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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 4-8124

Approvazione della bozza di “Protocollo di Accordo tra la Regione Piemonte e TRENITALIA S.p.A. per: promozione del servizio di trasporto pubblico locale “corse suppletive” e agevolazioni tariffarie per portatori di handicap”. Prenotazione della somma di Euro 2.048.714,60 sul Cap. 14305/2003 a favore della Direzione Trasporti

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Con D.G.R. n. 46-4280 del 29/10/2001 è stata approvata la bozza di Protocollo di Accordo tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. che prevede, tra l’altro, la promozione del servizio di trasporto pubblico locale “corse suppletive”.

Con D.G.R. n° 48-4198 del 22/10/2001 sono stati approvati i Protocolli d’Intesa tra la Regione Piemonte e tutte le Province piemontesi per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale la cui scadenza è il 31.12.2002.

Le Parti firmatarie dei Protocolli di cui sopra, valutate le risultanze circa l’utilizzo delle corse suppletive, ritengono opportuno proseguire i servizi con le modifiche al programma di esercizio concordate tra le Parti stesse; la formalizzazione degli impegni saranno oggetto di apposito Protocollo da stipularsi tra la Regione e le singole Province interessate. Le percorrenze per l’anno 2003 concordate tra le Parti sono riportate nella bozza di Protocollo, da stipularsi tra la Regione Piemonte e Trenitalia, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; nello stesso Protocollo sono definiti gli impegni della Regione Piemonte e di Trenitalia per l’effettuazione delle corse suppletive. L’ammontare delle compensazioni che la Regione si impegna a riconoscere per i mancati introiti derivanti dall’espletamento di tali servizi è pari ad Euro 233.737,50 (IVA inclusa), in riferimento a quanto previsto con la D.G.R. n. 46 - 4280 del 29.10.2001.

Il Protocollo di Accordo tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A., approvato con D.G.R. n. 46-4280 del 29/10/2001, prevede inoltre l’estensione della validità delle tessere di libera circolazione per i portatori di handicap, dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2002, ai servizi ferroviari di Trenitalia attribuiti alla Regione Piemonte.

Ritenuto opportuno mantenere le agevolazioni tariffarie per gli aventi diritto, anche per l’anno 2003, le risorse che forfetariamente la Regione riconoscerà a Trenitalia per coprire i mancati introiti derivanti da tali agevolazioni, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003, ammontano ad Euro 1.814.977,10; gli impegni della Regione Piemonte e di Trenitalia per le agevolazioni tariffarie per gli aventi diritto sono contenute nel Protocollo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, per le considerazioni citate in premessa, la bozza del Protocollo di Accordo da stipularsi tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di delegare il Presidente della Giunta o, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore Regionale ai Trasporti, alla firma del Protocollo di cui al precedente punto 1, anche in presenza di modifiche non sostanziali;

3) di prenotare la somma di Euro 2.048.714,60 sul Cap. 14305/2003 a favore della Direzione Trasporti per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di Accordo di cui al precedente punto 1). (n. 2003/100249/p).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D’ACCORDO
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
TRENITALIA S.p.A.

Per

Promozione del servizio di trasporto pubblico locale “corse suppletive”

ed

Agevolazioni tariffarie per portatori di handicap

Il D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e sue successive modificazioni e integrazioni ha dato vita alla prima vera regionalizzazione di tutto il trasporto pubblico locale, delegando alle Regioni i compiti di amministrazione e programmazione di tutti i servizi ferroviari di interesse locale, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio.

All’attuazione dei conferimenti e l’attribuzione delle relative risorse alle Regioni, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 9, comma 3 lettera c) e all’art. 12, commi 1 e 2 del D. Lgs. 422/97, si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo Accordo di Programma da stipularsi tra le singole Regioni e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Con D.G.R. n. 30 - 28865 del 6 dicembre 1999 è stato approvato l’ Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’attuazione della delega prevista dall’art. 9 del D. Lgs. 422/97 sottoscritto a Roma il 20 dicembre 1999.

I DD.P.C.M. di conferimento delle risorse previste dagli Accordi di Programma per l’effettiva attuazione delle deleghe sono stati firmati il 16 novembre e pubblicati sul S.O. n. 224 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 30 dicembre 2000.

La Legge Regionale 4 gennaio 2000 n.1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" ha recepito il Decreto Legislativo 422/97 e per il periodo transitorio previsto all’art. 21 della stessa Legge, la Giunta Regionale ha approvato il ”Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus “suppletivi”, la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate.

Con le DD.G.R. n. 37 -924 del 25 settembre 2000 e n. 2 - 1825 del 21 dicembre 2000 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutti gli Enti Soggetti di delega.

All’interno degli Accordi stessi le parti concordavano altresì di estendere la validità delle tessere di libera circolazione emesse a favore dei disabili a tutti i servizi di t.p.l.: da tali agevolazioni sono esclusi i servizi ferroviari.

Con D.G.R. n. 1 - 1824 del 21 dicembre 2000 sono state ribadite le categorie degli aventi diritto alle agevolazioni tariffarie.

Con D.G.R. n. 6 - 3724 del 6 agosto 2001 è stata approvata la bozza di “Contratto di servizio regionale” tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per la gestione del servizio ferroviario regionale attribuito alla Regione Piemonte dal Ministero dei Trasporti mediante l’Accordo prima citato.

Con nota prot. n. 14289/5/Pres. del 2/12/2002 il Presidente della Giunta Regionale ha trasmesso al Presidente del Consiglio il disegno di legge di modifica alla legge regionale n. 1/2000 per i successivi adempimenti di competenza. Il D.D.L. prevede tra l’altro la proroga a tutto il 2003 degli Accordi di Programma stipulati ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. 1/2000 tra la Regione Piemonte e gli EE.LL. per il periodo 2001 - 2002, ad esclusione degli impegni riguardanti il programma degli interventi strumentali ed infrastrutturali alle medesime condizioni previste per l’anno 2002.

La Giunta con D.G.R. n. del  ha prenotato la somma di Euro 2.048.714,60 sul Cap. 14305/2003 a favore della Direzione Trasporti del bilancio regionale per fare fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Tutto ciò premesso la Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, e Trenitalia S.p.A., convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Accordo (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità dal 01.01.2003 al 31.12.2003. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo:

1. l’attuazione dei servizi suppletivi secondo lo schema riportato in allegato per farne parte integrante. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio;

2. libero accesso, alla seconda classe, ai titolari di tessera di libera circolazione ai sensi della D.G.R. n. del , ai servizi ferroviari regionali attribuiti alla Regione Piemonte attraverso l’Accordo di Programma il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 30 - 28865 del 6 dicembre 1999.

art. 4 - Impegni della Regione

Per le corse “suppletive” la Regione si impegna a riconoscere a Trenitalia S.p.A. Euro 0.52 (L.1000) bus*km (IVA esclusa) per un ammontare complessivo di Euro 233.737,50 (IVA inclusa) per un totale di 408.632 bus*km.

Per l’estensione della validità delle tessere rilasciate a favore dei portatori di handicap ai sensi della D.G.R. n. del , la Regione si impegna a riconoscere a Trenitalia S.p.A. un importo forfetario e tutto compreso di Euro 1.814.977,10 per l’intera validità del presente Protocollo.

art. 5 - Impegni di Trenitalia

Trenitalia si impegna:

1. in riferimento alle corse suppletive, a sottoscrivere Convezioni commerciali che prevedano l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con i vettori che saranno indicati dalle Province per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo, fermo restando il limite determinato al precedente articolo;

2. a riconoscere e garantire l’accesso ai titolari di tessere regionali di libera circolazione di cui all’art. 3 comma 2 del presente Protocollo;

3. a migliorare l’accessibilità ai servizi per i portatori di handicap; possono essere oggetto di tale intervento le infrastrutture, il materiale rotabile e l’inserimento o l’estensione di servizi a terra e/o a bordo treno.

art. 6 - Pagamenti

La Regione erogherà Euro 1.024.357,30 (IVA inclusa) a 90 giorni dalla presentazione della fattura; la fattura non potrà essere presentata prima del 1 aprile 2003.

Il restante pagamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

* Euro 907.488,55 a 90 giorni dalla presentazione della relativa fattura; la fattura non potrà essere presentata prima del 1° dicembre 2003;

* i restanti Euro 116.868,75 saranno erogati a 90 giorni dal ricevimento della fattura da far pervenire dopo la scadenza del presente Protocollo corredata da idonea certificazione attestante l’importo dei pagamenti effettuati ai vettori per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni previste per i servizi suppletivi. Qualora l’importo liquidato da Trenitalia S.p.A. ai vettori risulti inferiore a quanto previsto dalle Convenzioni sottoscritte di cui al comma 1, art. 5, la Regione non erogherà la differenza risultante.

Torino, lì .....

Per la Regione Piemonte .....

Per Trenitalia S.p.A. ......

RIEPILOGO CORSE SUPPLETIVE PER PROVINCIA

    Percorrenza anno 2003 (dal 1/01 al 31/12)


PROVINCIA DI ALESSANDRIA    

Alessandria - Mortara    51.040

2) Alessandria - Vercelli
(maggior percorrenza per dev.Casale)     5.661

Alessandria- Novi L. - Arquata Scrivia     10.187

Alessandria - Tortona     11.962

Castagnole L. - Nizza M. - Alessandria     25.613

TOTALE    104.463


PROVINCIA DI ASTI    

Asti - Casale Monferrato    21.344

Asti - Torino    27.840

Acqui Terme - Nizza Monferrato - Asti    23.664

Asti - Nizza Monferrato     6.296

TOTALE      79.144


PROVINCIA DI BIELLA    

Biella - Novara     13.804

TOTALE    13.804


PROVINCIA DI CUNEO    

Torino - Fossano - Saluzzo    23.942

Alba - Cavallermaggiore    14.152

Fossano - Ceva    22.736

Cuneo - Fossano    13.920

TOTALE      74.750


RIEPILOGO CORSE SUPPLETIVE PER PROVINCIA

    Percorrenza anno 2003 (dal 1/01 al 31/12)

PROVINCIA DI NOVARA    

Arona - Novara    25.066

TOTALE    25.066


PROVINCIA DI TORINO    

Torino - Chivasso     14.409

Torino - Bussoleno - Susa     27.051

Bussoleno - Susa     2.320

Torino - Pinerolo     21.155

Pinerolo - Torre Pellice     5.134

Chivasso - Ivrea     23.240

TOTALE     93.309


PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA    

Domodossola - Omegna - Novara    18.096

TOTALE    18.096


TOTALE COMPLESSIVO      408.632