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Bollettino Ufficiale n. 03 del 16 / 01 / 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Avvocatura Generale dello Stato

Ricorso n. 93 depositato il 14 dicembre 2002 per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale - Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79 (B.U.R. 10 ottobre 2002, n. 41) - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 93 depositato il 14 dicembre 2002 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma

nei confronti

della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale - Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79 (B.U.R. 10 ottobre 2002, n. 41).

In materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia la Regione può esercitare la sua potestà legislativa concorrente nei limiti dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato (art. 117, terzo comma), principi “comunque risultanti dalla legislazione statale in vigore” (sentenza di codesta Corte n. 282/2002).

Questi principi vanno desunti dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che ha dato attuazione alla Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996.

Va premesso che i vincoli che derivano dalla normativa comunitaria, prima che essere principi fondamentali che si impongono per diritto interno, costituiscono normative che, per il loro c.d. primato, prevalgono su qualsiasi normativa nazionale.

La legge regionale che vi derogasse, prima che essere costituzionalmente illegittima ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., lo sarebbe per violazione del primo comma dello stesso art. 117.

Nei considerando della direttiva è data sempre come presupposta e, comunque, viene espressamente prevista, la unitarietà della rete di trasmissione:

“considerando che l’instaurazione del mercato interno nel settore dell’energia elettrica deve favorire l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti” (6);

“considerando che, nella instaurazione del mercato interno dell’energia elettrica si deve tener pienamente conto dell’obiettivo comunitario di coesione economica e sociale, particolarmente nei settori quali le infrastrutture, nazionali o intracomunitarie, utilizzate per la trasmissione di energia elettrica” (20).

In attuazione di questa normativa il legislatore nazionale, nell’art. 3.6 del d.lgs. n. 79/1999 già richiamato, ha previsto che il gestore delle rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, “di carattere obiettivo e non discriminatorio” in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette “al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonchè la sicurezza e la connessione operativa tra le reti”.

La legge regionale all’art. 2.2, lett. i) prevede la emanazione da parte della regione della “linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell’energia”.

La legge regionale, in altri termini, consente alla Regione di richiedere per la rete, nell’ambito del territorio regionale, caratteristiche strutturali differenziate rispetto a quelle fissate dalle direttive dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed attuate in modo uniforme dal gestore della rete.

Una tale disciplina è, prima di tutto, irragionevole.

Una analoga potestà legislativa, con la stessa estensione, andrebbe riconosciuta a tutte le altre regioni. La rete nazionale, pertanto, finirebbe con avere una struttura diversificata regione per regione con inconvenienti, sul piano sia tecnico che economico, che non richiedono di essere illustrati.

La norma, oltre che in contrasto con la disciplina comunitaria, viola l’art. 117 Cos. sotto un duplice profilo.

Prima  di tutto per non essersi mantenuta entro i principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato, e quindi in violazione dell’art. 117, terzo comma.

In secondo luogo per contrasto con il secondo comma, lett. e) che assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza.

Una volta che la struttura della rete fosse differenziata regione per regione, il mercato nazionale verrebbe ad essere compartimentalizzato (secondo la terminologia invalsa in sede comunitaria) con la violazione evidente sia della Direttiva, rivolta ad attuare la libera concorrenza nel mercato elettrico, sia dell’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

Per queste ragioni

si conclude perchè l’art. 2.2, lett. 1) della legge della Regione Piemonte n. 23 del 7 ottobre 2002 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002.

Roma, 5 novembre 2002

Glauco Nori
Vice Avvocato Generale dello Stato