Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del settore Pianificazione Territoriale n. 39805 del 12.11.2002. Derivazione d’acqua dal torrente Otro con opere di presa nel Comune di Alagna Valsesia e di restituzione nel Comune di Riva Valdobbia

Il Dirigente responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17.10.2002 regolante gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d’acqua oggetto della presente, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli;

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla Veneta Mineraria S.p.A., la concessione di derivazione d’acqua di moduli medi 4,40 e massima 7,00 dal torrente Otro con opere di presa nel Comune di Alagna Valsesia e di restituzione nel Comune di Riva Valdobbia per produrre attraverso il salto di metri 367, la potenza nominale media di 1.583 kW da trasformarsi in energia elettrica;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successive e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare sopraindicato e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di euro 18.457,78 in ragione di euro 11,66 per ogni kW di potenza nominale media, ai sensi della Legge 5.1.1994 - n. 36 e del successivo articolo 1, comma 3, del D.M. 20 marzo 1998, salvo l’aggiornamento previsto dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90.

Estratto del disciplinare n. 33689 del 6.12.2002.

Art. 4

Misurazione della portata di prelievo e di restituzione

Il concessionario, in base ai disposti dell’art. 22 comma 3 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e da quanto verrà stabilito da apposito regolamento regionale, si obbliga ad installare ed a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi, in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi, a cura del concessionario con frequenza semestrale, a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare, sia all’Amministrazione Provinciale di Vercelli, sia ad altri Enti eventualmente individuati da apposito regolamento regionale.

Il concessionario si obbliga, fin dalla presa della derivazione idrica di che trattasi, a lasciare defluire a valle delle opere di presa le quantità d’acqua riportate nelle seguenti tabelle comprensive del rilascio del D.M.V. così come stabilito dall’art. 9 seguente.

Tali rilasci dovranno essere garantiti dal concessionario attraverso l’installazione di idoneo strumento modulatore le cui caratteristiche dovranno essere riproposte nel progetto esecutivo delle opere e che dovrà essere atto a facilitare controlli e verifiche da parte del personale preposto.

Mese    Portate utilizzate (l/s)    Portate rilasciate (l/s)

Gennaio    80    110
Febbraio    100    110
Marzo    180    110
Aprile    580    110
Maggio    700    520
Giugno    700    1640
Luglio    700    1150
Agosto    700    830
Settembre    470    520
Ottobre    610    110
Novembre    330    110
Dicembre    130    110

Media    440

Art. 6

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l’esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l’uso dell’acqua. Tali sospensioni saranno normate da Ordinanze del Sindaco del Comune di Alagna Valsesia, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell’acqua.

A norma del Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spesa, all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle acque prelevate.

Il concessionario, a semplice richiesta del concedente, si obbliga a trasmettere al competente Settore Provinciale il riepilogo mensile delle denunce all’UTIF della produzione di energia elettrica.

La Ditta “Veneta Mineraria” S.p.A. si obbliga, prima dell’approvazione del presente disciplinare ovvero prima del rilascio della concessione di cui trattasi, ad acquisire l’autorizzazione ad eseguire i lavori a norma della L. 31 dicembre 1923 - n. 3.267 e della L.R. 9 agosto 1989 - n. 45, se questi ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico, nonchè altre eventuali autorizzazioni ove prescritte.

Il concessionario dovrà installare capisaldi in prossimità dei punti di presa e restituzione così come descritti nelle Tavole di progetto n. 4, 6, 7, e 8.

Inoltre, ai margini del coronamento della traversa ed in almeno un punto fisso esterno alla stessa, dovranno essere posizionati capisaldi atti all’esecuzione di misure di controllo semestrali che saranno effettuate a cura del concessionario ed i cui risultati dovranno essere resi disponibili ad ogni eventuale visita di controllo, nonchè trasmessi, per opportuna conoscenza, alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, non oltre 60 giorni dopo l’effettuazione dei rilievi semestrali.

Tali capisaldi non potranno essere tolti ed in alcun modo modificati dal titolare della derivazione che sarà, in ogni caso, ritenuto responsabile di qualunque manomissione sino a prova contraria e fintanto che non dimostri di avere notificato all’Amministrazione Provinciale di Vercelli con la massima tempestività la comunicazione dell’avvenuto danneggiamento. La successiva ricostruzione sarà effettuata sotto il controllo dell’Amministrazione concedente.

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

Art. 7

Progetto esecutivo, esecuzione dei lavori,
termine per l’attuazione delle opere - collaudo

Il concessionario dovrà rispettare ad attuare le seguenti prescrizioni:

a) presentare all’Amministrazione Provinciale di Vercelli il progetto esecutivo di tutte le opere entro sei mesi dalla data di notifica dell’emissione del provvedimento di concessione da parte del competente Settore Provinciale.

Detto progetto esecutivo dovrà:

- contenere un piano di interventi nel caso di danno ambientale provocato da rilasci di sostanze inquinanti derivanti dall’utilizzo delle macchine operatrici posizionate in corrispondenza della presa dell’acqua e dell’imbocco del pozzo verticale;

- riportate e rappresentare la modifica della griglia a trappola dell’opera di presa con la copertura nella sua parte centrale per una larghezza di cm. 80, ove dovrà essere inserita la scala di rimonta delle specie ittiche e la bocca di rilascio del D.M.V.

- rappresentare le caratteristiche di idoneo modulatore delle portate derivabili attraverso le opere di presa sul torrente in modo che le portate massime derivate risultino adeguate allo schema riportato all’art. 4 precedente;

- rappresentare idoneo meccanismo atto a facilitare il controllo da parte del personale preposto, nonchè a garantire il deflusso minimo stabilito e le portate residuali del torrente per effetto del prelievo modulato secondo lo schema di cui all’art. 4 precedente;

- prevedere l’esecuzione del pozzo verticale con il metodo “Raise-Boring” con perforazione dall’alto di un foro pilota di piccolo diametro e l’alesaggio dal basso verso l’alto del foro per la realizzazione del pozzo;

- prevedere il rivestimento del pozzo per tutta la sua lunghezza con calcestruzzo o l’inserimento nello stesso di condotta in acciaio con sigillatura dell’intercapedine, in modo da non alterare l’assetto idrogeologico dell’ammasso roccioso;

- prevedere la sistemazione del materiale di risulta all’alesaggio parte all’interno della vecchia miniera (mc 8.000-8.500) e parte nell’impianto di frantumazione annesso alla miniera di feldspato della Ditta “Veneta Mineraria” S.p.A. in Alagna Valsesia;

 - prevedere, al termine dei lavori, il ripristino a regola d’arte delle sponde e delle eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori, nonchè delle originarie condizioni naturali dell’area da cantiere in corrispondenza dell’opera di presa e della perforazione del pozzo;

- prevedere la realizzazione del taglione in calcestruzzo armato, di spessore opportunamente dimensionato, sulla parte di monte dell’opera di presa con una profondità non inferiore a 5-6 metri, ovvero intestato in roccia, nonchè taglione di valle, di spessore opportunamente dimensionato, spinto a profondità non minore di 4 metri al fine di evitare lo scalzamento della struttura stessa;

- prevedere un prolungamento della traversa perpendicolarmente alla direzione del corso d’acqua in modo da realizzare un ammorsamento nelle sponde di almeno 6 metri per parte, ove non si attesti direttamente su roccia ed evitando comunque che le spalle costituiscano restringimento della sezione di deflusso dell’alveo;

b) iniziare i lavori entro sei mesi dalla data in cui il Settore Provinciale “Pianificazione Territoriale” avrà comunicato che detto progetto è stato approvato.

Durante la realizzazione del pozzo verticale dovrà essere redatto apposito “Giornale dei Lavori” per una verifica degli stessi, anche in ordine alle indicazioni di presenza di venute d’acqua durante la fase di perforazione;

c) condurre a termine i lavori entro ventiquattro mesi dalla data di inizio degli stessi.

d) Eseguire i lavori osservando scrupolosamente le condizioni indicate nel nulla-osta idraulico n. 32/P assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1034 in data 22.7.2002 della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli che si richiama qui integralmente.

Ultimati i lavori il titolare della concessione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione Provinciale di Vercelli per la predisposizione delle operazioni di collaudo definitivo della derivazione.

Eseguita la visita di collaudo il competente Settore Provinciale, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l’esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto esplicito cenno nel certificato di collaudo.

Ove si riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, si dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa essere o meno esercitata la derivazione.

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere oggetto della concessione, salvo che il competente Settore Provinciale non autorizzi in via provvisoria l’esercizio delle opere iniziate.

L’uso della derivazione potrà comunque essere esercitata solo successivamente all’entrata in funzione, debitamente documentata, del nuovo scarico delle acque fognarie del Comune di Alagna Valsesia previsto più a valle dello scarico della centrale idroelettrica.

Inoltre, il competente Settore Provinciale, avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e, periodicamente, esercitare un controllo degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’articolo 17 del regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920 - n. 1.28/5.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a sua cura e spesa ad eseguire le constatazioni che il competente Settore Provinciale riterrà necessarie fornendo ed installando tutti gli apparecchi che saranno richiesti e favorendo il libero accesso del personale addetto alla vigilanza negli impianti inerenti la concessione.

Art. 8

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Art. 9

Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) Valore di base

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 22, comma 4, del D.lgs. 11 maggio 1999 - n. 152, e future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, il concessionario ha l’obbligo di lasciar defluire liberamente sul torrente Otro, immediatamente a valle delle opere di presa, la portata costante e continua di lt/sec. 110.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta che la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo sopra prefissato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione.

Il concessionario dovrà installare i manufatti fissi e regolabili proposti in progetto, per assicurare il deflusso minimo vitale nei termini stabiliti dalla istruzione tecnica regionale.

La corretta funzionalità di tali manufatti dovrà essere certificata, mediante opportune prove sperimentali, prima dell’avvio dell’impianto ed in tempi successivi almeno una volta ogni cinque anni, ovvero quando si presumono malfunzionamenti.

Il concessionario si obbliga ad effettuare ogni lavoro di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sul torrente interessato dalla derivazione d’acqua oggetto del presente disciplinare in corrispondenza della relativa opera di presa, nonchè sulla medesima, in modo di garantire in qualsiasi condizione il perfetto funzionamento dei manufatti atti a consentire il rilascio del Deflusso Minimo Vitale. In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati e mantenuti:

a) un cartello indicatore dei termini relativi al D.M.V. ed, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico;

b) a norma dell’art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 - n. 22, l’apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all’opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell’Ente concedente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della stessa L.R., a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 2 comma 5 della più volte citata L.R.

A norma dell’art. 3, comma 2, della suddetta L.R. il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buon stato di conservazione della targa di identificazione suddetta che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cure e spese, la sostituzione all’autorità competente.

Art. 10

D.M.V. Valore modulato

E’ fatta salva la possibilità, per l’Amministrazione concedente, di introdurre ulteriori disposizioni inerenti il rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del deflusso naturale superiore a D.M.V. - valore di base.

Tali portate minime di rilascio verranno modulate, in rapporto all’entità dei deflussi instantanei naturali, fino ad un massimo (comprensivo di D.M.V. - valore di base) pari al 20% di questi.

Art. 11

Altre norme e misure di mitigazione

E’ fatta altresì salva la possibilità, per l’Amministrazione concedente, di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la soluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del passaggio fluviale, con eventuale imposizione al concessionario dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno all’uopo prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria fluviale e di mitigazione (a titolo puramente esemplificativo: scale di risalita per pesci, preservazione e ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell’ittiofauna, semine, ecc).

Vercelli, 23 dicembre 2002

Il Dirigente di Settore
Giorgetta J. Liardo