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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 5-8125

Approvazione della bozza di “Protocollo di Accordo tra la Regione Piemonte e SATTI S.p.A. per le agevolazioni tariffarie per portatori di handicap”. Prenotazione dellla somma di Euro 143.018,83 sul Cap. 14305/2003 a favore della Direzione Trasporti

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Vista la D.G.R. n. 11-4381 del 12/11/2001 con la quale è stata approvata la bozza di Protocollo di Accordo tra la Regione Piemonte e SATTI S.p.A. che prevede l’estensione della validità delle tessere di libera circolazione per i portatori di handicap, dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2002, ai servizi ferroviari in ex concessione a SATTI S.p.A. attribuiti alla Regione Piemonte.

Ritenuto opportuno mantenere le agevolazioni tariffarie per gli aventi diritto, anche per l’anno 2003;

dato atto che le risorse che forfetariamente la Regione riconoscerà a Satti per coprire i mancati introiti derivanti da tali agevolazioni, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003, ammontano ad Euro 143.018,83;

dato altresì atto che gli impegni della Regione Piemonte e di Satti per le agevolazioni tariffarie per gli aventi diritto sono contenute nel Protocollo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Per quanto sopra, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, per le considerazioni citate in premessa, la bozza del Protocollo di Accordo da stipularsi tra la Regione Piemonte e Satti S.p.A. allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di delegare il Presidente della Giunta o, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore Regionale ai Trasporti, alla firma del Protocollo di cui al precedente punto 1, anche in presenza di modifiche non sostanziali;

3) di prenotare la somma di Euro 143.018,83 sul Cap. 14305/2003 a favore della Direzione Trasporti per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di Accordo di cui al precedente punto 1) (n. 2003/100250/P).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D’ACCORDO
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
SATTI S.p.A.

Per

Agevolazioni tariffarie per portatori di handicap

Il D. Lgs. 19 novembre 1997 n° 422 e sue successive modificazioni e integrazioni ha dato vita alla prima vera regionalizzazione di tutto il trasporto pubblico locale, delegando alle Regioni i compiti di amministrazione e programmazione di tutti i servizi ferroviari di interesse locale, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte, in data 20.12.1999, ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. 422/97 all’art. 12, hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatorie relative ai servizi in concessione a SATTI S.p.A. di cui all’art. 8 del decreto sopra citato e che, all’attuazione di tali conferimenti e all’attribuzione delle relative risorse, si è provveduto con D.P.C.M. del 16.11.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2000.

Con le DD.G.R. n. 37 -924 del 25 settembre 2000 e n. 2 - 1825 del 21 dicembre 2000 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutti gli Enti Soggetti di delega.

All’interno degli Accordi stessi le parti concordavano altresì di estendere la validità delle tessere di libera circolazione emesse a favore dei disabili a tutti i servizi di t.p.l.: da tali agevolazioni sono esclusi i servizi ferroviari.

Con D.G.R. n. 1 - 1824 del 21 dicembre 2000 sono state ribadite le categorie degli aventi diritto alle agevolazioni tariffarie.

Con D.G.R. n. 44 - 4338 del 5 novembre 2001 è stata approvata la bozza di “Contratto di servizio regionale” tra la Regione Piemonte e SATTI S.p.A. per la gestione del servizio ferroviario regionale attribuito alla Regione Piemonte dal Ministero dei Trasporti mediante l’Accordo prima citato.

Con nota prot. n. 14289/5/Pres. del 2/12/2002 il Presidente della Giunta Regionale ha trasmesso al Presidente del Consiglio il disegno di legge di modifica alla legge regionale n. 1/2000 per i successivi adempimenti di competenza. Il D.D.L. prevede tra l’altro la proroga a tutto il 2003 degli Accordi di Programma stipulati ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. 1/2000 tra la Regione Piemonte e gli EE.LL. per il periodo 2001 - 2002, ad esclusione degli impegni riguardanti il programma degli interventi strumentali ed infrastrutturali alle medesime condizioni previste per l’anno 2002.

La Giunta con D.G.R. n. del ha prenotato Euro 143.018,83 sul cap. 14305/2003 del bilancio regionale per far fronte agli oneri derivanti dall’estensione della validità delle tessere di libera circolazione per i portatori di handicap anche ai servizi ferroviari regionali in ex concessione alla SATTI S.p.A..

Tutto ciò premesso la Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, e SATTI S.p.A., convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Accordo (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità dal 01.01.2003 al 31.12.2003. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’estensione della validità delle tessere di libera circolazione agli aventi diritto ai sensi della D.G.R. n. del a tutti i servizi ferroviari regionali in ex concessione alla SATTI S.p.A..

art. 4 - Impegni della Regione

Per l’estensione della validità delle tessere rilasciate a favore dei portatori di handicap ai sensi della D.G.R. n. del , la Regione si impegna a riconoscere a SATTI S.p.A. un importo forfetario e tutto compreso di Euro 143.018,83 per l’intera validità del presente Protocollo.

art. 5 - Impegni di SATTI

SATTI si impegna a riconoscere e garantire l’accesso ai titolari di tessere regionali di libera circolazione di cui all’art. 3 del presente Protocollo.

art. 6 - Pagamenti

La Regione erogherà Euro 71.509,00 (IVA inclusa) a 90 giorni dalla presentazione della fattura; la fattura non potrà essere presentata prima del 1 aprile 2003.

Il restante pagamento pari a Euro 71.509,83 (IVA inclusa) sarà erogato a 90 giorni dalla presentazione della fattura; la fattura non potrà essere presentata prima del 1° dicembre 2003.

Torino, lì ......

Per la Regione Piemonte .....

Per SATTI S.p.A. .....