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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

Codice 17.1
D.D. 1 agosto 2002, n. 216

L.r. n. 10/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di realizzazione centro commerciale non alimentare presentato dalla Società SVIM S.p.A. con sede legale in Torino, corso Stati Uniti, 39, localizzato in Regione Moleto sud - S.S. n. 143 nel Comune di Santhià (VC) - Esclusione del progetto della Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/98

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere che il progetto di realizzazione centro commerciale non alimentare presentato dalla Società SVIM S.p.A. con sede legale in Torino, corso Stati Uniti, 39, localizzato in Regione Moleto sud - S.S. n. 143 nel Comune di Santhià (VC) possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che il progetto definitivo recepisca tutte le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

1. l’impegno del proponente ad attivarsi con gli altri soggetti coinvolti e con il Comune di Santhià al fine di concordare le necessarie mitigazioni atte a garantire l’effettivo contenimento delle sinergie tra la fase di costruzione e l’entrata in esercizio del centro commerciale con l’attività dei cantieri, della linea ferroviaria A.C. Torino/Milano e quella per l’ammodernamento dell’autostrada Torino/Milano, gravanti sulla stessa zona e praticamente contemporanee;

2. il proponente dovrà quantizzare con precisione i consumi idrici e valutare la possibilità di utilizzare fonti di approvvigionamento alternative all’acquedotto comunale per tutti gli usi non potabili (acqua, antincendio, impianti di condizionamento, ecc.);

3. il proponente dovrà fornire all’Ente gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Santhià tutte le informazioni qualitative e quantitative in merito alle acque reflue (bianche e nere) onde permettere al sudetto Ente Gestore di eseguire una ricognizione critica sulle potenzialità dell’impianto e del sistema fognario; le conclusioni dovranno essere trasmesse alla Provincia di Vercelli;

4. entro sei mesi dall’attivazione del centro commerciale il proponente dovrà eseguire una campagna di rilievi acustici in periodi significativi (compresa la notte) e in condizioni operative adeguate a verificare il rispetto dei limiti; il calendario delle misure e i risultati dovranno essere trasmessi all’Arpa;

5. durante la fase di costruzione e comunque prima dell’attivazione del centro commerciale il proponente dovrà eseguire una campagna sulla qualità dell’aria lungo i tronchi viari in cui si verificheranno gli effetti di incremento del traffico, le misurazioni dovranno essere eseguite in differenti periodi e con durante tali da consentire la valutazione su base annua; il calendario delle misure e i risultati dovranno essere trasmessi all’Arpa;

6. la campagna di misura riportata al punto 5. dovrà essere ripetuta nel corso del primo anno di esercizio del centro commerciale, anche in questo caso il calendario delle misure e i risultati dovranno essere trasmessi all’Arpa;

7. si suggerisce di valutare soluzioni alternative alla copertura a vale sovrastante il vertice sud-est del centro commerciale atte a valutare la riflessione a terra del rumore generato dal gruppo refrigeratore ivi installato;

8. per quanto attiene alla fase di costruzione si rammenta che il proponente dovrà acquisire, se necessario, le apposite autorizzazioni comunali per attività temporanee;

9. laddove viene previsto l’impiego di fasce arborre ed arbustive di nuovo impianto lungo i margini dell’area si suggerisce che queste vengano realizzate con l’esclusivo impiego di specie vegetali autoctone, onde costituire di fatto un’estensione della vegetazione naturale esistente nelle aree adiacenti; in particolare si prescrive che tutte le aree comunque interessate nel corso dei lavori e non occupate da nuove opere siano restituite alla loro originaria destinazione d’uso; inoltre ai fini della massima riuscita delle operazioni di ripristino, la cotica erbosa e/o lo strato superficiale del terreno delle aree comunque coinvolte dagli interventi in oggetto che nel corso dei lavori possono essere interessati da asportazione e danneggiamento, anche parziale, debbono essere preventivamente accantonati e conservati al fine del mantenimento delle loro caratteristiche iniziali e reimpiegati per la formazione degli strati superficiali del terreno nelle operazioni di riporto, ricostituzione e rivegetazione della superficie alterate durante i lavori;

10. poichè l’incremento del traffico andrà comunque a peggiorare la qualità dell’aria le conseguenze di tali effetti dovranno essere attentamente valutate ed affrontate dalle amministrazioni locali per quanto di competenza;

11. poichè lo studio presentato prevede per l’approvigionamento idrico esclusivamente la fornitura dell’acquedotto comunale si segnala pertanto la necessità di adottare in fase di realizzazione dell’opera soluzioni alternative per quanto riguarda i servizi che non richiedono risorse idriche di pregio; si rileva inoltre la necessità di escludere la realizzazione di pozzetti dipendenti per le acque bianche in particolare per l’area di carico-scarico convogliando le stesse dall’opportuno disoleatore; si prescrive la realizzazione di una vasca di prima pioggia opportunamente dimensionata prima del recettore finale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni