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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

Codice 14.7
D.D. 23 settembre 2002, n. 685

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comune di Mondovì - Comune: Mondovì (CN) - Tipo di intervento: autorizzazione alla realizzazione del Progetto Funicolare “Breo-Piazza”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comune di Mondovì avente sede in Corso Statuto n. 15, ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie al recupero della funicolare storica di Mondovì su una superficie di mq 1.500, di cui boscati mq. 100 sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 92/93, mappali vari in Comune di Mondovì (CN) in Località Breo - Piazza come da documentazione allegata all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra;

2. i materiali derivanti dalla demolizione del vecchio tracciato dovranno essere allontanati dell’area e smaltiti secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 22/97;

3. ove necessario le viminate dovranno essere sostituite da palizzate in castagno a uno o due ordini di traverse;

4. dovranno essere eseguite scrupolosamente le indicazioni della relazione forestale di progetto per la regimazione delle acque superficiali (canalette in terra inclinate di 6-7º rispetto alla perpendicolare alla linea di massima pendenza, con interasse non superiore a 30 m);

5. tutte le superfici di scopertura che non siano pavimentate dovranno essere inerbite entro 3 mesi dal raggiungimento delle quote di progetto, mediante idrosemina;

6. le opere di drenaggio delle acque superficiali previste sul versante su cui si sviluppa il tracciato della funicolare dovranno essere realizzate a regola d’arte, al fine di evitare qualsiasi dispersione di acque di ruscellamento nel sottosuolo: in particolare, lo scavo per la posa della condotta, nel tratto di attraversamento l’impluvio sede della funicolare;

7. nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme previste dal M. 11/3/1988;

8. dovranno essere soddisfatte integralmente le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata.

I lavori dovranno essere ultimati entro 48 mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Si deroga da quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della L.r. 45/89. in quanto trattasi di opera di interesse pubblico e realizzata da soggetto pubblico.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino