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Bollettino Ufficiale n. 03 del 16 / 01 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 691-320733 del 18.12.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Novarina S.r.l. con sede legale in Bibiana - Via Pinerolo 35, la concessione di derivazione d’acqua dal T. Pellice a mezzo del Canale del Consorzio Comunale di Bibiana in Comune di Bibiana in misura di mod max 0.16 e medi 0.053 ad uso industriale, con restituzione nello stesso canale e nello stesso Comune;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 10/12/1999 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione dei canoni arretrati, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che la concessione rimanga comunque subordinata, sia dal punto di vista della entità del prelievo che dal punto di vista della sua durata, ai termini che verranno stabiliti nel provvedimento di concessione della grande derivazione del Canale del Consorzio Comune di Bibiana;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/9/2002:

“(omissis)

Art. 7
Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il prelievo in questione non dovrà comportare in nessun modo un maggiore prelievo di acqua dal T. Pellice, rimandando pertanto nelle competenze assentite alla derivazione dal T. Pellice a mezzo del Canale del Consorzio Comunale di Bibiana, e la durata della concessione sarà comunque subordinata a quella relativa alla stessa derivazione dal T. Pellice a mezzo del Canale del Consorzio Comunale di Bibiana. Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

(omissis)