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Bollettino Ufficiale n. 03 del 16 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2002, n. 66-8037

Approvazione delle convenzioni tra Regione Piemonte, Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e rispettivamente con la Città di Torino e il Comune di Grugliasco, per la realizzazione di strutture da adibire a Villaggi Media durante i Giochi Olimpici 2006 e successivamente a Residenze universitarie

A relazione dell’Assessore Racchelli:

Vista la D.G.R. n. 57-7665 del 11/11/2002, la cui premessa s’intende integralmente richiamata nella presente deliberazione, che illustra il progetto di residenzialità universitaria torinese, connesso con la realizzazione di 1113 posti letto nei tre Villaggi olimpici destinati all’accoglienza dei Media, di cui due localizzati a Torino sulla Spina 2 in via Pier Carlo Boggio, su terreno di proprietà della Città di Torino e nell’ex-area Italgas, su terreno di proprietà dell’Università degli Studi di Torino, e uno localizzato a Grugliasco nell’area di “Villa Claretta”, su terreno di proprietà del Comune di Grugliasco;

visto che con la citata deliberazione la Giunta Regionale, nell’approvare la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Piemonte, il TOROC, l’Agenzia Torino 2006 e l’Università degli Studi di Torino per la realizzazione del Villaggio sito nell’area Italgas, rinvia a successivi atti deliberativi l’approvazione delle altre due convenzioni con la Città di Torino e il Comune di Grugliasco, per la realizzazione del Villaggio sito a Torino su Spina 2 e a Grugliasco sull’area di Villa Claretta;

si propone di procedere alla sottoscrizione di tali convenzioni, secondo i due schemi trasmessi dall’Agenzia Torino 2006 in data 10/12/2002 e allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante, con cui la Regione Piemonte, il TOROC, l’Agenzia Torino 2006 e, rispettivamente, la Città di Torino e il Comune di Grugliasco si obbligano ad assumere in particolare i seguenti impegni:

* l’Agenzia svolge la funzione di stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 285/2000, procedendo alla scelta dei concessionari che realizzano e gestiscono per i successivi 30 anni la residenza sita a Torino su Spina 2 in via Pier Carlo Boggio e la residenza sita a Grugliasco nell’area di Villa Claretta, stanziando rispettivamente l’importo di Euro 6.100.000,00 e l’importo di Euro 8.400.000,00, fatti salvi i ribassi d’asta,

- la Città di Torino e il Comune di Grugliasco proprietari dei terreni, costituiscono, a titolo gratuito, sulla propria area la concessione d’uso all’Agenzia e al Toroc fino al 30 giugno 2006 e, successivamente, per 30 anni, il diritto di superficie al Concessionario per la gestione delle residenze universitarie; a fronte di tale gratuità gli enti contraenti le due convenzioni stabiliranno di comune accordo, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, quantificazione e modalità di corresponsione o riconoscimento di equo indennizzo rispettivamente alla Città di Torino e al Comune di Grugliasco,

* la Regione subentra, a partire dal 1° luglio 2006, nella titolarità del contratto con i Concessionari delle residenze, mettendo a disposizione degli studenti universitari, con particolare riferimento agli aventi diritto ai sensi di legge, il 65% dei 404 posti letto costruiti a Torino nel Villaggio di Spina 2 e l’85% dei 298 costruiti a Grugliasco nell’area di Villa Claretta,

* la Regione si fa carico degli oneri derivanti dalla messa a disposizione delle percentuali di posti letto sopra indicate, corrispondendo ai Concessionari, per la durata della concessione, direttamente o tramite l’EDISU o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio, il canone mensile di Euro 310,00 per posto letto nella camera singola e di Euro 284,00 nella camera doppia, fatti salvi i ribassi d’asta;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le considerazioni sopra illustrate e ai sensi della D.G.R n. 57-7665 del 11/11/2002, la cui premessa si intende integralmente richiamata nella presente deliberazione, la sottoscrizione delle due convenzioni tra la Regione Piemonte, il TOROC, l’Agenzia Torino 2006 e rispettivamente la Città di Torino e il Comune di Grugliasco, per la realizzazione di strutture da adibire a Villaggi Media durante i Giochi Olimpici di Torino 2006 e successivamente a Residenze universitarie, secondo gli schemi allegati alla presente deliberazione; per farne parte integrante;

- di stabilire, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 dei due schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione, di comune accordo con gli altri soggetti contraenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, quantificazione e modalità di corresponsione o riconoscimento alla Città di Torino e al Comune di Grugliasco di equo indennizzo, a fronte della gratuità del diritto di concessione, di cui al comma 1 del medesimo art. 7;

- di approvare, ai sensi dell’art. 7, comma 3 dei due schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione, che la Regione, a partire dal 1° luglio 2006, subentri all’Agenzia nella titolarità del contratto con i Concessionari, esercitando di conseguenza nei confronti dei concessionari medesimi tutti i diritti derivanti dal contratto, ad eccezione dei diritti e delle azioni di competenza esclusiva inderogabile della Città di Torino e del Comune di Grugliasco, in quanto nudi proprietari;

- di dare fin d’ora atto che, entro due anni dalla scadenza del diritto di superficie a favore dei Concessionari, Regione e rispettivamente Città di Torino e Comune di Grugliasco definiranno direttamente i reciproci rapporti relativamente alla destinazione d’uso e alle modalità di gestione degli immobili, oggetto della concessione, così come previsto all’art. 7, comma 4 degli schemi di Convenzione allegati alla presente deliberazione;

- di impegnare la Regione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dei due schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione, a farsi carico, per la durata della concessione, del 65% dei 404 posti letto realizzati nell’area di Spina 2 e dell’85% dei 298 realizzati a Grugliasco, destinandoli agli studenti universitari e in particolare a quelli capaci e meritevoli privi di mezzi;

- di impegnare la Regione a corrispondere ai Concessionari, per le percentuali di posti sopra indicate, direttamente o tramite l’ Ente per il Diritto allo Studio Universitario o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio, un canone mensile non superiore a Euro 310,00 per la camera singola e a Euro 284,00 per posto letto nella camera doppia, così come previsto dall’art. 8, comma 1 degli schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece l’Assessore delegato, alla sottoscrizione delle due convenzioni di cui agli schemi allegati alla presente deliberazione e all’introduzione di quelle variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie e che non comportano modifiche sostanziali ai termini previsti dalle convenzioni stesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE

tra

- la REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, Piazza Castello 165, in persona del suo ________________, legale rappresentante pro tempore;

- la CITTA’ DI TORINO, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo _____________ , legale rappresentante pro tempore;

- il COMITATO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo presidente prof. Valentino Castellani, legale rappresentante pro tempore;

- l’AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI, con sede in Torino, Galleria San Federico 16, in persona del suo direttore generale Ing. Domenico Arcidiacono, legale rappresentante pro tempore;

tutti di seguito collettivamente indicati le “Parti”

premesso

(i) che il Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (“Toroc”) è stato costituito con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici, secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;

(ii) che la legge 9 ottobre 2000 n. 285 (“legge n. 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici (”Agenzia"), con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;

(iii) che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e l’Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza, che si intende integralmente richiamata nella presente Convenzione ed è ad essa allegata sub a);

(iv) che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 285/2000, il Toroc ha definito nel Piano degli Interventi (“Piano”) la realizzazione dei villaggi olimpici e dei villaggi destinati all’accoglienza dei media durante i Giochi Olimpici e Paraolimpici (“Giochi Olimpici”) facendo particolare riferimento al loro utilizzo residenziale definitivo;

(v) che il Piano prevede la realizzazione di un villaggio destinato all’accoglienza dei media (“Villaggio”), sull’area compresa tra via Borsellino, via Vocchieri, via Ferrero e corso Ferrucci, distinta a catasto al Foglio 1239, particelle 140 e 142 porzione, di proprietà della Città di Torino;

(vi) che con deliberazione 23 luglio 2001 n. mecc. 200105883/01, il Consiglio Comunale del Comune di Torino (“Città”) ha approvato, nell’ambito delle proprie competenze e con alcune specifiche raccomandazioni ed indirizzi, il piano delle localizzazioni nella Città degli impianti e delle infrastrutture dei Giochi Olimpici predisposto dal Toroc;

(vii) che, con riguardo alla localizzazione del Villaggio, quanto contenuto nel Piano definito dal Toroc corrisponde a quanto contenuto nel piano delle localizzazioni approvato dal Consiglio Comunale della Città;

(viii) che l’area di cui alla precedente Premessa (v) diverrà, secondo quanto previsto dalla convenzione relativa al Programma Integrato ex arte. 16 legge 179/92 - Area Spina 2 stipulata in data 12 febbraio 1999 tra i proponenti del Programma stesso, di proprietà della Città in conseguenza dell’atto deliberativo di approvazione della presente Convenzione;

(ix) che la Città è titolare dei diritti edificatori per la realizzazione degli interventi di cui alla Premessa v);

(x) che l’intervento sarà realizzato a cura dell’Agenzia quale stazione appaltante ai sensi della precedente Premessa ii);

(xi) che, quanto all’utilizzo residenziale definitivo, il Toroc ha dato atto nel Piano della destinazione a residenzialità universitaria di 404 posti letto da collocare nel Villaggio dopo il loro utilizzo per l’accoglienza dei media durante i Giochi Olimpici;

(xii) che sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economica del Villaggio sviluppato dal Toroc, quest’ultimo ha inviato all’Agenzia alla Città e alla Regione il Progetto preliminare del Villaggio medesimo, allegato sub c) alla presente Convenzione, comprendente il piano economico-finanziario di cui all’articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, allegato sub d) alla presente Convenzione;

(xiii) che tale Progetto Preliminare prevede la realizzazione di 13.150 mq a destinazione residenziale universitaria, 2.307 mq ad attività accessorie a destinazione commerciale (ASPI), 4.405 mq a parcheggi pertinenziali e 3.900 mq a sistemazione aree esterne;

(xiv) che con la sottoscrizione della presente Convenzione la Città è impegnata:

- ad adottare tutti gli atti e provvedimenti urbanistici necessari a consentire la realizzazione del Villaggio;

- ad acquisire la proprietà dell’area di cui alla precedente Premessa (v) in attuazione di quanto previsto nella precedente Premessa (viii);

- a costituire il diritto di superficie a favore del soggetto che, come infra stabilito, sarà individuato dall’Agenzia e si aggiudicherà la concessione per la realizzazione e la successiva gestione del Villaggio medesimo (“Concessionario”);

(xv) che la Regione Piemonte (“Regione”), nell’ambito delle funzioni trasferite alle regioni in materia di diritto allo studio universitario e ai sensi della normativa nazionale e regionale (legge 390/91 e l.r. 16/92), intende mettere a disposizione degli studenti universitari e in particolare di quelli capaci, meritevoli e privi di mezzi, facendosene carico, il 65% dei posti letto, mentre la restante percentuale (35%) potrà essere usata dal Concessionario nel rispetto della destinazione prevista (edilizia residenziale universitaria);

(xvi) che per l’attuazione di quanto indicato alla precedente Premessa (xv) la Regione, assicurando la relativa copertura finanziaria, può avvalersi dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario(“EDISU”), istituito con l.r. 16/92, o di altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario;

(xvii) che, a partire dal 1 luglio 2006 la Regione subentrerà all’Agenzia nella titolarità del contratto con il Concessionario;

(xviii) che le Parti intendono disciplinare nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 285/2000, gli adempimenti di rispettiva competenza relativi alla realizzazione, all’utilizzo e alla gestione del Villaggio sull’area di cui alla precedente Premessa (v);

(xix) che i competenti organi di ciascuna delle altre Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.

2. L’eventuale mancata acquisizione della proprietà delle aree di cui alla Premessa (v) entro i tempi di cui all’articolo 6, e/o la mancata adozione entro i medesimi tempi di tutti gli atti e provvedimenti urbanistici necessari a consentire la realizzazione del Villaggio e/o la mancata costituzione del diritto di superficie, di cui all’articolo 7 della presente Convenzione, faranno venire meno tutti gli impegni assunti dalle Parti nella presente Convenzione, ferme le responsabilità di quella di esse che con il proprio comportamento avrà causato la mancata e/o la ritardata disponibilità del Villaggio per l’accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi Olimpici di cui al successivo articolo 6.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L’Agenzia nella sua qualità di stazione appaltante ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 285/2000 con la presente Convenzione si impegna, nei confronti di tutte e di ciascuna delle altre Parti, a realizzare il Villaggio sull’area di cui alla Premessa (v), con il sistema della concessione di lavori pubblici di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i..

2. Il Villaggio sarà utilizzato dal Toroc come villaggio destinato all’accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi Olimpici di cui al successivo articolo 6 e, successivamente, sarà destinato a residenza universitaria in conformità a quanto previsto nelle Premesse e con le modalità specificate nel successivo articolo 7.

ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO

1. Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall’Agenzia in conformità a quanto previsto dalla legge 285/2000 e dalla presente convenzione. In qualità di stazione appaltante, l’Agenzia provvede all’individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento, al fine di favorire la realizzazione del Villaggio nel rispetto dei termini previsti dal Piano, dal Progetto preliminare e con le modalità della presente Convenzione.

3. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 2, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato composto dal responsabile unico del procedimento e da quattro membri nominati rispettivamente dal Presidente della Regione, dalla Città, dall’Agenzia e dal Toroc. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno disciplinate dal Comitato stesso con proprio provvedimento.

ARTICOLO 4 - PROGETTAZIONE

1. Le Parti si danno atto che sul Progetto preliminare redatto dal Toroc è stato espresso parere favorevole dalla Città e dalla Direzione regionale ai Beni Culturali.

2. Ai fini dell’esecuzione delle opere, l’Agenzia procura l’adozione da parte dagli enti competenti di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi necessari all’esecuzione del Villaggio.

3. La Città garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dalla Regione, dal Toroc e dall’Agenzia l’accessibilità all’area e agli immobili di cui alla Premessa (v), per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla predisposizione dei progetti.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L’Agenzia provvederà alla realizzazione del Villaggio con il sistema della concessione di lavori pubblici di cui all’articolo 19 della legge 109/1994 e s.m.i. L’Agenzia informerà il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3, della procedura di aggiudicazione della concessione, degli eventuali contenziosi e dell’andamento delle opere.

2. La Città collaborerà con l’Agenzia per la risoluzione di tutte le problematiche di sua competenza inerenti la realizzazione dei lavori.

3. La Regione, la Città ed il Toroc potranno svolgere attività conoscitiva in merito all’esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche informazioni sugli stessi e di accedere, d’intesa con la direzione lavori, all’area di cantiere.

4. Le eventuali varianti in corso d’opera potranno essere approvate dall’Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge e, in particolare, nei limiti previsti all’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. a seguito di esame favorevole da parte del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3, e previo formale benestare da parte del Toroc.

5. La realizzazione del Villaggio dovrà essere ultimata e provvisoriamente collaudata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 luglio 2005; è inteso tra le Parti che entro tale data il Villaggio tutto sarà reso disponibile al Toroc in uso esclusivo e gratuito. Qualora sia necessaria una proroga del termine di ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento dovrà informare tempestivamente il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3, illustrandone le ragioni. La proroga potrà essere concessa solo con il formale benestare del Toroc e sentita la Direzione regionale ai Beni Culturali; contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano.

6. Al collaudo dell’opera provvederà una apposita commissione composta di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dall’Agenzia e gli altri due, sempre nominati dall’Agenzia, su designazione del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3.

ARTICOLO 6 - CONCESSIONE D’USO

1. Fermo quanto previsto al successivo articolo 7, la Città si impegna a rilasciare in favore dell’Agenzia e del Toroc, entro 30 giorni dalla relativa formale richiesta dell’Agenzia, specifica concessione d’uso dell’area e degli immobili di cui alla Premessa (v). La concessione non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che l’area sarà in uso dell’Agenzia sino al termine di cui al successivo comma 2 e del Toroc da tale momento sino alla data di scadenza della concessione d’uso medesima. La concessione dovrà altresì espressamente prevedere l’esonero di ogni onere e responsabilità per la Città e le modalità di riconsegna del Villaggio. Gli oneri di manutenzione e di custodia saranno a carico dell’Agenzia fino a che l’area sarà in suo uso esclusivo e, successivamente, del Toroc fino alla scadenza della concessione d’uso. Le aree concesse in uso dalla Città dovranno essere libere da ogni impedimento all’inizio dei lavori così come previsti negli elaborati progettuali.

2. A partire dal decimo giorno successivo alla data di redazione del collaudo provvisorio - e, in ogni caso, dal 30 luglio 2005 - il Villaggio tutto sarà in uso esclusivo e gratuito del Toroc; di tale circostanza l’Agenzia e il Toroc informeranno la Città e la Direzione regionale dei Beni Culturali mediante lettere raccomandate a.r.. La Città ed il Toroc potranno introdurre modifiche alla concessione d’uso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dall’esecuzione delle opere.

3. La concessione d’uso di cui ai precedenti commi è gratuita.

4. L’Agenzia inserisce negli atti di gara e nel contratto con il Concessionario clausole idonee ad impegnare il Concessionario medesimo all’incondizionato rispetto dei diritti della Regione, della Città, del Toroc e dell’Agenzia con le modalità e nei tempi indicati nella presente Convenzione e, specificamente, nel presente articolo.

5. Al termine dei lavori, le garanzie di cui all’articolo 30 comma 4 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. saranno trasferite in capo alla Città.

ARTICOLO 7 - UTILIZZO RESIDENZIALE DEFINITIVO

1. La Città si impegna nei confronti di tutte le altre Parti ad intervenire, in sede di sottoscrizione del contratto con il Concessionario, per costituire a favore del Concessionario stesso, sulle aree di cui alla Premessa (v), il diritto di superficie, ai sensi dell’articolo 952, comma 1, del codice civile, per anni trenta, o per la eventuale minore durata offerta dal Concessionario. Il diritto di superficie sarà gratuito e decorrerà dal 1 luglio 2006, ovverosia allo scadere della concessione d’uso di cui al precedente articolo 6.

2. A fronte della gratuità della concessione del diritto di superficie di cui al precedente comma1, è riconosciuto al Comune un equo indennizzo. La quantificazione e le modalità di corresponsione o riconoscimento di tale equo indennizzo saranno stabilite di comune accordo tra le Parti entro e non oltre il 31 dicembre 2003; resta sin d’ora inteso che per la quantificazione dovrà farsi riferimento alle sole superfici destinate a edilizia residenziale universitaria libera e ad attività accessorie a destinazione commerciale (ASPI), tenendo conto del valore di mercato delle stesse.

3. A partire dal 1 luglio 2006, e fermo quanto previsto al successivo comma 4, la Regione subentrerà all’Agenzia nella titolarità del contratto con il Concessionario e, di conseguenza, potrà esercitare nei confronti del Concessionario medesimo tutti i diritti derivanti dal contratto, ad eccezione dei diritti e delle azioni di competenza esclusiva ed inderogabile della Città, in quanto nuda proprietaria.

4. La Regione e la Città si danno fin d’ora atto che, entro due anni dalla scadenza del diritto di superficie a favore del Concessionario di cui ai precedenti commi, definiranno direttamente i reciproci rapporti relativamente alla destinazione e alle modalità d’uso e di gestione del Villaggio.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il piano economico e finanziario, allegato alla presente Convenzione sub d), costituisce il documento - previsto dall’articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 - che l’Agenzia mette a disposizione dei concorrenti alla gara per l’affidamento della concessione di cui al precedente articolo 2, comma 1. Il piano economico e finanziario prevede in misura non superiore a Euro 6.100.000,00 (Euro seimilionicentomila,00) le risorse stanziate dalla legge n. 285/2000 e l’impegno della Regione, direttamente o tramite l’EDISU o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario, a corrispondere al Concessionario, per il 65% dei posti letto realizzati nel Villaggio nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato d), un canone mensile non superiore a Euro 310,00 per la camera singola e a Euro 284,00 per posto letto in camera doppia

2. La Regione si impegna nei confronti di ciascuna delle Parti a garantire al Concessionario per tutta la durata della concessione, direttamente o tramite l’EDISU o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario, l’occupazione del 65% dei posti letto e a corrispondergli il canone mensile che lo stesso Concessionario avrà offerto ai sensi del successivo comma 3.

3. Il corrispettivo della concessione è quello che sarà offerto dal Concessionario, che non potrà in alcun modo superare i limiti massimi di spesa previsti nel piano economico e finanziario di cui all’articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, allegato sub d) alla presente Convenzione. L’Agenzia comunicherà alla Giunta Regionale e al Toroc, prima dell’aggiudicazione della concessione, il piano economico e finanziario oggetto di offerta del Concessionario.

ARTICOLO 9 - MODIFICHE

1. Le Parti si impegnano, nel caso di sopravvenute modifiche legislative o di provvedimenti interpretativi della legge n. 285/2000 che riguardino, direttamente o indirettamente, il contenuto della presente Convenzione, ad introdurre di comune accordo le conseguenti variazioni alla Convenzione medesima, ove occorra anche mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

ARTICOLO 10 - SPESE

1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione della presente Convenzione saranno a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi, con possibilità di avvalersi di tutte le esenzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 11 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai recapiti indicati nell’epigrafe della medesima.

2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.

ARTICOLO 12 - ALLEGATI

1. Sono allegati alla presente Convenzione ai fini di cui al precedente articolo 1: a) convenzione stipulata tra il Toroc e l’Agenzia; b) lo stralcio del Piano; c) il Progetto preliminare; d) il piano economico e finanziario di cui all’articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554..

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione del Foro di Torino.

ARTICOLO 14 - PRESA D’ATTO DA PARTE DELL’EDISU

1. Il Presidente dell’EDISU sottoscrive la presente convenzione per presa d’atto di quanto nella medesima disciplinato.

Torino, ______________

(Il ____________ della Regione Piemonte)

(Il ____________ della Città di Torino)

(Il Presidente del Toroc)

(Il Direttore Generale dell’Agenzia)

Per presa d’atto

(Il Presidente dell’EDISU)


CONVENZIONE

tra

- la REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, Piazza Castello 165, in persona del _________, legale rappresentante pro tempore;

- il COMUNE DI GRUGLIASCO, con sede in Grugliasco, __________, in persona del __________ legale rappresentante pro tempore;

- il COMITATO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, in persona del suo presidente prof. Valentino Castellani, legale rappresentante pro tempore;

- l’AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI, con sede in Torino, Galleria San Federico 16, in persona del suo direttore generale Ing. Domenico Arcidiacono, legale rappresentante pro tempore;

tutti di seguito collettivamente indicati le “Parti”

premesso

(I) che il Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (“Toroc”) è stato costituito con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paraolimpici, secondo le prescrizioni impartite dal C.I.O.;

(II) che la legge 9 ottobre 2000 n. 285 (“legge 285/2000") detta disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ed ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici (”Agenzia"), con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture;

(III) che, al fine di consentire al Toroc una costante verifica degli impegni da esso assunti nei confronti del C.I.O., il Toroc e l’Agenzia hanno stipulato in data 23 aprile 2001 una convenzione di disciplina delle fasi e delle modalità di coordinamento delle attività di reciproca competenza, che si intende integralmente richiamata nella presente Convenzione;

(IV) che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 285/2000, il Toroc ha definito nel Piano degli Interventi (“il Piano”) la realizzazione dei villaggi olimpici e dei villaggi destinati all’accoglienza dei media per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici (“Giochi”) facendo particolare riferimento al loro utilizzo residenziale definitivo;

(V) che lo Stralcio di Piano n° 19 in data 15 luglio 2002 - opera al n° d’ordine 49, allegato sub a), prevede la realizzazione di un villaggio destinato all’accoglienza dei media (“Villaggio”), sull’area distinta a catasto: foglio 5, particelle 208, 209 porzione, 276 porzione, 309-1, 309-2, 531 porzione , come da planimetria allegata sub d); detti terreni sono per la più parte di proprietà del Comune di Grugliasco (“Comune”), e che le ulteriori aree indicate di proprietà privata nel Progetto preliminare allegato sub b), anche ai fini della costruzione del tratto mancante di via Berta e delle relative infrastrutture a rete, saranno acquisiti, occorrendo anche attraverso esproprio, da parte dell’Agenzia;

(VI) che quanto all’utilizzo residenziale definitivo, il Toroc ha dato atto nel Piano della destinazione a residenzialità universitaria di 298 posti letto da collocare nel Villaggio dopo il loro utilizzo per l’accoglienza dei media durante i Giochi ed ha inviato all’Agenzia il Progetto preliminare del Villaggio corredato del piano economico-finanziario. Le aree acquisite verranno rese disponibili gratuitamente al Comune che provvederà, fatta eccezione per via Berta, ad assegnarle in diritto di superficie al concessionario;

(VII) che il Villaggio sarà realizzato a cura dell’Agenzia, quale stazione appaltante individuata ai sensi dell’art.3 della legge n. 285/00;

(VIII) che l’intervento prevede la realizzazione di una struttura ricettiva per un totale di 298 posti letto, comprendente le aree pertinenziali, la quota A.S.P.I. e per attività di servizio. Dette attività ASPI e di servizio non possono essere realizzate in quantità superiore a 1000 mq di Sul nelle quali saranno consentite esclusivamente le destinazioni d’uso PA1, CD1,CD5,CD6,CD7 secondo quanto precisato dalle norme di attuazione del PRGC vigente e nella scheda dell’area di intervento n.65 “Claretta” allegata sub d) alla presente Convenzione e che costituirà variante allo stesso PRGC;

(IX) che con la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune è impegnato a costituire il diritto di superficie a favore del soggetto che, come infra stabilito, sarà individuato dall’Agenzia e si aggiudicherà la concessione per la realizzazione e la successiva gestione del Villaggio;

(X) che la Regione Piemonte (“ Regione ”), nell’ambito delle funzioni trasferite alle regioni in materia di diritto allo studio universitario e ai sensi della normativa nazionale e regionale (legge 390/91 e legge regionale 16/92), intende mettere a disposizione degli studenti universitari e in particolare di quelli capaci, meritevoli e privi di mezzi, facendosene carico, l’85 % dei posti letto, mentre la restante percentuale (15%) potrà essere usata dal Concessionario nel rispetto della destinazione prevista (edilizia residenziale universitaria);

(XI) che per l’attuazione di quanto indicato alla precedente premessa (x) la Regione, assicurando la relativa copertura finanziaria, può avvalersi dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (“EDISU”), istituito con l.r. 16/92, o di altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario;

(XII) che le Parti intendono disciplinare nella presente Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 285/2000, gli adempimenti di rispettiva competenza relativi alla realizzazione, all’utilizzo e alla gestione delle Villaggio sull’area di cui alla precedente premessa (v);

(XIII) che i competenti organi di ciascuna delle Parti hanno approvato per quanto di ragione il testo della presente Convenzione e dei suoi Allegati;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono.

La mancata costituzione da parte del Comune del diritto di superficie, di cui al successivo articolo 7, entro i tempi di cui al successivo articolo 6, faranno venire meno tutti gli impegni assunti dalle Parti nella presente Convenzione, ferme le responsabilità di quella di esse che con il proprio comportamento avrà causato la mancata e/o la ritardata disponibilità del Villaggio per l’accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi, di cui al successivo articolo 6.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’Agenzia, nella sua qualità di stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 285/2000 con la presente convenzione si impegna nei confronti di tutte e ciascuna delle Parti a realizzare il Villaggio sull’area di cui alla Premessa v).

Il Villaggio sarà utilizzato dal Toroc come villaggio destinato all’accoglienza dei media nel periodo interessato dalla preparazione e dallo svolgimento dei Giochi e, successivamente, sarà destinato a residenza universitaria in conformità a quanto previsto nelle premesse e con le modalità specificate negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione.

ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO

1. Le funzioni di stazione appaltante sono svolte dall’Agenzia in conformità a quanto previsto dalla legge 285/2000 e dalla presente Convenzione. In qualità di stazione appaltante, l’Agenzia provvede all’individuazione del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad operare in piena collaborazione e coordinamento al fine di favorire la realizzazione del Villaggio nel rispetto dei termini previsti dal Piano, dal Progetto preliminare e con le modalità della presente Convenzione.

3. Per favorire la collaborazione ed il coordinamento di cui al precedente comma 1, le Parti, ferme comunque le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai rispettivi atti organizzativi, costituiscono entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un Comitato composto dal Responsabile unico del procedimento e da quattro membri nominati rispettivamente dal Presidente della Regione, dal Comune, dall’Agenzia e dal Toroc. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno disciplinate dal Comitato stesso con proprio provvedimento.

ARTICOLO 4 - PROGETTAZIONE

1. Le Parti si danno atto che il Progetto preliminare è stato redatto dall’Agenzia con la collaborazione del Comune e che sullo stesso corredato del piano economico-finanziario è stato espresso parere favorevole dalla Direzione regionale ai Beni Culturali.

2. Ai fini dell’esecuzione delle opere, l’Agenzia promuove l’adozione da parte degli enti competenti di tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi necessari all’esecuzione del Villaggio. Nel caso in cui sia convocata la conferenza dei servizi di cui all’art. 9 della legge 285/00, l’adozione degli atti ha luogo nella conferenza medesima, con le modalità stabilite dalla DGR 42-4336del 5/11/2001 e s.m.i..

3. Il Comune garantisce ai progettisti ed al personale incaricato dalla Regione, dal Toroc e dall’Agenzia l’accessibilità all’area di cui alla premessa (v) per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla predisposizione dei progetti.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L’Agenzia provvede alla realizzazione del Villaggio con il sistema della concessione di lavori pubblici di cui all’articolo 19 della legge 109/1994. L’Agenzia informa il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 2, della procedura di aggiudicazione della concessione, degli eventuali contenziosi e dell’andamento delle opere.

2. Il Comune collaborerà con l’Agenzia per la risoluzione di tutte le problematiche di sua competenza inerenti la realizzazione del Villaggio.

3. La Regione, Il Comune ed il Toroc potranno svolgere attività conoscitiva in merito all’esecuzione dei lavori; a tal fine avranno facoltà di richiedere al responsabile unico del procedimento specifiche, dettagliate informazioni sugli stessi e di accedere, d’intesa con la Direzione Lavori, all’area di cantiere.

4. Le eventuali varianti in corso d’opera potranno essere approvate dall’Agenzia nei casi e nelle forme previste dalla legge e, in particolare, nei limiti previsti all’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, a seguito di esame favorevole da parte del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3 e previo formale benestare da parte del Toroc.

5. La realizzazione del Villaggio deve essere ultimata e provvisoriamente collaudata, in conformità a quanto previsto nel Piano, entro e non oltre il 30 luglio 2005 intendendosi per tale data il termine temporale ultimo entro cui il Villaggio tutto, provvisoriamente collaudato, sarà reso disponibile al Toroc in uso esclusivo e gratuito. Qualora sia necessaria una proroga del termine temporale sopra detto, il responsabile unico del procedimento deve informare tempestivamente il Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3, illustrandone le ragioni. La proroga può essere concessa solo con il formale benestare del Toroc e sentita la Direzione regionale ai Beni Culturali. Contestualmente saranno assunte tutte le iniziative necessarie ad assicurare che detta proroga non comprometta il rispetto dei tempi previsti nel Piano.

6. Al collaudo dell’opera provvede una apposita commissione composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dall’Agenzia, gli altri due, sempre nominati dall’Agenzia, su designazione del Comitato di cui al precedente articolo 3, comma 3.

ARTICOLO 6 - CONCESSIONE D’USO

1. Fermo quanto previsto al successivo articolo 7, il Comune si impegna a rilasciare in favore dell’Agenzia e del Toroc, entro 30 giorni dalla relativa formale richiesta dell’Agenzia, specifica concessione d’uso gratuito dell’area di sua proprietà e degli immobili di cui alla Premessa (v). La concessione non potrà avere scadenza oltre il 30 giugno 2006 e dovrà prevedere che l’area sia in uso dell’Agenzia sino al termine di cui al successivo comma 2 e del Toroc da tale momento sino alla data di scadenza della concessione d’uso medesima. La concessione dovrà altresì espressamente prevedere l’esonero di ogni onere e responsabilità per il Comune e le modalità di riconsegna del Villaggio al Comune. Gli oneri di manutenzione ordinaria e di custodia saranno a carico dell’Agenzia fino a che l’area sarà in suo uso esclusivo e, successivamente, del Toroc fino alla scadenza della concessione d’uso. Le aree e gli immobili concessi in uso dal Comune devono essere liberi da ogni impedimento all’inizio dei lavori così come previsti negli elaborati progettuali.

2. A partire dal decimo giorno successivo alla data di redazione del collaudo provvisorio - e, in ogni caso, dal 30 luglio 2005 - il Villaggio tutto sarà in uso esclusivo e gratuito del Toroc; di tale circostanza l’Agenzia e il Toroc informano il Comune mediante lettera raccomandata a.r.. Il Comune ed il Toroc possono introdurre modifiche alla concessione d’uso in virtù di sopravvenute esigenze derivanti dall’esecuzione delle opere.

3. La concessione d’uso di cui ai precedenti commi è gratuita.

4. L’Agenzia inserisce negli atti di gara e nel contratto con il Concessionario clausole idonee ad impegnare il Concessionario medesimo all’incondizionato rispetto dei diritti della Regione, del Comune, del Toroc e dell’Agenzia, con le modalità e nei tempi indicati nella presente Convenzione e, specificamente, nel presente articolo.

5. Al termine dei lavori, le garanzie di cui all’art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. saranno trasferite in capo al Comune.

ARTICOLO 7 - UTILIZZO RESIDENZIALE DEFINITIVO

1. Il Comune si impegna nei confronti di tutte le altre Parti ad intervenire, in sede di sottoscrizione del contratto con il Concessionario, per costituire a favore del Concessionario stesso, sulle aree di cui alla Premessa (v), il diritto di superficie, ai sensi dell’articolo 952, comma 1, del codice civile, per anni trenta, o per la eventuale minore durata offerta dal Concessionario. Il diritto di superficie sarà gratuito e decorrerà dal 1 luglio 2006, ovverosia allo scadere della concessione d’uso di cui al precedente articolo 6.

2. A fronte della gratuità della concessione del diritto di superficie di cui al precedente comma 1, è riconosciuto al Comune un equo indennizzo. La quantificazione e le modalità di corresponsione o riconoscimento di tale equo indennizzo saranno stabilite di comune accordo tra le Parti entro e non oltre il 31 dicembre 2003; resta sin d’ora inteso che per la quantificazione dovrà farsi riferimento alle sole superfici destinate a edilizia residenziale universitaria libera e ad attività accessorie a destinazione commerciale (ASPI) e servizi, tenendo conto del valore di mercato delle stesse.

3. A partire dal 1 luglio 2006, e fermo quanto previsto al successivo comma 4, la Regione subentrerà all’Agenzia nella titolarità del contratto con il Concessionario e, di conseguenza, potrà esercitare nei confronti del Concessionario medesimo tutti i diritti derivanti dal contratto, ad eccezione dei diritti e delle azioni di competenza esclusiva ed inderogabile del Comune, in quanto nudo proprietario.

4. La Regione ed il Comune si danno fin d’ora atto che, entro due anni dalla scadenza del diritto di superficie a favore del Concessionario di cui al precedente comma 1, definiranno direttamente i reciproci rapporti relativamente al mantenimento della destinazione d’uso e alle modalità di gestione del Villaggio.

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il piano economico e finanziario, allegato alla presente Convenzione sub c), è il documento, previsto dall’articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, che l’Agenzia mette a disposizione dei concorrenti alla gara per l’affidamento della concessione, di cui al precedente articolo 5, comma 1. Il piano economico e finanziario prevede in misura non superiore a Euro 8.400.000,00 le risorse stanziate dalla legge n. 285/2000 e l’impegno della Regione, direttamente o tramite l’EDISU o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario, a corrispondere al Concessionario, per l’85 % dei posti letto realizzati nel Villaggio, un canone mensile, al lordo del ribasso d’asta, non superiore a Euro310,00 per la camera singola e a Euro 284,00 per ogni posto letto in camera doppia.

2. La Regione si impegna nei confronti di ciascuna delle Parti a garantire al Concessionario per tutta la durata della concessione, direttamente o tramite l’EDISU o altro soggetto che fosse nel frattempo istituito per la gestione del diritto allo studio universitario, l’occupazione dell’ 85 % dei posti letto e a corrispondergli il canone mensile che lo stesso Concessionario avrà offerto ai sensi del successivo comma 3.

3. Il corrispettivo della concessione è quello che sarà offerto dal Concessionario, che non potrà in alcun modo superare i limiti massimi di spesa previsti nel piano economico e finanziario di cui al precedente comma 1. L’Agenzia comunica alla Giunta Regionale e al Toroc, prima dell’aggiudicazione della concessione, il piano economico e finanziario oggetto di offerta del Concessionario.

ARTICOLO 9 - MODIFICHE

1. Le Parti si impegnano, nel caso di sopravvenute modifiche legislative o di provvedimenti interpretativi della legge n. 285/2000 che riguardino, direttamente o indirettamente, il contenuto della presente Convenzione, ad introdurre di comune accordo le conseguenti variazioni alla Convenzione medesima, ove occorra anche mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

ARTICOLO 10 - SPESE

1. La presente Convenzione è registrata in caso d’uso e tutte le spese di stipulazione e registrazione sono a carico di quella delle Parti che vorrà procedervi.

ARTICOLO 11 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione inerente la presente convenzione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ai recapiti indicati nell’epigrafe della medesima.

2. Ciascuna parte può modificare i recapiti indicati al precedente comma 1, dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.

ARTICOLO 12 - ALLEGATI

1.Sono allegati alla presente Convenzione ai fini di cui al precedente articolo 1:

a) convenzione stipulata tra Toroc e Agenzia;

b)stralcio del Piano degli Interventi n° 19 - opera la n° d’ordine 49;

c) il Progetto preliminare;

d) il Piano economico e finanziario di cui all’articolo 18, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

e) scheda area di intervento 65 in variante al PRG;

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE

2. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione è rimessa alla decisione del Foro di Torino.

ARTICOLO 14 - PRESA D’ATTO DA PARTE DELL’EDISU

Il Presidente dell’EDISU sottoscrive la presente convenzione per presa d’atto di quanto nella medesima disciplinato.

Torino, ______________

(Il _____ della Regione Piemonte)

(Il ______ del Comune di Grugliasco)

(Il Presidente del Toroc)

(Il Direttore generale dell’Agenzia)

Per presa d’atto

(Il Presidente dell’EDISU)