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Bollettino Ufficiale n. 03 del 16 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 64-8035

Reg. 1260/99 - DOCUP 2000/2006 Obiettivo 2 - Indirizzi interpretativi ed applicativi dell’art. 29 comma 4 e dell’art. 30 comma 4 Reg. (CE) 1260/99

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

La Commissione Europea con Decisione C (2001) 2045, assunta in data 07/09/2001, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (di seguito denominato DOCUP) per l’obiettivo 2 della Regione Piemonte, redatto ai sensi del Regolamento (CE)1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2000/2006;

con deliberazione n. 51-4056 del 01/10/2001 la Giunta Regionale ha preso atto della citata decisione di approvazione del DOCUP per l’obiettivo 2 - programmazione 2000/2006;

con deliberazione n. 83-4453 del 12/11/2001 la Giunta Regionale ha approvato, sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 31/10/2001, il “Complemento di Programmazione” nella sua versione definitiva, tramite il quale viene delineata la strategia di attuazione secondo l’articolazione degli assi e delle misure d’intervento, conformemente agli indirizzi del DOCUP;

rilevato che:

con deliberazione n. 26-4892 del 21/12/2001, la Giunta Regionale ha approvato il documento denominato “Criteri della regia regionale” con il quale sono fissate precise modalità procedurali per l’attuazione delle misure e delle linee di intervento che rientrano nell’interesse principale degli enti pubblici e che risultano essere le seguenti:

* 2.3 Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico;

* 2.5b Sviluppo del sistema dei prodotti turistici territoriali e termali;

* 3.2 Interventi di riqualificazione locale effettuati da soggetti pubblici;

* 4.1a Riqualificazione edifici ed aree a funzione sociale plurima;

* 4.2b Realizzazione infrastrutture territoriali per lo sviluppo imprenditoriale;

con determinazione n. 32 del 26/3/2002 - assunta dal responsabile della direzione regionale Industria - e n. 139 del 27/9/2002-assunta dal responsabile della direzione regionale Turismo Sport Parchi sono stati approvati - con riferimento alle misure 2.3, 2.5 b), 3.2, 4.1 a) e 4.2 b) - i bandi per l’accesso ai finanziamenti a valere sul DOCUP 2000/2006;

a seguito della pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R. supplemento al n. 14, del 4/4/2002) dei bandi suddetti, i soggetti legittimati hanno inoltrato le domande per l’accesso ai finanziamenti in questione e gli uffici delle direzioni regionali competenti hanno avviato l’istruttoria di merito, ai fini dell’ammissione al finanziamento e della relativa quantificazione del contributo a carico del DOCUP.

Visto il disposto dell’articolo 29 comma 4 del regolamento CE n. 1260/99 (da leggersi in connessione con il 40° considerando contenuto nelle premesse del precitato regolamento) che pone un limite alla partecipazione dei Fondi strutturali (nella fattispecie: del F.E.S.R.) al finanziamento di investimenti infrastrutturali nei casi in cui l’investimento da finanziare si configuri come un’infrastruttura in grado di generare entrate nette (art. 29.4: “Se l’intervento....comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell’entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell’impegno nazionale di bilancio.

In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti:

a)nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare:

i) omissis

ii) il 25 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l’obiettivo 2 “)

_________

40 (“considerando:........è opportuno definire come entrate sostanziali nette quelle che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell’investimento”).

Visto il disposto dell’articolo 30 comma 4 lettera a) Reg. 1260/99 che prescrive, fra l’altro, che il finanziamento a carico dei Fondi (nella fattispecie: il F.E.S.R.) disposto a beneficio di un progetto o di un’azione sia condizionato al fatto che, per un periodo di “...cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi....” il progetto finanziato “... non subisce modificazioni sostanziali .......che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura....”.

Considerato che le disposizioni di fonte comunitaria sopra citate pongono problemi interpretativi che condizionano l’esito dell’istruttoria in corso:

- sotto il profilo della quantificazione del finanziamento a valere sul DOCUP, per quanto concerne la applicazione dell’art. 29.4;

- sotto il profilo dei vincoli da imporre al soggetto beneficiario del finanziamento, per quanto concerne l’ applicazione della prescrizione dell’art. 30.4 sopra riportata.

Atteso che, relativamente all’applicazione dell’art. 29.4 precitato è necessario definire nell’ordine:

- 1) il tasso di attualizzazione da applicare ai costi ed ai ricavi preventivabili per il periodo di vita economica del bene (la cui quantificazione è propedeutica alla verifica della sussistenza o meno di entrate nette ritraibili dall’investimento);

- 2) se la limitazione posta dalla norma alla partecipazione del FESR al finanziamento operi esclusivamente nel caso in cui l’investimento generi entrate nette “consistenti” (pari o superiori, cioè, al 25% del costo totale dell’investimento, così come recita il 40° considerando), per cui, all’opposto, nelle ipotesi in cui si verifichi la sussistenza di entrate nette “non consistenti” si applichi il normale tasso di partecipazione del FESR quale previsto dal DOCUP - Complemento di programmazione;

- 3) in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se la partecipazione del FESR sia da applicarsi nella entità - limite fissata al 4° comma art. 29-par.a) subpar. ii) - (ovverosia: 25% dei costi ammissibili), a prescindere dalla eventuale maggiore entità delle entrate nette “consistenti” (e, quindi, anche nel caso in cui il rapporto tra entrate nette e costo totale dell’investimento sia superiore al 25%, rapporto stabilito dal 40° considerando) ovvero se la partecipazione del FESR debba essere ulteriormente ridotta in proporzione alla maggior consistenza delle entrate nette rispetto al limite minimo di cui al 40° considerando (margine lordo di autofinanziamento);

- 4) se, nelle fattispecie in cui ricorra l’applicazione della limitazione di cui all’art.29.4, possa mantenersi invariato il tasso di finanziamento a carico della quota nazionale (risorse statali + risorse regionali) ovvero se anche tale tasso di partecipazione debba essere corrispondentemente ridotto.

Atteso che, relativamente all’applicazione della prescrizione di cui all’art. 30 .4 lettera a) sopra riportata, è necessario stabilire se da tale norma discenda un divieto assoluto di alienazione (per cinque anni dall’ammissione a contributo) dei beni realizzati con il finanziamento del DOCUP ovvero se con la dizione “...cambiamento nella natura della proprietà ..”si intenda porre un divieto non al mutamento nella titolarità del diritto di proprietà del bene in quanto tale ma a fatti od atti che alterino la destinazione e le finalità del medesimo rispetto a quelle che diedero causa al finanziamento.

Considerato:

che non sono rinvenibili, a tutt’oggi, interpretazioni (ufficiali e formalizzate) delle disposizioni in argomento, formulate dai servizi della Commissione o dello Stato membro, che ne consentano un’applicazione uniforme (in ambito comunitario e/o nazionale) da parte dei soggetti competenti alla gestione dei Fondi strutturali per l’obiettivo 2;

che tale esigenza di un supporto interpretativo uniforme è stata evidenziata anche da altre Regioni e che a tal fine la Direzione regionale industria ha elaborato una proposta che ha sottoposto al l’amministrazione centrale competente per il coordinamento che, però, non ha, a tutt’oggi, fornito alcun riscontro.

Atteso che, sebbene gli uffici delle direzioni regionali responsabili dell’attuazione delle misure sopra indicate abbiano ultimato l’istruttoria delle domande di finanziamento pervenute nel primo ambito temporale utile (13/5/2002 - 12/7/2002), non è possibile assumere i provvedimenti di ammissione al finanziamento in pendenza di uno stato di incertezza interpretativa delle due disposizioni regolamentari sopra richiamate e ciò comporta un ritardo nella realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento con conseguente ritardo nell’utilizzo delle risorse comunitarie.

Tenuto conto che l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni in argomento (in quanto incidono sull’entità del finanziamento a carico del DOCUP e sull’inalienabilità - seppur temporanea - del bene generato dall’investimento) comporteranno verosimilmente notevoli conseguenze sulla fattibilità degli interventi proposti a finanziamento e, quindi, sul livello di attuazione e di efficacia del programma e ciò in specie per interventi di particolare interesse ed impatto socio economico ma, al contempo, potenzialmente generatori di entrate nette (quali gli interventi di recupero di siti industriali dimessi e degradati all’interno delle grandi conurbazioni, quali le aree attrezzate e le aree ecologicamente attrezzate).

Ritenuto,pertanto, opportuno e necessario formulare indirizzi interpretativi che siano al contempo compatibili con le finalità delle disposizioni comunitarie in causa ma non ostativi alla realizzazione di interventi che rappresentano, per le comunità locali che li hanno proposti e per la Regione che ne ha valutata la rispondenza ai propri obiettivi, un interesse rilevante.

Formulate le seguenti valutazioni in ordine al disposto dell’art. 29.4:

- 1 ) relativamente al tasso di attualizzazione da applicare ai costi ed ai ricavi, appare ragionevole assumere un valore prossimo al tasso debitore applicato dalla Cassa Depositi e prestiti (5,15%) per finanziamento di infrastrutture: tale valore viene stabilito al 6%, fermo restando che tale tasso dovrà essere ricondotto ad un valore medio che sarà eventualmente convenuto, in futuro, a livello nazionale o comunitario con contestuale (ove ne ricorrano i presupposti) riduzione od incremento del contributo già deliberato a carico del DOCUP;

- 2) per quanto concerne l’individuazione delle fattispecie in cui deve trovare applicazione la limitazione di finanziamento in questione, si ritiene che la lettura del combinato disposto dell’art. 29.4 e del 40° considerando conducano a ritenere applicabile la limitazione in questione esclusivamente nei casi in cui si sia in presenza di entrate nette consistenti quali definite al 40° considerando precitato;

- 3) relativamente alla percentuale di finanziamento a carico del FESR da applicarsi nel caso di entrate nette superiori al 25% del costo dell’investimento, si ritiene che l’apporto del FESR debba essere rapportato al margine lordo di autofinanziamento, in coerenza con il principio ricavabile dalla normativa comunitaria in questione;

- 4) sul punto della invarianza o, viceversa, della riducibilità del tasso di partecipazione della quota nazionale (risorse statali + risorse regionali) al finanziamento dell’intervento nei casi in cui ricorra la fattispecie delle entrate nette consistenti, si ritiene che debba essere mantenuta invariata la quota di apporto nazionale sia in base ad una considerazione giuridica (la disposizione del regolamento comunitario non può che valere nei confronti dell’apporto a carico dei Fondi strutturali comunitari e, peraltro, la medesima disposizione non impone una contestuale riduzione dell’apporto nazionale) sia con riferimento a considerazioni di opportunità (una corrispondente riduzione della contribuzione a carico della quota nazionale precluderebbe la realizzazione di quegli interventi - per esempio di recupero di siti fortemente degradati in aree urbane - per i quali il soggetto attuatore non è oggettivamente in grado di provvedere in assenza di un consistente apporto addizionale a cofinanziamento).

Formulate le seguenti valutazioni in ordine al disposto dell’articolo 30 .4-lettera a):

la limitazione di cui all’art. 30.4 lettera a), nella parte in cui preclude di apportare “... modificazioni sostanziali ....... che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura.... ”, deve essere intesa non come un divieto assoluto di alienazione del bene realizzato con il finanziamento dei Fondi strutturali ma come un divieto di alterazione della finalità e della funzione economico-sociale che hanno giustificato il finanziamento: a ciò si perviene muovendo da una lettura della disposizione in argomento in connessione con quanto espresso nel 41 ° considerando (“..per assicurare efficacia ed incidenza durevole all’azione dei Fondi , un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito ...ad un’operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante tale da sviare l’operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale): occorrerà, invece e correttamente, evitare che per effetto di un cambiamento di proprietà si realizzi uno sviamento del bene dalle finalità che ne motivarono l’ammissione al finanziamento (per esempio imponendo al beneficiario del finanziamento di apporre un vincolo reale di destinazione nell’eventualità in cui deliberi l’alienazione del bene).

Quanto sopra premesso;

la Giunta regionale;

a voti unanimi

delibera

Di formulare i seguenti indirizzi interpretativi in ordine all’applicazione dell’articolo 29 comma 4 e dell’articolo 30-comma 4 - lettera a) Reg.1260/99:

A)-art. 29 comma 4:

1) il tasso di attualizzazione da applicare ai costi ed ai ricavi, finalizzato alla quantificazione delle entrate nette ritraibili da un investimento cofinanziato è fissato al 6%, fermo restando che tale tasso dovrà essere ricondotto al valore che sarà eventualmente convenuto, in futuro, a livello nazionale o comunitario.

2) la limitazione della partecipazione del FESR al finanziamento di un investimento, stabilita all’art. 29.4 lettera a) - sub lettera ii) si applica esclusivamente nei casi in cui si sia in presenza di entrate nette consistenti;

3) la percentuale di finanziamento a carico del FESR da applicarsi nel caso di entrate nette di entità superiore al 25% del costo totale dell’investimento dovrà essere riferita al livello del margine lordo di autofinanziamento;

4) nei casi in cui ricorra la fattispecie delle entrate nette consistenti, la partecipazione della quota nazionale (risorse statali più risorse regionali) al finanziamento dell’investimento resta invariata rispetto a quella stabilita originariamente nel Complemento di programmazione e non può essere aumentata per compensare il minor apporto del FESR.

5) nel caso in cui a livello nazionale o comunitario vengano successivamente assunte determinazioni diverse in ordine all’interpretazione ed all’applicazione dell’art. 29 comma 4 Reg. 1260/99 l’Autorità di gestione del DOCUP provvederà a conformarsi, assumendo, se del caso, i necessari provvedimenti di modifica dei finanziamenti già concessi.

B)-art. 30 comma 4 lettera b):

tale prescrizione deve essere interpretata nel senso che è consentita l’alienazione dei beni realizzati - in tutto od in parte - con il finanziamento a valere sul DOCUP a condizione che da tale alienazione non consegua un’alterazione nelle finalità e nella destinazione del bene che ne motivarono l’ammissione a finanziamento; resta comunque salva la facoltà dell’autorità di gestione del DOCUP di introdurre vincoli temporali o divieti all’alienazione con riferimento a categorie di interventi od a interventi specifici.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)