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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

Codice 14.7
D.D.  23 settembre 2002, n. 686

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Società Sciovie Lusentino Moncucco S.r.l. - Comune: Domodossola (VB) - Tipo di intervento: autorizzazione per costruzione sciovia a fune alta, ad attacchi fissi con traini monoposto, denominata “Sciovia Moncucco”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Società Sciovie Lusentino Moncucco S.r.l., con sede in Domodossola (VB) Via Girola n. 20, ad effettuare le trasformazioni e modificazioni del suolo necessarie alla costruzione di una nuova sciovia a fune alta ad attacchi fissi con traini monoposto denominata “Sciovia Moncucco” sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 64 mappali nn. 88 e 92 in Comune di Domodossola come da documentazione allegata all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte ed in conformità alla documentazione progettuale allegata all’istanza;

2. gli scavi relativi alla posa dei plinti di fondazione per l’ancoraggio dei sostegni di linea e intermedi, per la realizzazione delle due stazioni nonchè la posa dei cavi elettrici interrati, dovranno essere limitati allo stretto necessario, il materiale di risulta dovrà essere ragguagliato e profilato in prossimità delle opere ed opportunamente inerbito;

3. nell’esecuzione del ponticello di raccordo per l’attraversamento della pista a metà pendio, si dovrà porre particolare cura e attenzione nella scelta dell’impiego dei materiali, così da non turbare l’equilibrio del contesto ambientale con elementi di disturbo, con speciale riguardo ai metodi di lavorazione, mantenendo intatte le caratteristiche della zona;

4. è fatto divieto assoluto di scaricare materiale a valle;

5. in corso d’opera dovranno essere adottate le precauzioni e gli accorgimenti tecnico-operativi più idonei per prevenire qualsiasi forma di danno ai terreni interessati;

6. nessun tipo di intervento di trasformazione o di modificazione del suolo non previsto in progetto, nonchè le eventuali varianti in corso d’opera potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.r. 45/89;

7. il taglio e l’allestimento della vegetazione ingombrante le superfici di intervento quantificato in n. 12 soggetti di alto fusto della specie di Larice, dovrà precedere i lavori di movimento terra, è fatto divieto di sradicare la vegetazione (piante integre) con mezzi meccanici - le ceppaie e i residui di lavorazione dovranno, ove non sia possibile l’asportazione delle zone di intervento, essere concentrate con cura in luoghi idonei;

8. il taglio della vegetazione ingombrante le superficie soggette alla realizzazione della sciovia, dovrà essere preceduto dalle operazioni di assegno e stima da parte del Corpo Forestale dello Stato previa adozione di specifica Delibera dell’Ente proprietario;

9. particolare cura dovrà essere osservata per il convogliamento e l’allontanamento delle acque superficiali e meteoriche intercettate, adottando tutte le cautele tecnico necessarie per il loro innocuo e razionale smaltimento;

10. i lavori di recupero ambientale dovranno essere condotti secondo quanto previsto dalla documentazione allegata all’istanza “Relazione di Compatibilità e Recupero Ambientale”; dovranno inoltre e comunque essere effettuati facendo ricorso alle più moderne tecniche bioingegneristiche e dovranno essere diretti e seguiti da tecnico specializzato in materia onde garantire la buona riuscita delle operazioni;

11. restano fatte salve le disposizioni più restrittive risultanti dall’applicazione delle specifiche norme di tutela ambientale, essendo le superfici d’intervento sottoposte al vincolo ai sensi del D.lgs 29.10.1999 n. 490, art. 146 lett. D-G e H;

12. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

13. il terreno di riporto che sarà collocato in prossimità delle stazioni di partenza e di arrivo della seggiovia dovrà essere opportunamente consolidato per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzato secondo le modalità descritte nella relazione di recupero ambientale e dotato di un sistema di drenaggio delle acque superficiali atto ad evitare ruscellamenti selvaggi delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

14. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico costruttive contenute nella documentazione presentata per quanto riguarda la parte tecnica, la parte geologica e nivologica e la parte di recupero ambientale.

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine fissato dalla concessione edilizia e comunque non oltre quattro danni dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 9 comma 4º lettera b) della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 gli interventi in argomento sono esenti dal versamento del deposito cauzionale e dall’obbligo del rimboschimento sostitutivo, in quanto trattasi di opera di interesse pubblico.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino