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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

Codice 14.4
D.D. 2 settembre 2002, n. 631

Legge regionale 09.08.1989, n. 45 - Autorizzazione alla Ditta L.I.F.T. S.p.A. da Limone Piemonte (CN) per modificazione suolo necessaria al miglioramento di una pista da sci in Comune di Limone Piemonte - località “Lagone”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Ditta L.I.F.T. S.p.A., avente sede in Limone Piemonte (CN), Via Roma, 38 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei lavori di miglioramento di pista da sci su una superficie di mq. 15.900 sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 33, mappali n. 105, 123, 121, 116, 115, 118, 102, 136 e 144 del Comune di Limone Piemonte (CN), in località Lagone a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere evitato il taglio di alberi;

2. dovrà essere evitato lo spostamento degli alvei interessati dai lavori (int. 4)

3. non dovranno risultare scavi aperti per la posa di condotte dopo il 31 ottobre di ogni anno;

4. la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando stazione di Borgo San Dalmazzo che dovrà effettuare controlli ogni 15 giorni;

5. tutti i tratti di scopertura dovranno essere muniti di cunette trasversali con interasse non superiore a 25 metri, da ridursi a 15 metri ove la pendenza longitudinale superi il 30%; tali canalette dovranno avere pendenza non superiore al 15%;

6. nell’ambito dell’intervento “1" si dovrà provvedere al rivestimento degli scarichi delle acque provenienti dalla pista dell’Alpetta; la pista d’alpeggio esistente dovrà essere risagomata con pendenze verso monte, cunetta laterale e canalette trasversali taglia - acqua; le acque così raccolte dovranno essere scaricate nel vicino alveo;

7. nella tipologia di alveo prevista in progetto (4) dovrà essere evitata la presenza di palizzate in legno fuori terra; le sponde laterali dovranno essere sagomate con inclinazioni non superiori a 25º e raccordate all’alveo vero e proprio; la sponda di quest’ultimo potrà essere costituita da massi posti al di sopra della struttura in legname. Il tratto di tubo drenante dovrà essere protetto dall’ostruzione sul lato di monte ad essere munito di un pozzetto di controllo chiuso con piastra metallica o in cls;

8. tutte le superfici di copertura dovranno essere inerbite con la semina di un idoneo miscuglio addizionato con 4 gr/mq di segale entro sei mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra;

9. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

10. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente compattati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, avendo cura nel predisporre il sedime di posa delle nuove scarpate mediante disposizione al piede dei clasti litoidi di grossa pezzatura con angolo di scarpa inferiore a 35º, inerbiti e dotati di un adeguato sistema di canalette di drenaggio delle acque superficiali;

11. gli interventi di modellamento degli alvei dei rii finalizzati all’attraversamento della pista di discesa mediante opere di sistemazione idraulica e consolidamenti realizzati in legname e pietrame (del tipo drenaggio - guado), andranno realizzati esclusivamente nel tratto previsto in progetto ed attenendosi scrupolosamente a quanto previsto negli elaborati progettuali;

12. per garantire l’esercizio della pista oggetto degli interventi in condizioni di sicurezza in relazione al pericolo delle valanghe dovrà essere redatto, a cura della società istante, un “Piano di gestione del rischio” basato sul monitoraggio continuo delle condizioni meteorologiche e nivometriche della zona a monte della pista, sulla dorsale monte Alpetta - bric Campanino. Tale documento dovrà individuare delle idonee procedure per la chiusura preventiva della pista in condizioni nivometriche critiche; dovrà pertanto prevedere un mansionario operativo per l’acquisizione di dati nivometeorologici da rilevare quotidianamente da parte del personale responsabile e da acquisire da stazioni nivometriche automatiche significative presenti nella zona, predisponendo inoltre una o più aste nivometriche nelle aree del settore di testata del vallone “Gherra”, specificando gli orari e le modalità di acquisizione ed archiviazione degli stessi. Tale “Piano” dovrà definire dei criteri scientifici di riferimento (altezze critiche di precipitazione, attività eolica, temperatura, ecc.) e le altre informazioni (test di stabilità, effetti di eventuali distacchi artificiali con esplosivo) da assumere per determinare la chiusura preventiva della pista di discesa e la successiva riapertura a fine emergenza. Dovrà infine essere individuato un Responsabile della sicurezza valanghe ed un suo sostituto; tali persone dovranno essere dotate di titolo professionale rilasciato dall’AINEVA o di comprovata esperienza in campo nivologico. Copia del suddetto “Piano” dovrà essere inviata per conoscenza alla “Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio” - via Pisano, n. 6 - 10152 Torino, prima dell’inizio dei lavori in oggetto;

13. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare della presente autorizzazione dovrà inoltre provvedere:

a) al versamento cauzionale di Euro 1.642,33 che potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1) Tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino;

2) Direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte - via Garibaldi, 2 - Torino.

3) Mediante versamento sul c/c postale n. 10364107, intestato a Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, numero e data della Determinazione.

b) ad effettuare il versamento sul Capitolo n. 2340 della Regione Piemonte della somma di Euro 3.448,90 quale corrispettivo al rimboschimento di una superficie di mq. 15.900 (Acc. 741/02).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, articolo 146, lettera d).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger