzato con il finanziamento dei Fondi strutturali ma come un divieto di alterazione della finalità e della funzione economico-sociale che hanno giustificato il finanziamento: a ciò si perviene muovendo da una lettura della disposizione in argomento in connessione con quanto espresso nel 41 ° considerando (..per assicurare efficacia ed incidenza durevole allazione dei Fondi , un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito ...ad unoperazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante tale da sviare loperazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale): occorrerà, invece e correttamente, evitare che per effetto di un cambiamento di proprietà si realizzi uno sviamento del bene dalle finalità che ne motivarono lammissione al finanziamento (per esempio imponendo al beneficiario del finanziamento di apporre un vincolo reale di destinazione nelleventualità in cui deliberi lalienazione del bene).
Quanto sopra premesso;
la Giunta regionale;
a voti unanimi
delibera
Di formulare i seguenti indirizzi interpretativi in ordine allapplicazione dellarticolo 29 comma 4 e dellarticolo 30-comma 4 - lettera a) Reg.1260/99:
A)-art. 29 comma 4:
1) il tasso di attualizzazione da applicare ai costi ed ai ricavi, finalizzato alla quantificazione delle entrate nette ritraibili da un investimento cofinanziato è fissato al 6%, fermo restando che tale tasso dovrà essere ricondotto al valore che sarà eventualmente convenuto, in futuro, a livello nazionale o comunitario.
2) la limitazione della partecipazione del FESR al finanziamento di un investimento, stabilita allart. 29.4 lettera a) - sub lettera ii) si applica esclusivamente nei casi in cui si sia in presenza di entrate nette consistenti;
3) la percentuale di finanziamento a carico del FESR da applicarsi nel caso di entrate nette di entità superiore al 25% del costo totale dellinvestimento dovrà essere riferita al livello del margine lordo di autofinanziamento;
4) nei casi in cui ricorra la fattispecie delle entrate nette consistenti, la partecipazione della quota nazionale (risorse statali più risorse regionali) al finanziamento dellinvestimento resta invariata rispetto a quella stabilita originariamente nel Complemento di programmazione e non può essere aumentata per compensare il minor apporto del FESR.
5) nel caso in cui a livello nazionale o comunitario vengano successivamente assunte determinazioni diverse in ordine allinterpretazione ed allapplicazione dellart. 29 comma 4 Reg. 1260/99 lAutorità di gestione del DOCUP provvederà a conformarsi, assumendo, se del caso, i necessari provvedimenti di modifica dei finanziamenti già concessi.
B)-art. 30 comma 4 lettera b):
tale prescrizione deve essere interpretata nel senso che è consentita lalienazione dei beni realizzati - in tutto od in parte - con il finanziamento a valere sul DOCUP a condizione che da tale alienazione non consegua unalterazione nelle finalità e nella destinazione del bene che ne motivarono lammissione a finanziamento; resta comunque salva la facoltà dellautorità di gestione del DOCUP di introdurre vincoli temporali o divieti allalienazione con riferimento a categorie di interventi od a interventi specifici.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)