Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2002, n. 111

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, gli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero della Galleria Sabauda, in attuazione dell’Accordo Quadro Regione Piemonte - Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di Beni culturali (Progetto realizzazione e valorizzazione del circuito delle Residenze Sabaude)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

1 - E’ approvato ai sensi dell’art. 34 - 4° co. - del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, gli Uffici Periferici del Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero della Galleria Sabauda in attuazione dell’Accordo Quadro Regione Piemonte - Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di Beni Culturali.

2 - I soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo di programma in oggetto si impegnano, ciascuno per le parti di propria competenza, a realizzare quanto previsto nel testo dell’Accordo, con le modalità e nei tempi indicati nel cronoprogramma parte integrante dell’Accordo stesso.

3 - E’ istituito un Collegio di Vigilanza sull’attuazione dell’Accordo presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e dal Soprintendente Regionale o da un suo delegato.

4 - Ai sensi dell’art. 34 - 4° co.- del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 10 delle direttive impartite con D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, il presente decreto e l’allegato accordo di programma vengono pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte.

Enzo Ghigo

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, GLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI PER IL RECUPERO DELLA GALLERIA SABAUDA IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO REGIONE PIEMONTE - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI IN MATERIA DI BENI CULTURALI (PROGETTO REALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO DELLE RESIDENZE SABAUDE).

Premesso che:

- in data 18 maggio 2001 è stato sottoscritto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Regione Piemonte l’Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e il Governo italiano, sottoscritta il 23/2/2000;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 - 29530 del 1/3/00 è stata istituita la Commissione Regionale per le Collezioni e le Residenze Sabaude, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale e costituita, oltre che dagli uffici periferici del Ministero per i beni e le Attività culturali, dagli Assessori regionali competenti per materia, dai Sindaci dei Comuni sedi delle Residenze Sabaude, dai soggetti proprietari delle Residenze stesse, dai Presidenti delle Province di Torino e di Cuneo e dai Presidenti dell’A.T.R. e delle A.T.L. di Ivrea, Cuneo e Torino, e dalle Fondazioni ex bancarie Compagnia di San Paolo e Cassa di Risparmio di Torino;

- sono state individuate, tra l’altro, quali competenze di tale Commissione:

* la valutazione dei progetti di recupero e di restauro delle Residenze, all’interno di un piano organico di investimenti, che preveda anche l’eventuale intervento di soggetti privati;

* la predisposizione di un piano di comunicazione che definisca per ogni Residenza l’elemento peculiare che contribuisce a renderla “unica”, valorizzando nel contempo il territorio su cui insiste;

* la previsione di una rete di servizi comuni “di sistema” che garantiscano la formazione del personale, l’accoglienza, il sistema di prenotazioni e altri servizi volti a dare al visitatore la consapevolezza di essere all’interno di un circuito culturale unitario;

* la vigilanza sull’attuazione del progetto;

- su impulso della Commissione è stato predisposto dagli Uffici della Regione Piemonte e delle competenti Soprintendenze regionali un progetto che prevede il recupero e la valorizzazione delle Residenze sabaude;

- la Regione Piemonte ha, inoltre, affidato alla Finpiemonte S.p.A. l’incarico di redigere uno Studio di Fattibilità relativo all’inserimento delle Residenze in un circuito culturale - turistico, che valorizzi non solo le Residenze ma anche i Comuni sedi delle stesse;

- la Finpiemonte ha consegnato alla Regione, alle Soprintendenze e ai Comuni interessati i risultati dello studio che prevedono, tra l’altro, interventi di recupero e di arredo urbano nei Comuni stessi;

- la Regione Piemonte ha inserito nell’Accordo di Programma Quadro sopra citato il progetto di recupero e valorizzazione del circuito delle Residenze Sabaude tenendo conto, nel piano finanziario dell’Accordo, delle indicazioni derivanti dallo studio di cui al punto precedente;

- per quanto concerne, nella fattispecie la Galleria Sabauda l’Accordo destina, la somma di Euro 16.010.161,00= per il recupero della stessa;

- alcune iniziative inserite nell’Accordo di Programma Quadro risultano coerenti con gli obiettivi individuati nei Documenti programmatici della Compagnia di S. Paolo e della Fondazione CRT e, pertanto, le due Fondazioni ex bancarie hanno dichiarato la loro disponibilità ad intervenire finanziariamente a sostegno del presente Accordo di Programma;

- ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione dell’Accordo Quadro, i soggetti firmatari dell’Accordo medesimo, hanno individuato, quali responsabili dell’attuazione dell’Accordo Quadro:

* la Dr. Carla Di Munno Malavasi in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività culturali

* il Dr. Alberto Vanelli, in rappresentanza della Regione Piemonte

- i responsabili dell’attuazione dell’Accordo Quadro hanno il compito di:

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;

c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo;

d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo, sulla base delle indicazioni del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, trasmettendo al Comitato paritetico di attuazione le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l’eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l’ostacolo;

e) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l’altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Visti, inoltre, gli articoli 7 e 9 dell’Accordo Quadro, che definiscono, rispettivamente, i compiti del responsabile del singolo intervento nonché i poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardi e inadempienze;

Visti, in particolare i compiti del responsabile dell’intervento, così definiti:

* pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;

* organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;

* monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando ai responsabili dell’Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione; compilare, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle indicazioni del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E, la scheda di monitoraggio dell’intervento comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili dell’Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l’individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi

Viste le linee programmatiche allegate all’Accordo di Programma Quadro, che prevedono che il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione e i Comuni si impegnano ad assicurare una gestione unitaria ed integrata dei servizi di visita, di biglietteria, di valorizzazione e marketing del Sistema delle Residenze Sabaude, tramite una idonea modalità organizzativa, che coinvolga gli stessi soggetti e gli Enti responsabili delle Residenze, eventualmente allargata alle Fondazioni ex-bancarie;

Poiché si ritiene necessario dare attuazione all’Accordo di Programma Quadro attraverso la stipulazione di singoli Accordi tra la Regione Piemonte, i singoli Comuni, le Soprintendenze competenti;

Vista la conferenza per la verifica del presente Accordo, tenutasi il giorno 11/12/2002 presso gli uffici della Direzione Beni culturali della Regione Piemonte;

tra i seguenti soggetti:

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata ai sensi dell’art. 22 della L.R. 51/97 dal Direttore Regionale ai Beni Culturali Dott. Alberto Vanelli (omissis) ;

la Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali (omissis) rappresentata dall’ Arch. Pasquale Bruno Malara (omissis) ;

 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte (omissis) rappresentata dall’ Ing. Francesco Pernice (omissis) ;

la Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico (omissis) rappresentata dalla Dott.ssa Carla Enrica Spantigati (omissis);

Si sottoscrive il seguente Accordo di Programma:

Articolo 1

VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

FINALITÀ GENERALI

Il presente Accordo di Programma è finalizzato all’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni culturali sottoscritto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e dal Presidente della Regione Piemonte in data 18 maggio 2001, con particolare riferimento al programma, previsto dal citato Accordo quadro, relativo alla realizzazione e valorizzazione del Circuito delle Residenze Sabaude.

Articolo 3

OGGETTO DELL’ACCORDO

Le parti firmatarie del presente Accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i metodi e con i tempi precisati negli articoli successivi.

Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per la realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo nonché per consentire agli Organi previsti dall’Intesa Istituzionale di Programma, dall’Accordo di Programma Quadro e dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell’ambito delle competenze a ciascun organo assegnate.

Oggetto specifico del presente Accordo di programma è l’attuazione della prima tranche del programma di trasferimento della Galleria Sabauda da Palazzo Accademia delle Scienze alla manica nuova di Palazzo Reale, come potenziamento e valorizzazione della Galleria stessa nel sistema dei musei e delle collezioni reali Sabaude.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, è prevista la realizzazione dei seguenti interventi, raggruppati in base alle competenze dei soggetti:

1) Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico:

a - progettazione preliminare definitiva ed esecutiva sia per quanto attiene il progetto museale sia per quanto attiene il recupero ed il restauro degli ambienti con la necessaria dotazione impiantistica. Questo secondo aspetto, in collaborazione con la S.B.A.P.P;

b - progetto esecutivo e primi interventi conservativi sulle opere delle collezioni in funzione del trasferimento.

2) Soprintendenza per: Beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte:

- realizzazione della prima tranche degli interventi di recupero degli ambienti.

I tempi e i costi previsti per ogni singolo intervento sono riportati nella Tabella 1, allegata al presente Accordo per costituirne parte integrante.

Articolo 4

COPERTURA FINANZIARIA

Il costo complessivo degli interventi e le relative fonti finanziarie previste dall’Accordo di Programma Quadro sono i seguenti:

Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio del Piemonte e Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico: Galleria Sabauda (in Euro):


Anni

2001

2002

2003

2004/2005

Totale

Ministero BB CC L. 388/2000

516.456,00

 

 

 

516.456,00

Ministero BB CC L. 662/96 (Fondi Lotto)

 

 

7.746.853,00

 

7.746.853,00

Fondazione CRT

 

 

 3.098.741,00

 

3.098.741,00

Compagnia di S. Paolo

 

1.549.370,00

3.098.741,00

 

4.648.111,00

TOTALE

516.456,00

1.549.370,00

13.944.335,00

 

16.010.161,00



E’ fatta salva la possibilità, da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, di reperire eventuali risorse pubbliche o private aggiuntive senza che il mancato ottenimento delle stesse pregiudichi gli impegni assunti ai sensi del presente Accordo.

I sottoscrittori sono autorizzati, previo accordo delle parti, ad utilizzare le eventuali economie di gestione, ribassi d’asta etc., a fine di ogni singolo intervento, per finanziare interventi coerenti e integrativi rispetto al presente Accordo e a quanto previsto dallo studio di fattibilità citato in premessa, salvo per i fondi messi a disposizione dalle fondazioni ex bancarie.

Articolo 5

OBBLIGHI DELLE PARTI

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) La Regione Piemonte si impegna a:

- vigilare sul rispetto dei tempi di realizzazione delle opere;

b) La Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico si impegna a:

- predisporre la gara di progettazione congiuntamente alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;

- predisporre il progetto esecutivo dei primi interventi conservativi sulle opere delle collezioni in funzione del trasferimento;

- predisporre e sottoscrivere con la Compagnia di S. Paolo e con la Fondazione CRT una convenzione per l’utilizzo delle somme a sua disposizione.

c) La Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio del Piemonte si impegna a:

- fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 490 del 1999, rilasciare il parere di propria competenza necessario alla realizzazione delle opere oggetto dell’accordo, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto definitivo;

- predisporre i documenti di gara per l’appalto per l’affidamento dei lavori della prima tranche degli interventi di recupero degli ambienti;

Articolo 6

IMPEGNI CONGIUNTI

Le parti si impegnano a:

- individuare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i responsabili dell’intervento, ognuna per quanto di propria competenza;

- individuare le modalità di manutenzione delle opere realizzate con il presente Accordo.

Le parti, inoltre, si impegnano a dare attuazione all’Accordo di Programma Quadro assicurando che i servizi di biglietteria, visite guidate, valorizzazione e marketing della Galleria Sabauda siano integrati con quelli delle altre Residenze sabaude, tramite una idonea modalità organizzativa, che coinvolga gli stessi soggetti e gli Enti responsabili delle Residenze, eventualmente allargata alle Fondazioni ex-bancarie.

Articolo 7

REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Le parti potranno avvalersi dell’Ufficio Tecnico di supporto e dell’Ufficio di Monitoraggio Tecnico e scientifico per la predisposizione dei documenti di gara e contrattuali, per il supporto in fase di progettazione e di esecuzione delle opere, per le certificazioni occorrenti, per le indagini critiche e storiche di supporto, per la raccolta di materiali iconografici e archivistici e dei rilievi grafici e fotografici, nonché per il successivo monitoraggio scientifico delle attività di cantiere e l’archiviazione informatizzata degli elementi di conoscenza raccolti.

L’Ufficio di Monitoraggio e le parti si impegnano ad uniformare le procedure e le metodologie per i rilievi e la raccolta dei dati di interesse storico, artistico, architettonico e documentario agli standard scientifici concordati tra la Regione Piemonte e le Soprintendenze, sia in fase progettuale sia in fase di cantiere.

Articolo 8

COMUNICAZIONE

Le linee generali della comunicazione di tutto ciò che riguarda il progetto di recupero e valorizzazione delle Residenze sabaude e, in particolare, del progetto oggetto del presente Accordo sia nella fase di realizzazione sia nella fase di gestione, saranno concordate in seno alla Commissione Regionale per le Collezioni e le Residenze Sabaude.

La Regione predisporrà un piano di comunicazione che sarà sottoposto alla Commissione per il recupero e la valorizzazione delle Residenze sabaude, e sulla base delle risorse reperite provvederà alla relativa attuazione.

Articolo 9

TEMPI E ATTUAZIONE DELL’ACCORDO

Il presente Accordo di Programma - che è finalizzato alla realizzazione di un complesso programma di interventi - ha efficacia dalla data di pubblicazione sul BURP inoltre tutte le somme afferenti gli interventi dovranno essere impegnate entro il 2006 e gli interventi eseguiti entro il 2008.

Le parti comunque operano al fine di pervenire al completamento delle opere entro il 2005.

L’Accordo stesso potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell’Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive integrazioni e modifiche saranno approvate dal Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino variazioni urbanistiche o maggiori, rilevanti impegni finanziari per i sottoscrittori dell’Accordo. Negli altri casi saranno oggetto di vere e proprie integrazioni dell’Accordo e saranno approvate e sottoscritte dai firmatari l’accordo stesso.

Articolo 10

VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO

La vigilanza sull’attuazione del presente accordo è affidata ad un Collegio costituito dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, dal Soprintendente Regionale o da un suo delegato.

Il Presidente della Giunta, o la persona da lui delegata, provvederà a convocare il Collegio di vigilanza periodicamente o, comunque, ogni volta che si rendesse necessario

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e concordemente come stabilito dai soggetti firmatari del presente accordo consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’accordo medesimo; il Collegio può altresì disporre, ove lo ritenga opportuno, l’acquisizione di documenti ed informazioni, nonché sopralluoghi ed accertamenti, presso i soggetti stipulanti l’accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge, in caso d’inerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori o dei soggetti firmatari del presente accordo di programma.

I soggetti firmatari l’Accordo di Programma saranno periodicamente tenuti informati sull’andamento dei lavori afferenti i progetti ricompresi nello stesso, secondo i modelli riassuntivi predisposti dal Responsabile del procedimento.

Articolo 11

CONTROVERSIE E POTERI SOSTITUTIVI

Le eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l’esecuzione dell’Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all’articolo 10 del presente Accordo ovvero, in seconda istanza, dal Comitato Paritetico di Attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma.

In questo caso valgono le procedure previste dall’articolo 9 dell’Accordo di Programma Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 11/12/2002

Il Direttore Regionale ai Beni Culturali
Alberto Vanelli

Il Soprintendente Regionale
per i Beni e le Attività Culturali
Pasquale Bruno Malara

Il Soprintendente per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio del Piemonte
Francesco Pernice

Il Soprintendente per il Patrimonio
Storico Artisticoe Demoetnoantropologico
Carla Enrica Spantigati

Tabella