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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003




Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2002, n. 24-8144

Programma regionale di profilassi della rinotracheite infettiva bovina (IBR)

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

La rinotracheite infettiva dei bovini (in sigla IBR), malattia virale riconducibile al gruppo clinico dell’influenza bovina di cui all’articolo 101 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, è causa di perdite consistenti per l’allevamento bovino, essendo collegata a casi di aborto, ipofertilità e calo delle produzioni. Considerata la sua trasmissibilità con la monta e la inseminazione strumentale, ai sensi del DM 28 giugno 1991, n. 323, i capi bovini introdotti nei centri genetici devono avere superato favorevolmente l’accertamento sierologico per IBR.

A livello europeo, inoltre, l’infezione è contemplata nel gruppo delle malattie infettive degli animali per cui gli Stati membri possono adottare misure di controllo ed eradicazione, volte ad ottenere la qualifica sanitaria di allevamenti e zone indenni da IBR. Alcuni Paesi confinanti, come Svizzera e Francia, hanno già adottato programmi di controllo dell’IBR e pertanto richiedono requisiti sanitari supplementari alle mandrie che praticano l’alpeggio frontaliero; analoghe garanzie sono richieste per gli animali esportati verso Paesi e zone che adottano tali piani, ai sensi della Direttiva 97/12/CE, recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs 22 maggio 1999, n. 196.

In Italia, altre Regioni e Province autonome ad elevata vocazione zootecnica (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano), ed in particolare la confinante Lombardia, con la quale sono frequenti gli scambi di bovini, hanno già adottato piani di controllo della malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 68 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, come modificato dalla L. 23 gennaio 1968, n. 34.

Inoltre alcune Regioni e Province autonome hanno disposto il divieto di commercializzazione dei capi positivi IBR, con l’eccezione delle destinazioni al macello, nell’ambito della Regione o provincia stessa, consentendo tuttavia l’inoltro dei capi positivi verso allevamenti di altre Regioni che non abbiano adottato misure analoghe. Questa possibilità può consentire il verificarsi di speculazioni commerciali e comportare il rischio di ulteriore diffusione della malattia negli allevamenti piemontesi.

Considerato quanto sopra, si ritiene necessario integrare l’attività dei Servizi Veterinari delle ASL con l’esecuzione di interventi diagnostici sui bovini destinati alla commercializzazione con le finalità di sensibilizzare ed informare gli allevatori sulla malattia, di evitare che azioni di eradicazione in territori vicini al Piemonte possano esporre a rischio lo stato sanitario del patrimonio bovino piemontese e di promuovere l’adozione di appropriate misure di controllo della malattia.

Occorre inoltre prevedere la possibilità dell’adesione volontaria al piano di eradicazione dell’IBR, considerato che allevatori residenti nel territorio piemontese, con elevata qualificazione sanitaria di allevamento, hanno manifestato interesse per il programma di profilassi, con la finalità di elevare ulteriormente lo status sanitario ed il valore degli animali allevati.

Per quanto riportato in premessa, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) Nel territorio della Regione Piemonte tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi destinati ad essere introdotti negli allevamenti in cui sono detenuti capi da riproduzione, anche per il tramite di fiere, mercati e mostre, devono essere sottoposti ad un accertamento sierologico ufficiale nei confronti della rinotracheite infettiva (IBR), nei trenta giorni precedenti lo spostamento. L’esito e la data dell’accertamento devono essere riportati sulla certificazione di scorta secondo le indicazioni di cui al seguente punto 3).

2) I capi da riproduzione di età superiore ai 12 mesi introdotti da Paesi esteri, non scortati da certificazione sanitaria riportante:

- la provenienza da allevamento indenne da IBR; oppure

- la negatività ad una prova sierologica effettuata nei trenta giorni precedenti la spedizione,

devono essere mantenuti separati e sottoposti ad accertamento sierologico per IBR.

3) La data e l’esito degli accertamenti sierologici sono riportati sul modello 4 di scorta, a cura del Servizio Veterinario dell’ASL, come di seguito indicato:

a) Negativo IBR: animale non infetto, risultato negativo alla ricerca degli anticorpi totali;

b) Negativo IBR - vaccinato: animale non infetto, vaccinato con vaccino deleto, risultato positivo alla ricerca di anticorpi totali e negativo alla ricerca degli anticorpi anti g E;

c) Positivo IBR: animale infetto o vaccinato con vaccino tradizionale, risultato positivo alla ricerca di anticorpi totali e anticorpi anti g E.

4) I capi risultati positivi IBR possono essere destinati ad allevamenti da riproduzione, con l’eccezione degli allevamenti di cui al punto 7).

Le fiere ed i mercati di animali da riproduzione possono accettare i capi positivi IBR solo se dispongono di strutture in grado di garantire una separazione che tuteli efficacemente i capi negativi, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.

5) I capi bovini provenienti da altre Regioni e Province autonome, destinati ad allevamenti, fiere e mercati piemontesi di animali da riproduzione devono essere stati sottoposti con esito favorevole ad accertamento sierologico per IBR, nei trenta giorni precedenti lo spostamento. La data e l’esito degli accertamenti devono essere riportati sul modello 4 di scorta.

6) Gli accertamenti di laboratorio sono effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

7) Negli allevamenti bovini che aderiscono ad un piano volontario di controllo della rinotracheite infettiva, secondo le linee guida emanate dalla Direzione di Sanità Pubblica dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, non possono essere introdotti bovini positivi ibr. Devono inoltre essere adottate tutte le misure preventive volte ad evitare che gli animali allevati vengano in contatto con bovini positivi IBR o con bovini il cui stato sanitario per IBR non è noto.

La presente deliberazione si applica a tutti i bovini destinati ad essere introdotti in allevamenti da riproduzione e sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)