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Bollettino Ufficiale n. 03 del 16 / 01 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 678-320832 del 17.12.2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al “Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario Rio Moletta” la concessione di derivazione d’acqua dal T. Moletta in Comune di Bussoleno in misura di mod max 0,40 e medi 0.31 ad uso irriguo e antincendio senza restituzione;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 10/11/1983 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda, oltre ai canoni arretrati, alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7/11/2002:

“(omissis)

Art. 6
Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 7
Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di:

fino al 31/12/2004: 20 l/sec.

dal 1/1/2005: 50 l/sec.

Inoltre dovrà essere inserita in corrispondenza della prima paratoia di presa un’asta idrometrica con indicata in modo facilmente visibile l’altezza di cm. 10 dal fondo della paratoia stessa, corrispondente al massimo battente idraulico ammesso per la derivazione di 40 l/sec.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

(omissis)