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Bollettino Ufficiale n. 02 del 9 / 01 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nichelino (Torino)

(F80) - Espropriazione aree necessarie alla realizzazione del Parco Sanitario. Determinazione delle indennità di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

Di determinare ai sensi dell’art. 11 L. 865/71 e dell’art. 5 bis L. 359/92 l’indennità di espropriazione relativa alle aree necessarie alla realizzazione del Parco Sanitario in zona FIH di P.R.G.C., che in base alla perizia di stima redatta in data 13/11/2002 dall’Ufficio Espropri, risulta essere pari a 13,93 Euro/mq. per un ammontare complessivo di euro 249.486,3 (euro/mq. 13,93 x mq. 17.910).

In ogni fase del procedimento i soggetti espropriandi potranno convenire la cessione volontaria delle aree. In tal caso non sarà applicata la riduzione del 40%, così come previsto dal citato art. 5 bis Legge 359/92, e pertanto l’indennità sarà pari a 23,22 euro/mq., per un ammontare complessivo di euro 415.870,2 (euro/mq. 23,22 x mq. 17.910):

Proprietà Eredi di Venere Sebastiano nelle persone di:

Venere Giuseppe e Venere Michele

Fg. 4 mappale n. 523 parte di mq. 15.510

Euro/mq. 23,22 x mq. 15.510 (Cessione Vol.) Euro 360.142,20

riduzione del 40% Euro 144.056,88

indennità Euro 216.085,32

Proprietà Eredi di Vannini Ennio nelle persone di:

Chiappa Marina, Vannini Arianna, e Vannini Gianluca

Fg. 4 mappale n. 106 parte di mq. 2.400

Euro/mq 23,22 x mq. 2.400 (Cessione Vol) euro 55.728

riduzione del 40% euro 22.291,20

indennità euro 33.436,80

Detti importi sono esenti dall’applicazione della ritenuta del 20% prevista dall’art. 11 della legge 413/91, in quanto trattasi di aree in zona omogenea F).

Si precisa, inoltre, che l’ammontare complessivo delle somme da corrispondere verrà adeguato, in fase di liquidazione, alle effettive superficie delle aree da espropriare risultanti dal frazionamento di prossima redazione.

Art. 2

Di dare atto che le suddette indennità sono comprensive di ogni spettanza ed indennità di usufruttuari, fittavoli coltivatori e ogni altro cui spettasse qualche diritto sugli immobili, per cui gli stessi saranno fatti indenni dai proprietari espropriandi, oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

Che non trovano applicazione nè maggiorazioni nè conguagli, nè rimborsi di sorta, e che qualora le medesime indennità non vengano accettate con la cessione volontaria dei beni, si procederà con il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi di legge, richiedendo nel contempo la determinazione definitiva alla Commissione Provinciale costituita ai sensi dell’art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10. Ciò fatta salva la possibilità per i soggetti espropriandi di convenire, in ogni fase del procedimento espropriativo, la cessione dei beni, nel qual caso non si applica la riduzione del 40% alle medesime indennità.

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Nichelino dichiarazione di accettazione delle indennità determinate.

Inoltre dovranno produrre idonea attestazione, ai fini dell’eventuale applicazione della riduzione delle indennità prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.

Art. 5

Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all’Albo Pretorio del Comune di Nichelino.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Nichelino, 16 dicembre 2002

Il Dirigente Aree 3 e 4
Antonio Morrone