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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 gennaio 2003, n. 1/R
Regolamento regionale recante: Modalità per lassegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per listruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-8172 del 7 gennaio 2003
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Modalità per lassegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per listruzione. Anno scolastico 2002-2003. Legge 10 marzo 2000, n. 62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106.
Art. 1.
(Oggetto)
1. La Regione, nel quadro dei principi dettati dallarticolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e delle norme attuative previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, definisce gli interventi e le modalità operative per laccesso al beneficio dellassegnazione delle borse di studio.
2. La borsa di studio è un sostegno economico alla spesa della famiglia per listruzione e non costituisce un beneficio legato al merito scolastico, né un rimborso spese.
Art. 2.
(Beneficiari)
1. La borsa di studio è rivolta alle famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole, statali e paritarie, elementari, medie e secondarie superiori.
2. Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore ovvero dallo studente maggiorenne, appartenente a famiglia il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro 10.632,94.
3. Ai fini dellindividuazione del nucleo familiare e del calcolo del suddetto indicatore si applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e i relativi decreti attuativi.
Art. 3.
(Condizioni di ammissibilità e tipologie di spese)
1. Per lammissione al beneficio il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta e documentata deve essere almeno di euro 51,65 per la frequenza, i trasporti, le mense, i sussidi scolastici (ad esempio materiali, attrezzature anche informatiche, ausili didattici, libri scolastici facoltativi con esclusione dei libri di testo), le attività integrative scolastiche e i viaggi e visite di istruzione.
2. Detta spesa deve essere autocertificata dal richiedente allatto della presentazione della domanda al fine del controllo della veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dellarticolo 4, comma 2, del d. lgs. 109/1998.
Art. 4.
(Enti competenti e collaborazioni,
divulgazione dellintervento)
1. La Regione dà attuazione agli interventi per la concessione delle borse di studio tramite i Comuni sede di Autonomia scolastica, i quali possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dellarticolo 5, comma 5 del d.p.c.m. 106/2001, per la raccolta delle richieste e per lerogazione delle borse di studio.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla più ampia diffusione e pubblicizzazione dellintervento nellambito delle rispettive competenze. LAmministrazione regionale, in particolare, provvede alla divulgazione dellintervento anche attraverso il proprio sito.
Art. 5.
(Flusso procedurale, istruttoria richieste
e detrazione fiscale)
1. La Regione, entro il mese di gennaio, invia ai Comuni ed alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Piemonte la comunicazione operativa e i moduli per la richiesta della borsa di studio. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie provvedono a riprodurre ed a divulgare in ogni plesso scolastico tali moduli, per assicurare una capillare diffusione agli alunni e loro famiglie.
2. I Comuni sede di Autonomia scolastica, ove si avvalgano della collaborazione delle istituzioni scolastiche determinano, in raccordo con le stesse, i termini e le modalità di trasmissione delle richieste raccolte dalle scuole.
3. I Comuni sede di Autonomia scolastica in caso di raccolta diretta delle richieste devono informare le istituzioni scolastiche, definire la data di presentazione delle richieste per la concessione della borsa di studio ed assicurare una capillare informazione agli alunni e loro famiglie.
4. Gli allievi residenti e frequentanti le scuole ubicate in Comuni piemontesi presentano la richiesta alla scuola frequentata nel caso di cui al comma 2, oppure al Comune sede di Autonomia scolastica nel caso di cui al comma 3; gli allievi residenti in Piemonte e frequentanti scuole ubicate in altre Regioni presentano la richiesta al Comune di residenza, secondo le modalità e i termini fissati dal Comune stesso.
5. I soggetti in possesso dei requisiti per il beneficio possono avvalersi della concessione diretta della borsa di studio oppure della detrazione fiscale dellimporto della stessa, ai sensi dellarticolo 1, comma 10 della l. 62/2000.
6. Ai Comuni compete listruttoria delle richieste per la concessione della borsa di studio, considerando non ammissibili quelle presentate su moduli non conformi, nonché la comunicazione alla Regione, entro il termine perentorio del 31 marzo, dei dati relativi al numero delle richieste ritenute ammissibili suddivise per scuola elementare, media e secondaria superiore e dei dati relativi alle opzioni per la detrazione fiscale, anchesse suddivise per tipo di scuola. Le comunicazioni che pervengono alla Regione oltre il termine perentorio del 31 marzo non sono prese in considerazione.
7. La Giunta regionale, sulla base del numero delle richieste per la concessione della borsa di studio comunicate dai Comuni entro i termini previsti e delle modalità di determinazione di cui allarticolo 6, predispone il piano di ripartizione dei fondi ai Comuni entro il 30 aprile. Entro la stessa data lAmministrazione regionale comunica al Ministero delleconomia e delle finanze i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.
8. Con successivo specifico atto, lAmministrazione regionale attribuisce i fondi ai Comuni per la erogazione delle borse di studio agli aventi diritto.
Art. 6.
(Modalità di determinazione
e di erogazione della borsa di studio)
1. Lentità della borsa di studio varia in relazione al numero di richieste pervenute nei termini e comunque limporto massimo della borsa non può essere superiore ad euro 500,00 per gli alunni della scuola elementare, ad euro 500,00 per gli alunni della scuola media inferiore e ad euro 750,00 per quelli della scuola secondaria superiore.
2. Nella predisposizione del piano di ripartizione, di cui allarticolo 5, la Giunta regionale determina le quote delle borse di studio differenziate per ordine e grado di istruzione. Qualora rispetto allimporto massimo il numero delle richieste ammissibili fosse inferiore a quello ipotizzato, gli importi delle borse saranno incrementati proporzionalmente. Nel piano di ripartizione può essere riservata una quota non superiore allo 0,5 per cento per far fronte ad eventuali situazioni particolari che emergessero successivamente alla predisposizione del piano predetto.
3. I Comuni, sulla base dei fondi ricevuti, dispongono lassegnazione delle borse di studio secondo limporto determinato nel piano di ripartizione regionale e provvedono allerogazione del beneficio agli aventi diritto.
4. Ai fini dellerogazione delle borse di studio i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle scuole, ai sensi dellarticolo 5, comma 5 del d.p.c.m. 106/2001.
Art. 7.
(Monitoraggio e controllo)
1. LAmministrazione regionale attiva le azioni necessarie per il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alle borse di studio, ai sensi dell articolo 5, comma 6 del d.p.c.m. 106/2001. A tal fine è trasmessa la scheda per il monitoraggio ai Comuni competenti unitamente alla comunicazione ai Comuni relativa al piano di ripartizione dei fondi.
2. I Comuni provvedono ai controlli previsti dal d.lgs. 109/1998 come modificato dal d.lgs. 130/2000, secondo le prassi amministrative in atto negli stessi.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 7 gennaio 2003
Enzo Ghigo