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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 31-8151

Recepimento accordo tra Regione Piemonte e Associazioni di categoria AIOP e ARIS per il settore sanitario privato, per l’anno 2002, in merito alla definizione dei livelli organizzativi e funzionali delle attività di ricovero delle strutture private definitivamente accreditate

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

In data 9 dicembre 2002 si è proceduto alla firma dell’accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, con il quale si sono definiti i livelli organizzativi e funzionali delle attività di ricovero delle strutture private definitivamente accreditate ai sensi della deliberazione di Consiglio Regionale n. 616-3149 del 22.02.2000.

Con tale accordo si sono altresì stabilite le tariffe da riconoscere alle strutture accreditate in fascia B e C, tenuto conto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 36-5380 del 25 febbraio 2002 è stata individuata la tariffa base, quale valore per unità di peso, che sarà utilizzata per il sistema tariffario delle strutture private definitivamente accreditate nella fascia A.

Con tale accordo si stabilisce che le attività sanitarie erogate dalle strutture private definitivamente accreditate saranno remunerate con le tariffe sopradefinite alle strutture che documenteranno, in rapporto al volume e tipologia di attività, il possesso dei livelli organizzativi funzionali del personale medico e del personale sanitario non medico, definiti dall’accordo medesimo. E’ demandata alle Aziende Sanitarie Locali sul cui territorio insiste la Casa di cura, nell’ambito delle funzioni proprie di vigilanza, la verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui sopra, con l’intesa che il riconoscimento tariffario avrà decorrenza dalla data di effettivo possesso dei requisiti stessi.

Si stabilisce altresì che l’Assessorato alla Sanità, attraverso la Direzione competente, procederà alla verifica di congruità economico-finanziaria sulla produzione annuale della singola Casa di cura.

visto il D. Lgs. n. 229 del 19.06.1999;

vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000;

vista la D.G.R. n. 82-1597 del 05.12.2000;

vista la D.G.R. n. 36-5380 del 25.02.2002;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di recepire l’accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria AIOP e ARIS, con il quale sono stati definiti i livelli organizzativi e funzionali delle attività di ricovero delle strutture private definitivamente accreditate, ai sensi della deliberazione di Consiglio Regionale n. 616-3149 del 22.02.2000, la cui copia autentica viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di stabilire che il presente accordo non comporta oneri aggiuntivi rispetto al budget approvato per l’anno 2002 con la D.G.R. n. 46-6882 del 05.08.2002.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e dell’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

ACCORDO ANNO 2002 CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA AIOP / ARIS PER IL SETTORE SANITARIO PRIVATO, IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI

Tra l’Assessore Regionale alla Sanità, Dott. Antonio D’Ambrosio

e il Presidente Regionale dell’A.I.O.P., Dott. Giancarlo Perla

e il Presidente Regionale dell’A.R.I.S., Suor Angelina Cavarzan

è stipulato il presente accordo per la definizione dei livelli organizzativi e funzionali delle attività di ricovero delle strutture private definitivamente accreditate.

Con deliberazione n. 36-5380 del 25 febbraio 2002 è stato previsto che la tariffa base in vigore per gli erogatori pubblici, individuata in Euro 2.305,00 quale valore per unità di peso, sia utilizzata per il sistema tariffario delle strutture private definitivamente accreditate nella fascia A, di cui alla D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000.

Il precedente accordo, sottoscritto tra le parti in data 16 luglio 2002, ha stabilito che, al fine del riconoscimento della tariffa determinata sulla base del parametro fissato dal provvedimento sopraindicato, debbano essere definiti i livelli organizzativi funzionali per le strutture private definitivamente accreditate nelle fasce A, B e C.

Dato atto che la tariffa da riconoscere alle strutture private accreditate in fascia A è la tariffa base prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 36-5380 del 25 febbraio 2002, si concorda che la tariffa da riconoscere alle strutture accreditate in fascia B e C è la tariffa base sopraccitata, abbattuta rispettivamente dell’8% e del 15%. Tale differenziazione tariffaria tra le diverse fasce, è giustificata dalla lettura degli attuali riconoscimenti tariffari, nonchè dalla valenza delle specialità affrontate nel presente accordo; le parti concordano che per il futuro potrebbe essere necessario diversificare ulteriormente le tariffe in relazione ai livelli assistenziali delle fasce.

Le attività sanitarie erogate dalle strutture private definitivamente accreditate saranno remunerate con le tariffe sopradefinite alle strutture che documenteranno, in rapporto al volume e tipologia di attività, il possesso dei livelli organizzativi funzionali del personale medico e del personale sanitario non medico, definiti dal presente accordo. E’ demandata alle Aziende Sanitarie Locali sul cui territorio insiste la Casa di cura, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, la verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui sopra, con l’intesa che il riconoscimento tariffario avrà decorrenza dalla data di effettivo possesso dei requisiti stessi.

Al fine della individuazione dei livelli organizzativi e funzionali, si concorda di fare riferimento all’assorbimento delle risorse umane nell’ambito del valore per unità di peso sopraindicato, in relazione ai minuti di assistenza pro-die. Ciò porta all’individuazione delle unità di personale minime necessarie di medici, di personale di assistenza e di supporto per singola fascia di accreditamento, computate sulla base dell’orario contrattuale a tempo pieno, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto lavorativo instaurato con la Casa di cura, e sulla base di 1700 ore lavorative in un anno per il personale medico e di 1520 ore lavorative in un anno per il personale non medico.

Per le singole fasce di accreditamento sono riportati i valori di riferimento per i livelli organizzativi funzionali necessari al riconoscimento delle tariffe specifiche, che devono essere assicurati nel processo assistenziale ai vari livelli di classificazione in fasce di accreditamento. Ne consegue che la differenza prevista nelle varie fasce risponde a criteri cui le singole strutture organizzative sono tenute a rispondere per la relativa classificazione in fasce, ai sensi della D.G.R. n. 82-1597 del 5.12.2000.

I valori per i livelli organizzativi funzionali individuati, nelle tabelle indicate nell’allegato, con il presente accordo costituiscono un primo riferimento che dovrà essere sviluppato ulteriormente nell’anno 2003 in rapporto all’indirizzo nosologico ed, all’interno di questo, alle peculiarità delle singole specialità. Tale approfondimento si rende necessario al fine dell’individuazione delle risorse necessarie per singolo processo assistenziale anche in rapporto al peso dei DRG.

Le parti concordano nel ritenere che per le attività di acuzie il personale complessivo incide mediamente nell’ordine del 50% del valore punto, mentre nella riabilitazione il personale incide mediamente del 60%. Sulla base di tale presupposto, sono calcolate rispettivamente le ore di personale e i corrispondenti minuti di assistenza diretta alla persona al giorno, che costituiscono il riferimento per il riconoscimento tariffario sulla base dei costi del personale (costi diretti e indiretti) per punto DRG di acuzie e per punto DRG di RRF di 2° livello, per le attività effettuate in strutture definitivamente accreditate nelle fasce A, B e C.

Nelle tabelle di cui all’allegato al presente accordo, sono riportati i valori di riferimento per i livelli organizzativi minimi funzionali necessari al riconoscimento delle tariffe per le attività di acuzie e di RRF di 2° livello, di cui alla D.G.R. n. 36-5380 del 25 febbraio 2002, per le Case di cura accreditate in fascia A, B e C.

Sono state calcolate le ore personale per punto DRG di acuzie, per una struttura tipo di 100 posti letto, con un tasso di utilizzo all’80%, tenuto conto della media del personale impiegato per punto DRG nelle fasce A, B e C. Le ore indicate sono composte dai minuti di assistenza diretta al paziente e dai minuti utilizzati dallo stesso personale per le attività di formazione e di miglioramento della qualità. Il tempo di assistenza diretta è mediamente corrispondente ai 2/3 del totale tempo personale, tenuto conto di una media di degenza di 7 giorni, con oscillazioni del +/- 20% in relazione alle singole specialità.

Sono state calcolate le ore personale per punto DRG della riabilitazione di 2° livello, per una struttura tipo di 100 posti letto, con un tasso di utilizzo al 90%, tenuto conto della media del personale impiegato per punto DRG nelle fasce A, B e C. Le ore indicate sono composte dai minuti che devono essere garantiti al giorno dal personale di assistenza alla persona e dal personale di riabilitazione e dai minuti utilizzati dallo stesso personale per le attività di formazione e di miglioramento della qualità.

Le parti concordano che i parametri di assistenza diretta relativi alle unità di personale di assistenza alla persona per le attività di acuzie, che devono essere garantiti per singolo episodio di ricovero nelle fasce A, B e C, sono i seguenti:

- 120 minuti di assistenza pro-die per le specialità di angiologia, dermatologia, medicina generale, neurologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, ortopedia e traumatologia, oculistica, otorinolaringoiatria e urologia.

- 180 minuti di assistenza pro-die per le specialità di cardiologia, malattie infettive, oncologia, pediatria, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, neurochirurgia.

Le parti concordano che i parametri di assistenza diretta relativi alle unità di personale di assistenza alla persona e di personale di riabilitazione per le attività di RRF di 2° livello, che devono essere garantiti per singolo episodio di ricovero nelle fasce A, B e C, sono i seguenti:

- 100 minuti pro-die per le attività di riabilitazione

- 85 minuti pro-die per le attività di assistenza alla persona.

I parametri di cui sopra possono subire variazioni tra il personale di riabilitazione e il personale di assistenza diretta alla persona nella misura massima del 10%.

I valori di assistenza, 120 e 180 minuti per l’acuzie, 100 e 85 minuti per l’attività di riabilitazione di 2° livello, non concorrono alla soddisfazione dei requisiti previsti dall’allegato 1 della DGR 82-1597 del 5.12.2000.

Le parti concordano che i parametri di assistenza diretta relativi alle unità di personale medico per le attività di acuzie che devono essere garantiti nelle fasce A, B, e C, sono i seguenti:

- 1 Responsabile di Raggruppamento in possesso della Specialità della disciplina prevalente;

- 1 Medico ogni Unità Funzionale in possesso della specialità, secondo le indicazioni di cui al p. 28 della l.r. 5/87;

- 1 Medico ogni Unità funzionale in possesso di specialità equipollente o affine di cui alla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, o, in assenza di specialità, in servizio alla data di recepimento del presente accordo;

- il servizio di guardia medica è assicurato di norma con il personale medico di cui sopra. La regolamentazione del servizio sarà oggetto di specifico atto.

- In presenza di attività chirurgica dovrà inoltre essere garantito il personale medico necessario per i servizi di anestesia, in misura di almeno 2 figure ogni 100 posti letto, delle quali una con funzione di Dirigente.

Le parti concordano che i parametri di assistenza diretta relativi alle unità di personale medico per le attività di riabilitazione di 2° livello, che devono essere garantiti nelle fasce A, B, e C, sono i seguenti:

- 1 Responsabile di Raggruppamento in possesso della Specialità in Medicina Fisica e Riabilitazione;

- 1 Medico ogni Unità Funzionale in possesso della specialità, secondo le indicazioni di cui al p. 28 della l.r. 5/87;

- 1 Medico ogni Unità funzionale in possesso di specialità equipollente o affine di cui alla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, o, in assenza di specialità, in servizio alla data di recepimento del presente accordo;

- il servizio di guardia medica è assicurato di norma con il personale medico di cui sopra. La regolamentazione del servizio sarà oggetto di specifico atto.

In ogni struttura di ricovero deve essere presente un Direttore Sanitario, un Dirigente del Servizio di Radiodiagnostica e un Dirigente del Laboratorio di Analisi secondo quanto previsto dalla L.R. 5/87 e ove applicabile dalla L.R. 55/87.

Per l’attività di neuropsichiatria (codice 40) valgono, in via sperimentale per l’anno 2003, le tariffe e i livelli organizzativi e funzionali previsti dal precedente accordo, sottoscritto tra le parti in data 16 luglio 2002, indifferenziati per le tre fasce di accreditamento.

Per l’attività di cardiochirurgia si fa riferimento ai livelli organizzativi e funzionali, di cui al protocollo d’intesa siglato in data 26 luglio 2000. Alle strutture definitivamente accreditate in fascia A, verrà riconosciuto il livello tariffario previsto per tale fascia.

Per la lungodegenza/pneumologia/tisiatria e la riabilitazione di 1° livello è costituito specifico gruppo di lavoro in base all’accordo sottoscritto in data 16 luglio 2002.

Per ogni altra disciplina non normata nel presente accordo, si rinvia a specifici provvedimenti.

Allegato : tabelle dei valori di riferimento

Torino, 9.12.2002

Regione Piemonte

Assessore alla Sanità Antonio D’Ambrosio

Presidente Regionale AIOP Giancarlo Perla

Presidente Regionale ARIS Suor Angelina Cavarzan

Allegato ACCORDO LIVELLI ORGANIZZATIVI FUNZIONALI

Tabelle dei valori di riferimento

Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori di riferimento, calcolati in ore personale per punto DRG, per i livelli organizzativi minimi funzionali necessari al riconoscimento delle tariffe per le attività di acuzie normate dal presente accordo, e per le attività di RRF di 2° livello, di cui alla D.G.R. n. 36-5380 del 25 febbraio 2002 e successive modifiche e integrazioni, per le Case di cura accreditate in fascia A, B e C.



Fascia A


Profilo professionale    Ore personale per punto DRG di acuzie    Ore personale per punto DRG di RRF 2° liv.

Personale medico    8    7

Personale sanitario non medico
(infermieri, terapisti, tecnici
sanitari, OSS, ecc)    22    31

Ausiliari/Amministrativi    10    14

Totale    40    52


Fascia B


Profilo professionale    Ore personale per punto DRG di acuzie    Ore personale per punto DRG di RRF 2° liv.

Personale medico    7    7

Personale sanitario non medico
(infermieri, terapisti, tecnici
sanitari, OSS, ecc)    19    29

Ausiliari/Amministrativi    9    12

Totale    35    48


Fascia C


Profilo professionale    Ore personale per punto DRG di acuzie    Ore personale per punto DRG di RRF 2° liv.

Personale medico    7    6

Personale sanitario non medico
(infermieri, terapisti, tecnici
sanitari, OSS, ecc)    18    27

Ausiliari/Amministrativi    9    11

Totale    34    44



La Direzione Programmazione Sanitaria procederà alla verifica di congruità economico-finanziaria sulla produzione annuale della singola Casa di cura. In tal senso l’erogazione del saldo previsto alla chiusura dell’anno di competenza, è subordinato altresì alla autocertificazione, ai sensi dell’art. 2 Legge 4.1.1968, n.15, dell’art. 3,comma 10, legge 15.05.1997, n.127 e dell’art. 1 D.P.R. 20.10.1998, n.403, da parte della Casa di cura del personale impiegato.

I dati autocertificati dovranno risultare congrui con la dotazione di personale conseguente al prodotto delle ore personale per punto DRG per il totale di punti DRG prodotti. Per situazioni particolari documentate la quantità di personale può variare nell’ambito dei singoli profili professionali. Nei ricoveri di acuzie, nel caso di oscillazione delle degenze medie (+/- 20%) o di case mix significativamente diversi da quelli assunti, gli effetti di tale variazione sul conteggio del personale dovranno essere comunicati entro i primi tre mesi, ai fini di specifica valutazione regionale, in relazione al rapporto tra il personale addetto all’assistenza ed il personale addetto ai servizi sanitari.

Le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente accordo sono a carico delle ASL nel cui territorio insiste la Casa di Cura.

Il calcolo per la verifica del personale non medico di assistenza alla persona, è definito secondo il seguente schema:

Numero di giornate di degenza dell’anno precedente moltiplicate per i minuti di assistenza. Il risultato dovrà essere trasformato in ore e dovrà essere diviso per le ore convenzionali di lavoro annuo (1520).

n. giornate * minuti / 60h. / 1520 = numero di personale di assistenza alla persona

Le parti concordano che le figure professionali da computarsi come personale di assistenza alla persona sono le seguenti: capo-sala, infermieri, terapisti della riabilitazione, OTA, ADEST, OSS, psicologi, logopedisti. E’ escluso dal calcolo il personale addetto ai servizi.

Il rapporto tra l’assistenza infermieristica e le altre figure dedicate all’assistenza alla persona è il seguente.

Attività di acuzie:

Assistenza infermieristica = 75%

Altro personale = 25%

Attività di riabilitazione di 2 livello (limitatamente alle attività di assistenza diretta alla persona):

Assistenza infermieristica = 55%

Altro personale = 45%